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Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Normativa in materia di VAS nazionale e delle regioni e province autonome

Nella Comunità europea la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001.
Gli stati membri avrebbero dovuto recepire la Direttiva entro il 21 luglio del 2004. L’Italia non ha rispettato tale termine ed ha recepito la Direttiva con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entrata in vigore il 31 luglio 2007. Tale norma è stata sostanzialmente modificata ed integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13/02/2008.

Normativa nazionale.
Dal 13 febbraio 2008, la valutazione ambientale strategica (VAS), a livello nazionale, è regolata dalla Parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (di seguito indicata “decreto”).

Finalità
Come stabilito nel decreto “la valutazione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.

Soggetti coinvolti
I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:

  • l’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma, il proponente, sia un diverso soggetto pubblico o privato, è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

  • l’autorità competente, la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato; in sede statale autorità competente è il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che esprime il parere motivato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

  • la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale istituita con DPR n. 90 del 14/05/2007 assicura al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il supporto tecnico-scientifico per l’attuazione di quanto stabilito nel decreto. La legge 123 del 14/07/2008 ha ridotto i membri della Commissione da sessanta a cinquanta;

  • i soggetti competenti in materia ambientale, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani e programmi.

Ambito di applicazione
La VAS viene applicata sistematicamente ai piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale:

  • i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;

  • per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’ articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. 

Nel caso di:

  • piani e programmi, diversi da quelli prima descritti, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, che possono avere effetti significativi sull’ambiente,

  • piani e programmi prima descritti che determinano l’uso di piccole aree a livello locale,

  • modifiche minori dei piani e programmi prima descritti,

l’autorità competente deve valutare se possono avere effetti significativi sull’ambiente mediante l’espletamento di una verifica di assoggettabilità.

Competenze
Per i piani e programmi da assoggettare a VAS:
sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato;
sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

Fasi della procedura
La VAS è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma ed è effettuata durante lo svolgimento del processo stesso e quindi anteriormente all’approvazione del piano o programma.
Le fasi principali della procedura sono:

  • lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;

  • l’elaborazione del rapporto ambientale;

  • lo svolgimento di consultazioni;

  • la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

  • la decisione;

  • l’informazione sulla decisione;

  • il monitoraggio.

Il decreto stabilisce la durata di ciascuna fase della procedura.

Verifica di assoggetabilità
L’autorità procedente trasmette all’autorità competente un rapporto preliminare con la descrizione del piano o programma e la descrizione e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente che possono derivare dall’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del decreto.
L’autorità competente trasmette il rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l’autorità procedente, per acquisirne il parere. Sentita l’autorità procedente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verificato se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente, emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione.

Elaborazione del rapporto ambientale
Prima fase (detta fase di scoping)
Per i piani e programmi da assoggettare a VAS, il proponente e/o l’autorità procedente elabora un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma ed entra in consultazione con l’autorità competente e con i soggetti competenti in materia ambientale al fine definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
Redazione del rapporto ambientale e svolgimento delle consultazioni
Il rapporto ambientale, la cui redazione spetta al proponente o all’autorità procedente, costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.
Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o programma potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito di applicazione del piano o programma. Le informazioni da fornire nel rapporto ambientale sono indicate nell’allegato VI del decreto.
La proposta di piano o programma, con il rapporto ambientale ed una sintesi non tecnica dello stesso, sono comunicati all’autorità competente e messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché abbiano l’opportunità di presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione
L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti presentati durante la consultazione, ed esprime il proprio parere motivato
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, sulla base del parere, prima della presentazione per l’adozione o l’approvazione.

Decisione e informazione sulla decisione
Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, è trasmesso all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o programma.
La decisione finale è pubblicata sulla Gazzetta o sul Bollettino ufficiale della regione o provincia autonoma con l’indicazione della sede ove si può prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
Sono rese pubbliche sui siti web delle autorità interessate:

  • il parere motivato espresso dall’autorità competente;

  • una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma , come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato alla luce delle alternative possibili individuate;

  • le misure adottate in merito al monitoraggio.

Monitoraggio
Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e programmi approvati ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.
Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.
Il piano o programma individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Normativa delle regioni e province autonome.
Nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore della Direttiva e la sua trasposizione a livello nazionale, alcune regioni hanno emanato disposizioni normative concernenti l’esercizio della VAS talvolta con norme dedicate al recepimento della direttiva comunitaria, in altri casi nell’ambito di norme sulla pianificazione territoriale o sulla VIA.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto devono adeguare il proprio ordinamento a tale disposizione.
Secondo quanto stabilito nel decreto le Regioni e le Province Autonome con le proprie leggi:

  • individuano l’Autorità competente tra le pubbliche amministrazioni con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;

  • disciplinano le proprie competenze e quelle degli altri enti locali; i criteri per individuare gli enti locali territoriali interessati ed i soggetti competenti in materia ambientale; eventuali ulteriori modalità per l’individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS; le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti.

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo della situazione dei dispositivi legislativi delle Regioni e Province Autonome in materia di VAS, aggiornato al mese di febbraio 2010, tratto dal Repertorio della normativa in materia di VAS- Normativa delle Regioni e Province Autonome.

Quadro normativo sulla VAS per regioni e provincie autonome:

Normativa VAS Regione Abruzzo

Normativa VAS Regione Basilicata

Normativa VAS Provincia autonoma di Bolzano

Normativa VAS Regione Calabria

Normativa VAS Regione Campania

Normativa VAS Regione Emilia-Romagna

Normativa VAS Regione Friuli-Venezia Giulia

Normativa VAS Regione Lazio

Normativa VAS Regione Liguria

Normativa VAS Regione Lombardia

Normativa VAS Regione Marche

Normativa VAS Regione Molise

Normativa VAS Regione Piemonte

Normativa VAS Regione Puglia

Normativa VAS Regione Sardegna

Normativa VAS Regione Sicilia

Normativa VAS Regione Toscana

Normativa VAS Provincia autonoma di Trento

Normativa VAS Regione Umbria

Normativa VAS Regione Valle D’Aosta

Normativa VAS Regione Veneto