Ultimo aggiornamento: 19/03/2010
Cos'è la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
"La valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale”
è stata introdotta nella Comunità europea dalla
Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21
luglio 2001, che rappresenta un importante contributo
all’attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo
sostenibile rendendo operativa l’integrazione della
dimensione ambientale nei processi decisionali
strategici.
A livello
nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la
parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il
31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008,
n. 4 entrato in vigore il
13/02/2008.
La valutazione
ambientale di piani e programmi che possono avere impatti
significativi sull’ambiente, secondo quanto stabilito
nell’art. 4 del Decreto 4/08, “ha la finalità di
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali
all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e
approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano
coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile”.
L’autorità procedente, (la
pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o
programma), contestualmente al processo di formazione del piano o
programma, avvia la valutazione ambientale strategica che
comprende:
-
lo svolgimento
di una verifica di assoggettabilità;
-
l’elaborazione del rapporto
ambientale;
-
lo svolgimento
di consultazioni;
-
la valutazione
del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni;
-
la
decisione;
-
l’informazione della
decisione;
-
il
monitoraggio.
Per ciascuna delle componenti
suddette della valutazione, nel Decreto sono stabilite le
modalità di svolgimento, i contenuti, i Soggetti
coinvolti.
La VAS si
applica ai piani e ai programmi:
-
che sono
elaborati per la valutazione e gestione della qualità
dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca,
energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle
acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o
destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il
quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque
la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono
sottoposti a VIA;
-
per i quali si
ritiene necessaria una Valutazione d’Incidenza ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.
Per i piani e programmi che non rientrano
nelle suddette categorie è prevista la VAS qualora
l’autorità competente, ovvero la pubblica
amministrazione cui compete l’elaborazione del parere
motivato in sede di VAS valuti (verifica di
assoggettabilità) che detti piani/programmi possano avere
impatti significativi sull’ambiente in base a specifici
criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs 4/08.
Tra i piani e programmi oggetto di VAS
obbligatoria rientrano i piani regionali riportati nella Tabella 1
seguente in cui si indicano anche le norme nazionali istitutive
degli stessi. Essi costituiscono un insieme esemplificativo di
piani soggetti a VAS, per i settori indicati, in quanto a livello
locale il quadro pianificatorio e programmatico è
caratterizzato da molteplici e diversificate tipologie di piani e
programmi previsti da norme regionali e pertanto caratteristici
delle specifiche realtà territoriali.
Tabella 1: Esemplificazione di piani regionali ai quali
si applica la VAS istituiti dalle disposizioni legislative
nazionali indicate
| Settori |
Denominazione del piano |
Legge istitutiva |
| Energetico |
Piano energetico regionale (ambientale) |
L. 10/1991 art. 5 |
| Trasporti |
Piano regionale dei trasporti |
- D.Lgs. 422/1997 art.14
- D.P.R. 14/3/2001 All. PGTL (a) |
| Acque |
Piano di gestione di bacino distrettuale
Piano regionale di tutela delle acque |
- D. Lgs. 152/2006 e smi |
| Rifiuti |
Piano regionale di gestione dei rifiuti |
- D.Lgs. 22/1997 art. 22 e smi
- D.Lgs. 152/2006 e smi |
| Pianificazione territoriale o destinazione dei suoli |
Piano territoriale regionale (PTR) |
- L. 1150/42
- L. Cost. 3/2001
|
| Piani ambientali |
Piano di tutela e risanamento della qualità
dell’aria |
- D.P.R. 203/1988
- D.Lgs. 351/1999 |
| Piani ambientali |
Piano paesaggistico regionale(PTP) |
- D.Lgs. 42/2004 art. 135 |
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|
|
L’applicazione del
processo VAS attraverso le specifiche componenti del processo,
quali la verifica di sostenibilità degli obiettivi di piano,
l’analisi degli impatti ambientali significativi delle misure
di piano, la costruzione e la valutazione delle ragionevoli
alternative, la partecipazione al processo dei soggetti interessati
e il monitoraggio delle performances ambientali del piano,
rappresenta uno strumento di supporto sia per il proponente che per
il decisore per la definizione di indirizzi e scelte di
pianificazione sostenibile.
In sostanza la VAS costituisce per il
piano/programma, elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di
monitoraggio.
Gli elementi innovativi introdotti con la VAS
e che influenzano sostanzialmente il modo di pianificare si possono
ricondurre ai seguenti:
-
il criterio ampio di partecipazione, tutela
degli interessi legittimi e trasparenza del processo decisionale,
che si attua attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei
soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico che in
qualche modo risulta interessato dall’iter decisionale. I
soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche
competenze o responsabilità in campo ambientale, possono
essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti
all’attuazione dei piani, programmi. Questo processo di
partecipazione crea i presupposti per il consenso da parte dei
soggetti interessati e del pubblico sugli interventi da attuare sul
territorio.
Si segnalano
inoltre le consultazioni transfrontaliere, previste qualora il
piano o programma in fase di preparazione possa avere impatti
rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora un altro
Stato lo richieda.
-
L’individuazione e la valutazione delle
ragionevoli alternative del piano/programma con lo scopo, tra
l’altro, di fornire trasparenza al percorso decisionale che
porta all’adozione delle misure da intraprendere.
-
La valutazione delle alternative si avvale
della costruzione degli scenari previsionali di intervento
riguardanti l’evoluzione dello stato dell’ambiente
conseguente l’attuazione delle diverse alternative e del
confronto con lo scenario di riferimento (evoluzione probabile
senza l’attuazione del piano).
-
Il monitoraggio che assicura il controllo
sugli impatti ambientali significativi derivanti
dall’attuazione dei piani, programmi approvati e la verifica
del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti
negativi imprevisti derivanti dall’attuazione del piano o
programma e adottare le opportune misure correttive. Il
monitoraggio deve essere effettuato avvalendosi del sistema delle
Agenzie ambientali (D. Lgs 4/2008).