Ultimo aggiornamento: 19/02/2007
Valutazione di Impatto Ambientale a livello nazionale
La procedura di VIA ordinaria è stata introdotta
nell'ordinamento italiano con l’art 6 della legge
n.349 del 8 luglio 1986 “Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”.
In conformità a detto articolo, in attesa
dell’attuazione delle direttive comunitarie in materia di
impatto ambientale, sono state individuate le norme tecniche per la
redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del
giudizio di compatibilità ambientale con DPCM 27 dicembre
1988, e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti
modificazioni dell'ambiente con DPCM n.377, 10 agosto 1988.
L’articolo 6 inoltre, prevede che i progetti delle opere
siano comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla
regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione
dell'impatto sull'ambiente. Il Ministro dell'ambiente, sentita la
regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la
procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo
proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di
particolare rilevanza. Nel caso in cui il Ministro competente alla
realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla
valutazione del Ministero dell'Ambiente, la questione è
rimessa al Consiglio dei ministri. Qualora, nell'esecuzione delle
opere, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti
con il parere espresso sulla compatibilità ambientale, o
comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio
ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette
la questione al Consiglio dei ministri.
Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti,
può presentare, ai Ministeri competenti e alla regione
interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a
valutazione di impatto ambientale.
Il DPCM 27 dicembre 1988, sopra citato, prevede, per tutte le
categorie di opere di cui all’ art.1 del DPCM n.377/88, che
la domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale
presentata dal Committente, debba contenere lo Studio di Impatto
Ambientale (SIA) articolato secondo tre quadri di riferimento:
- programmatico: fornisce gli elementi conoscitivi sulle
relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e
programmazione territoriale e settoriale;
- progettuale: descrive il progetto e le soluzioni adottate a
seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel
territorio, inteso come sito e come area vasta interessati;
- ambientale: sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e
previsionali. Considera le componenti naturalistiche ed antropiche
interessate (Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo,
Vegetazione, flora e fauna, Ecosistemi, Rumore e Vibrazioni,
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Salute pubblica,
Paesaggio), le interazioni tra queste ed il sistema ambientale
preso nella sua globalità.
La diversità, il numero elevato delle categorie
d’opera e i tempi ristretti previsti per
l’attività istruttoria, rendono indispensabile il
ricorso ad uno strumento come quello delle linee guida
(
parte generale,
appendici). Quest’ultime possono costituire un
riferimento univoco sia per il proponente che per il valutatore,
ovvero rappresentano un ausilio essenziale sia per
l’operatore pubblico che in esse trova traccia per il proprio
lavoro di analisi, sia per l’operatore privato che viene
dotato di uno strumento operativo utile per presentare le
informazioni richieste nell’ambito della procedura
VIA o di verifica in modo completo e coerente con quanto
l’operatore pubblico richiede.
Il quadro normativo è stato notevolmente ampliato a
seguito dell’introduzione di ulteriori norme nazionali, tra
le quale ricordiamo, per citare le ultime, la “legge
obiettivo” (legge n. 443/01) ed il relativo decreto di
attuazione in materia di infrastrutture e trasporti (D.Lgs n.
190/02), la legge n.5/04, le “Linee guida per l'utilizzo dei
sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale”
(Decreto MATT 1 aprile 2004), il “Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia” (legge n.
239/04), la “Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione (Legge n. 308/04) e la
Legge Comunitaria 2004 (Legge n. 62/05), che hanno comportato
l’emanazione di dispositivi legislativi e regolamentari
(leggi, decreti legislativi, D.P.R., D.P.C.M., delibere e circolari
ministeriali).
In definitiva l’istituto della VIA risulta attualmente
regolato da circa 110 dispositivi la cui lettura deve essere
coordinata ed integrata.
APAT ha predisposto un rapporto tecnico recante
“Dispositivi
legislativi internazionali, comunitari e nazionali in materia di
VIA. Quadro legislativo internazionale, comunitario e nazionale
aggiornato al mese di gennaio 2007”.
Per poter approfondire la portata ed il significato della normativa
è stato reputato utile raccogliere la
produzione giurisprudenziale più significativa.
Tra i dispositivi legislativi introdotti dall’ordinamento
italiano si segnala il
D. Lgs n. 190/02 “Attuazione della
legge n. 443/01 per la realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale”. In tale decreto il Governo, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle Regioni, individua le
infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Il DL n. 315/03,
convertito in
legge n.5/04, concernente “Disposizioni in tema di
composizione delle Commissioni per la Valutazione di Impatto
Ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di
comunicazione elettronica”, sostituisce l’articolo 19,
comma 2, del D.Lgs n. 190/02. In particolare essa modifica la
composizione delle Commissioni VIA e VIA speciale, portando
rispettivamente il numero dei membri da quaranta a trentacinque e
da venti a diciotto, oltre il presidente; inoltre, integra la
composizione delle stesse, ove ricorre un interesse regionale
concorrente ovvero sussistano interessi regionali inerenti al
governo del territorio, con un componente designato dalle Regioni o
dalle Province autonome interessate al fine di consentire la
partecipazione degli Enti territoriali coinvolti nel
procedimento.
Il D.Lgs. 190/02, e sue successive modifiche, individua la
disciplina speciale che regola la progettazione,
l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle
infrastrutture strategiche di cui alla delibera adottata dal CIPE
il 21 dicembre 2001.
La procedura prevista da tale decreto si articola in due fasi:
- il progetto preliminare dell’infrastruttura corredato
dello SIA viene trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti e, ove competenti, al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per le
Attività produttive ed al Ministero per i Beni e le
attività culturali, alle regioni o Province autonome
competenti per territorio ed agli enti gestori delle interferenze.
Le Amministrazioni rimettono le proprie valutazioni al Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti entro 90 giorni dalla
ricezione del progetto preliminare. Nei successivi 60 giorni il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti formula la propria
proposta al CIPE che si pronuncia nei successivi 30 giorni.
L’approvazione del CIPE, che non prevede una procedura di
Conferenza di Servizi, viene assunta a maggioranza.
L’approvazione determina “l’accertamento della
compatibilità ambientale dell’opera, e perfeziona, ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla sua
localizzazione, comportando l’automatica variazione degli
strumenti urbanistici vigenti ed adottati[…]”.
La Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale
provvede all’istruttoria tecnica sul progetto e, entro 60
giorni dalla presentazione del progetto, rende il proprio parere.
Il provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale
viene quindi trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare al Ministero delle
Infrastrutture e alle Regioni interessate e viene adottato dal CIPE
contestualmente all’approvazione del progetto
preliminare;
- il progetto definitivo viene rimesso a ciascuna delle
Amministrazioni interessate ed ai gestori di opere interferenti.
Detti soggetti, nel termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento
del progetto possono presentare motivate proposte di adeguamento o
richieste di prescrizioni o varianti migliorative che non
modifichino la localizzazione e le caratteristiche essenziali
dell’opera.Tali proposte vengono acquisite dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite una Conferenza di
Servizi con finalità istruttoria non disciplinata dalla
procedura ordinaria, in esito alla quale, nei 90 giorni successivi
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valuta le
proposte pervenute e formula la propria proposta al CIPE.
L’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, da
rendersi entro 30 giorni, ha effetto di dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera e sostituisce ogni altra
autorizzazione, parere, approvazione comunque denominato rendendo
quindi l’opera definitivamente realizzabile.
L’art. 12 dei DPCM 16 dicembre 2003 e DPCM 23 gennaio
2004, istitutivi delle “nuove” Commissioni VIA,
titolato “Sistemi innovativi”, pone a carico del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare l’obbligo di individuare, con proprio decreto, “le
linee guida per l’utilizzo di sistemi innovativi di cui sia
scientificamente verificata la validità e l’efficacia
per l’abbattimento e la mitigazione dell’inquinamento
ambientale”. Il Decreto MATT
1 aprile 2004 costituisce, pertanto, un adempimento a tale
statuizione.
La legge n. 239/04 di riordino del
settore energetico stabilisce che al fine di garantire la sicurezza
del sistema energetico, la costruzione e l’esercizio degli
elettrodotti sono soggetti a un’autorizzazione unica (180 gg)
rilasciata dal MAP di concerto con il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare. Il MATTM provvede
alla VIA e alla verifica della conformità delle opere al
progetto autorizzato. Esito positivo VIA costituisce parte
integrante e condizione necessaria per procedimento
autorizzatorio.
L’istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o
acquisito l’esito della verifica di assoggettabilità
alla VIA. La VIA per le attività di ricerca e per la
concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma si
conclude entro tre mesi per le attività in terraferma e
quattro mesi per le attività a mare e costituisce parte
integrante e condizione necessaria del procedimento
autorizzativo.
Da sottolineare che con legge n. 308/04, il Governo
è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore, uno o più decreti legislativi di
riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni
legislative nei settori e materie, tra cui al punto f) procedure
per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione
ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale
integrata (IPPC). I decreti legislativi devono essere informati
agli obiettivi di massima economicità e razionalità,
anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione
elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad
interventi sostitutivi, sulla base di princìpi e criteri
specifici. In particolare il punto f) prescrive di garantire il
pieno recepimento delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE e della
direttiva 2001/42/CE e semplificare le procedure di VIA che
dovranno tenere conto del rapporto costi – benefici del
progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale.
Inoltre con decreto GAB/DEC/007/2005 in data 21 gennaio 2005
è stata istituita la Commissione, prevista dall'art. 1,
comma 11, della suddetta legge n. 308/2004, di cui si avvale il
MATTM, per la predisposizione dei decreti attuativi,con
riferimento anche alle procedure per la VIA, per la VAS e per
l'autorizzazione ambientale integrata. Con il DM del 7 giugno 2005
vengono definite le “Modalità di consultazione delle
organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni
nazionali riconosciute, per la tutela dell'ambiente e per la tutela
dei consumatori, ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi attuativi della L. 15 dicembre 2004, n. 308”
In ultimo si segnala la Legge Comunitaria 2004 (legge n. 62/05) di recepimento
dell'articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva 85/337/CEE in materia
di VIA. In particolare, per i progetti sottoposti a VIA è
facoltà del Proponente, prima dell'avvio del procedimento di
VIA, richiedere alla competente direzione del MATTM un parere in
merito alle informazioni che devono essere contenute nello SIA
(fase di scoping). A tale fine il Proponente presenta una relazione
che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali
attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello SIA, le
metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle
informazioni in esso contenute e il relativo livello di
approfondimento. Il MATTM, anche nel caso in cui detto parere sia
stato reso, può chiedere al Proponente, successivamente
all'avvio della procedura di VIA, chiarimenti e integrazioni in
merito alla documentazione presentata.