Normativa in materia di VAS nazionale e delle regioni e
province autonome
Nella Comunità europea la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001.
Gli stati membri avrebbero dovuto recepire la
Direttiva entro il 21 luglio del 2004. L’Italia non ha
rispettato tale termine ed ha recepito la Direttiva con la parte
seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entrata in vigore il 31 luglio 2007. Tale
norma è stata sostanzialmente modificata ed integrata dal
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13/02/2008.
Normativa
nazionale.
Dal 13 febbraio 2008, la valutazione
ambientale strategica (VAS), a livello nazionale, è regolata
dalla Parte seconda del
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificata e
integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (di seguito indicata
“decreto”).
Finalità
Come stabilito nel decreto “la valutazione di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la
finalità di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione,
dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per
uno sviluppo sostenibile”.
Soggetti
coinvolti
I
principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS
sono:
-
l’autorità
procedente, la pubblica
amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero nel caso in
cui il soggetto che predispone il piano, programma,
il
proponente, sia un
diverso soggetto pubblico o privato, è la pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano,
programma;
-
l’autorità
competente, la pubblica
amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di
verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del
parere motivato; in sede statale autorità competente
è il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare che esprime il parere motivato di concerto
con il Ministro per i beni e le attività
culturali;
-
la Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale istituita con DPR n. 90 del 14/05/2007
assicura al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare il supporto tecnico-scientifico per
l’attuazione di quanto stabilito nel decreto. La legge 123
del 14/07/2008 ha ridotto i membri della Commissione da sessanta a
cinquanta;
-
i soggetti competenti in materia
ambientale, le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro
specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale,
possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti
all’attuazione dei piani e programmi.
Ambito di
applicazione
La
VAS viene applicata sistematicamente ai piani e programmi che
possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul
patrimonio culturale:
-
i piani e programmi che sono elaborati per la
valutazione e gestione della qualità dell’aria
ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti
e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione,
l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV del
decreto;
-
per i quali, in considerazione dei possibili
impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria
per la protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione
d’incidenza ai sensi dell’ articolo 5 del D.P.R. n.
357/1997 e s.m.i.
Nel caso di:
-
piani e programmi, diversi da quelli prima
descritti, che definiscono il quadro di riferimento per
l’autorizzazione di progetti, che possono avere effetti
significativi sull’ambiente,
-
piani e programmi prima descritti che
determinano l’uso di piccole aree a livello
locale,
-
modifiche minori dei piani e programmi prima
descritti,
l’autorità competente deve
valutare se possono avere effetti significativi sull’ambiente
mediante l’espletamento di una verifica di
assoggettabilità.
Competenze
Per i piani e programmi da
assoggettare a VAS:
sono
sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi la cui
approvazione compete ad organi dello Stato;
sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni
delle leggi regionali, i piani e programmi la cui approvazione
compete alle regioni e province autonome o agli enti
locali.
Fasi della
procedura
La VAS
è avviata dall’autorità procedente
contestualmente al processo di formazione del piano o programma ed
è effettuata durante lo svolgimento del processo stesso e
quindi anteriormente all’approvazione del piano o
programma.
Le fasi
principali della procedura sono:
-
lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilità;
-
l’elaborazione del rapporto
ambientale;
-
lo svolgimento di consultazioni;
-
la valutazione del rapporto ambientale e
degli esiti delle consultazioni;
-
la decisione;
-
l’informazione sulla
decisione;
-
il monitoraggio.
Il decreto stabilisce la durata di ciascuna
fase della procedura.
Verifica di
assoggetabilità
L’autorità procedente trasmette
all’autorità competente un rapporto preliminare con la
descrizione del piano o programma e la descrizione e i dati
necessari alla verifica degli impatti significativi
sull’ambiente che possono derivare dall’attuazione del
piano o programma, facendo riferimento ai criteri
dell’allegato I del decreto.
L’autorità competente trasmette
il rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia
ambientale, individuati in collaborazione con
l’autorità procedente, per acquisirne il parere.
Sentita l’autorità procedente, tenuto conto delle
osservazioni pervenute, verificato se il piano o programma possa
avere impatti significativi sull’ambiente, emette il
provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o
programma dalla valutazione.
Elaborazione del rapporto
ambientale
Prima fase (detta fase di
scoping)
Per i piani e programmi da assoggettare a
VAS, il proponente e/o l’autorità procedente elabora
un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali
significativi dell’attuazione del piano o programma ed entra
in consultazione con l’autorità competente e con i
soggetti competenti in materia ambientale al fine definire la
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere
nel rapporto ambientale.
Redazione del rapporto ambientale e
svolgimento delle consultazioni
Il rapporto ambientale, la cui redazione
spetta al proponente o all’autorità procedente,
costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna
l’intero processo di elaborazione ed
approvazione.
Nel
rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati
gli impatti significativi che l’attuazione del piano o
programma potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito di
applicazione del piano o programma. Le informazioni da fornire nel
rapporto ambientale sono indicate nell’allegato VI del
decreto.
La proposta di
piano o programma, con il rapporto ambientale ed una sintesi non
tecnica dello stesso, sono comunicati all’autorità
competente e messi a disposizione dei soggetti competenti in
materia ambientale e del pubblico interessato affinché
abbiano l’opportunità di presentare le proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi
e valutativi.
Valutazione del Rapporto Ambientale e
degli esiti della consultazione
L’autorità competente, in
collaborazione con l’autorità procedente, svolge le
attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni
e suggerimenti presentati durante la consultazione, ed esprime il
proprio parere motivato
L’autorità procedente, in
collaborazione con l’autorità competente, provvede,
ove necessario, alla revisione del piano o programma, sulla base
del parere, prima della presentazione per l’adozione o
l’approvazione.
Decisione e informazione sulla
decisione
Il
piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere
motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della
consultazione, è trasmesso all’organo competente
all’adozione o approvazione del piano o
programma.
La decisione
finale è pubblicata sulla Gazzetta o sul Bollettino
ufficiale della regione o provincia autonoma con
l’indicazione della sede ove si può prendere visione
del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto
dell’istruttoria.
Sono rese pubbliche sui siti web delle
autorità interessate:
-
il parere motivato espresso
dall’autorità competente;
-
una dichiarazione di sintesi in cui si
illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano o programma , come si è tenuto conto del
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, le ragioni
per le quali è stato scelto il piano o programma adottato
alla luce delle alternative possibili individuate;
-
le misure adottate in merito al
monitoraggio.
Monitoraggio
Il monitoraggio assicura il
controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione dei piani e programmi approvati ed il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati,
così da individuare tempestivamente gli impatti negativi
imprevisti ed adottare le opportune misure
correttive.
Il
monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle
Agenzie ambientali.
Il
piano o programma individua le responsabilità e le risorse
necessarie per la realizzazione e gestione del
monitoraggio.
Normativa delle regioni
e province autonome.
Nel periodo intercorso tra l’entrata in
vigore della Direttiva e la sua trasposizione a livello nazionale,
alcune regioni hanno emanato disposizioni normative concernenti
l’esercizio della VAS talvolta con norme dedicate al
recepimento della direttiva comunitaria, in altri casi
nell’ambito di norme sulla pianificazione territoriale o
sulla VIA.
A seguito
dell’entrata in vigore del decreto devono adeguare il proprio
ordinamento a tale disposizione.
Secondo quanto stabilito nel decreto le
Regioni e le Province Autonome con le proprie leggi:
-
individuano l’Autorità
competente tra le pubbliche amministrazioni con compiti di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale;
-
disciplinano le proprie competenze e quelle
degli altri enti locali; i criteri per individuare gli enti locali
territoriali interessati ed i soggetti competenti in materia
ambientale; eventuali ulteriori modalità per
l’individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS; le
modalità di partecipazione delle regioni e province autonome
confinanti.
Di seguito si riporta un quadro riassuntivo
della situazione dei dispositivi legislativi delle Regioni e
Province Autonome in materia di VAS, aggiornato al mese di febbraio
2010, tratto dal Repertorio
della normativa in materia di VAS- Normativa delle Regioni e
Province Autonome.
Quadro normativo sulla VAS per regioni e
provincie autonome:
Normativa VAS
Regione Abruzzo
Normativa VAS
Regione Basilicata
Normativa VAS
Provincia autonoma di Bolzano
Normativa VAS
Regione Calabria
Normativa VAS
Regione Campania
Normativa
VAS Regione Emilia-Romagna
Normativa
VAS Regione Friuli-Venezia Giulia
Normativa VAS
Regione Lazio
Normativa VAS
Regione Liguria
Normativa VAS
Regione Lombardia
Normativa VAS
Regione Marche
Normativa VAS
Regione Molise
Normativa VAS
Regione Piemonte
Normativa VAS
Regione Puglia
Normativa VAS
Regione Sardegna
Normativa VAS
Regione Sicilia
Normativa VAS
Regione Toscana
Normativa VAS
Provincia autonoma di Trento
Normativa VAS
Regione Umbria
Normativa VAS
Regione Valle D’Aosta
Normativa VAS
Regione Veneto