Ultimo aggiornamento: 30/01/2007
La valutazione d'impatto ambientale a livello regionale
A completamento del quadro legislativo nazionale e in coerenza
con il dettato delle direttive comunitarie, con
DPR 12 aprile 1996, successivamente integrato e modificato
dal DPCM del 3 settembre 1999 e dal DPCM 1 settembre 2000, viene
emanato l'Atto di indirizzo e coordinamento che fissa condizioni,
criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di VIA
da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano che devono provvedere a disciplinare i contenuti e le
procedure di VIA ovvero ad armonizzare le proprie disposizioni
vigenti con quelle ivi contenute.
L”Atto di Indirizzo e Coordinamento suddivide le opere di cui
all'allegato II della direttiva comunitaria in due allegati:
allegato A: contiene l'elenco dei progetti assoggettati a procedura
obbligatoriamente;
allegato B: contiene l'elenco dei progetti assoggettati a procedura
obbligatoriamente se ricadenti, anche parzialmente all'interno di
aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991,
n.394 e l'elenco dei progetti che se non ricadenti in aree naturali
protette sono sottoposti a verifica di esclusione secondo le
caratteristiche e l’ubicazione del progetto.
Gli elementi peculiari dell'Atto di Indirizzo e Coordinamento e
sue successive modifiche riguardano:
- introduzione della fase cosiddetta di "screening" (art. 10) o
procedura di verifica (solo per i progetti dell'allegato B). Il
proponente deve fornire una descrizione del progetto, i dati
necessari per individuare e valutare i principali effetti che il
progetto può avere sull'ambiente. L'autorità
competente si pronuncia entro i successivi 60 gg (silenzio-assenso)
sulla base di elementi quali le caratteristiche del progetto
(dimensioni, utilizzazione delle risorse naturali, produzioni di
rifiuti, inquinamenti e disturbi ambientali, rischio di incidenti,
impatto sul territorio naturale e storico), l'ubicazione del
progetto in considerazione della sensibilità ambientale
delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal
progetto.
- introduzione della cosiddetta fase di "scoping" ossia della
possibilità per il proponente di richiedere
all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare
volta alla definizione delle informazioni che devono essere
fornite. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il
grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente
attinenti alle caratteristiche di un determinato tipo di progetto e
delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio,
anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle
conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
- riduzione delle soglie dimensionali del 50 % per i progetti o
impianti (elencati negli allegati A e B) che ricadono all'interno
delle aree protette.
- esclusione degli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi
delle norme vigenti, sia per la salvaguardia dell'incolumità
delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a
calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza.
- introduzione della disciplina delle modifiche o ampliamento di
progetti già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione o di esercizio che possano avere notevoli
ripercussioni negative sull'ambiente.
- introduzione del principio dell'autorizzazione unica integrata
per le materie di competenza regionale e della funzione di
armonizzazione della procedura quando il parere preveda specifici
pareri, nulla osta, autorizzazioni da differenti
amministrazioni.
- individuazione dei compiti delle regioni nell'ambito della VIA
transfrontaliera (Convenzione di ESPOO stipulata il 25 febbraio
1991 e ratificata con legge n.640 del 3 novembre 1994.
- tenuta di un registro contenente l'elenco dei progetti per i
quali è stata richiesta la verifica.
Allo stato attuale molte Regioni non hanno ancora provveduto a
fornirsi di una propria legge specifica in materia di VIA (Abruzzo,
Calabria, Campania, Lazio, Sardegna, Sicilia), limitandosi a
recepire o ad applicare direttamente il D.P.R. 12 aprile 1996.
Tuttavia occorre rilevare che diverse Regioni invece, ancor prima
dell’entrata in vigore dell’Atto di Indirizzo e
Coordinamento, disponevano di una specifica normativa sulla
VIA.
APAT ha predisposto il rapporto tecnico “La VIA a
livello regionale. Quadro di riferimento normativo”
(aggiornato al mese di
gennaio 2007) e una
analisi comparata del contenuto delle leggi regionali e
provinciali (aggiornata al mese di novembre 2001) in cui sono
analizzate le tipologie di opere previste nei singoli dispositivi
legislativi.