Ultimo aggiornamento: 29/05/2008
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente naturale” è stata introdotta nella
Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva
VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un
importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale
europeo.
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita
con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in
vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008.
Nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore della
Direttiva e la sua trasposizione a livello nazionale, alcune
regioni hanno emanato disposizioni normative concernenti
l’esercizio della VAS talvolta con norme dedicate al
recepimento della direttiva comunitaria, in altri casi
nell’ambito di norme sulla pianificazione territoriale o
sulla VIA. Le regioni devono adeguare il proprio ordinamento alla
nuova disposizione nazionale sulla VAS.
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere
impatti significativi sull’ambiente, secondo quanto stabilito
nell’art. 4 del Decreto 4/08, “ha la finalità di
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali
all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e
approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano
coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile”.
L’autorità procedente, (la pubblica amministrazione
che recepisce, adotta o approva il piano o programma),
contestualmente al processo di formazione del piano o programma,
avvia la valutazione ambientale strategica che comprende:
- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- l’elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni;
- la decisione;
- l’informazione della decisione;
- il monitoraggio.
Per ciascuna delle componenti suddette della valutazione, nel
Decreto sono stabilite le modalità di svolgimento, i
contenuti, i Soggetti coinvolti.
La VAS si applica ai piani e ai programmi:
- che sono elaborati per la valutazione e gestione della
qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei
rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione
territoriale o destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo
definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque
la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono
sottoposti a VIA;
- per i quali si ritiene necessaria una Valutazione
d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e
s.m.i.
Per i piani e programmi che non rientrano nelle suddette categorie
è prevista la VAS qualora l’autorità
competente, ovvero la pubblica amministrazione cui compete
l’elaborazione del parere motivato in sede di VAS, valuti
(verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi
possano avere impatti significativi sull’ambiente in base a
specifici criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs
4/08.
Tra i piani e programmi oggetto di VAS obbligatoria rientrano i
piani regionali riportati nella Tabella 1 seguente in cui si
indicano anche le norme nazionali istitutive degli stessi. Essi
costituiscono un insieme esemplificativo di piani soggetti a VAS,
per i settori indicati, in quanto a livello locale il quadro
pianificatorio e programmatico è caratterizzato da
molteplici e diversificate tipologie di piani e programmi previsti
da norme regionali e pertanto caratteristici delle specifiche
realtà territoriali.
Tabella 1: Esemplificazione di piani regionali ai quali
si applica la VAS istituiti dalle disposizioni legislative
nazionali indicate
| Settori |
Denominazione del piano |
Legge istitutiva |
| Energetico |
Piano energetico regionale (ambientale) |
L. 10/1991 art. 5 |
| Trasporti |
Piano regionale dei trasporti |
- D.Lgs. 422/1997 art.14
- D.P.R. 14/3/2001 All. PGTL punto 8.2 |
| Rifiuti |
Piano regionale di gestione dei rifiuti |
- D.Lgs. 22/1997 art. 22 e smi
- D.Lgs. 152/2006 modificato e integrato con Dlgs
4/2008 |
| Acque |
Piano di tutela delle acque (piano stralcio del PB) |
- L. 183/1989
- D.Lgs. 152/1999
- D.Lgs. 258/2000
- D.Lgs. 152/2006 modificato e integrato con Dlgs
4/2008
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| Pianificazione territoriale o destinazione dei suoli |
Piano territoriale regionale (PTR) |
- L. 1150/42
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| Piani ambientali |
Piano di tutela e risanamento della qualità
dell’aria |
- D.P.R. 203/1988
- D.Lgs. 351/1999 |
| Piani ambientali |
Piano territoriale paesistico (PTP) |
- D.Lgs. 42/2004 art. 135 |
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In sede statale, l’autorità competente per la VAS
è il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che esprime, di concerto con il Ministro per
i Beni e le Attività Culturali, il parere motivato.
In sede regionale, autorità competente è la pubblica
amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi
regionali o delle province autonome.
Presso il MATTM è stata istituita con DPR n. 90 del
14/05/2007 la Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale - VIA e VAS che assicura al Ministero stesso il supporto
tecnico-scientifico per l’attuazione di quanto stabilito nel
Decreto 4/08.
L’applicazione del processo VAS attraverso le specifiche
componenti del processo, quali la verifica di sostenibilità
degli obiettivi di piano, l’analisi degli impatti ambientali
significativi delle misure di piano, la costruzione e la
valutazione delle ragionevoli alternative, la partecipazione al
processo dei soggetti interessati e il monitoraggio delle
performances ambientali del piano, rappresenta uno strumento di
supporto sia per il proponente che per il decisore per la
definizione di indirizzi e scelte di pianificazione
sostenibile.
In sostanza la VAS diventa per il piano/programma, elemento
costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio.
Gli elementi innovativi introdotti con la VAS e che influenzano
sostanzialmente il modo di pianificare si possono ricondurre ai
seguenti:
- il criterio ampio di partecipazione, tutela degli interessi
legittimi e trasparenza del processo decisionale, che si attua
attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti
competenti in materia ambientale e del pubblico che in qualche modo
risulta interessato dall’iter decisionale. I soggetti
competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni
e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o
responsabilità in campo ambientale, possono essere
interessati agli impatti sull’ambiente dovuti
all’attuazione dei piani, programmi. Questo processo di
partecipazione crea i presupposti per il consenso da parte dei
soggetti interessati e del pubblico sugli interventi da attuare sul
territorio.
Si segnalano inoltre le consultazioni transfrontaliere, previste
qualora il piano o programma in fase di preparazione possa avere
impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora
un altro Stato lo richieda.
- L’individuazione e la valutazione delle ragionevoli
alternative del piano/programma (compresa l’alternativa
“0” di non intervento) con lo scopo, tra l’altro,
di fornire trasparenza al percorso decisionale che porta
all’adozione delle misure da intraprendere. La valutazione
delle alternative si avvale della costruzione degli scenari
previsionali di intervento riguardanti l’evoluzione dello
stato dell’ambiente conseguente l’attuazione delle
diverse alternative e del confronto con lo scenario di riferimento
(evoluzione probabile senza l’attuazione del piano). A
supporto di tale fase, possono essere utilizzati strumenti di
supporto alle decisioni qualitativi e/o quantitativi quali
metodologie e tecniche di valutazione integrata, analisi
multicriteria, modelli matematici e strumenti GIS.
- Il monitoraggio che assicura il controllo sugli impatti
ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani,
programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità prefissati, così da
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti
derivanti dall’attuazione del piano o programma e adottare le
opportune misure correttive. Il monitoraggio deve essere effettuato
avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali (D. Lgs
4/2008).