Ultimo aggiornamento: 17/05/2004
Il ripristino dello stato dei luoghi: il risarcimento in forma
specifica
Il risarcimento in forma specifica ha finalità
prettamente riparatrici, a differenza di quello per equivalente, il
cui carattere è prevalentemente economico. Ove e per quanto
è possibile, il Giudice, su richiesta dello Stato, dispone
il risarcimento in forma specifica, ovvero l’obbligo al
ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
L’applicazione delle modalità di risarcimento previste
nell’ambito dell’art. 18 della Legge 349/86 richiede la
colpevolezza, ma l’obbligo di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale di suolo, sottosuolo, acque superficiali e
sotterranee che risultino contaminate ai sensi del D.M.
471/99 (o in situazione di pericolo concreto ed attuale di
contaminazione) prescinde dalla colpevolezza: la bonifica
è imposta in via amministrativa, mentre il risarcimento
va chiesto davanti al Giudice ordinario, sempre dimostrando che
la contaminazione è frutto di una violazione
colpevole di legge (o di provvedimento adottato in base a
legge).
L’obbligo grava su chiunque, purché abbia violato le
disposizioni del D.lgs.
22/97 e/o del D.lgs.
152/99. Infatti l’art. 17 del Dlgs 22/97 e l’art.
58 del Dlgs 152/99 prevedono ed impongono l’obbligo di messa
in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di acque, suolo,
sottosuolo ed altre risorse ambientali che risultino
danneggiate/contaminate (o in situazione di pericolo concreto ed
attuale di inquinamento).
Pertanto, la bonifica ed il ripristino sono obblighi (non sanzioni
amministrative) gravanti sul responsabile e sono provvisti di
apposita sanzione penale (l’obbligo è imposto dalla
Pubblica Amministrazione e la relativa ottemperanza può
essere oggetto di verifica/valutazione da parte del Giudice
penale).
L’obbligo di intervento sorge da una situazione di
contaminazione definita dalla norma (superamento o pericolo di
superamento di limiti legali di accettabilità di inquinanti)
e sorge per il solo fatto che un comportamento, anche accidentale,
abbia causato la contaminazione giuridicamente rilevante: basta il
nesso di causalità tra comportamento ed effetto, non occorre
che il fatto sia colpevole (non occorre verificare dolo o colpa, si
tratta di una forma di responsabilità oggettiva).
Il ripristino, tuttavia, non esaurisce l’azione di
risarcimento in quanto è solo uno dei fattori che possono
entrare nella richiesta di risarcimento e non copre i costi
connessi alla temporanea indisponibilità del bene.
L’obbligo al ripristino, inoltre, non è sempre
applicabile in quanto richiede la reversibilità del danno e
la fattibilità (tecnica ed economica) dell’azione di
ripristino.
La reversibilità del danno è la capacità del
sistema ambientale danneggiato di attivare meccanismi di reazione
fisici, chimici, biologici, ed ecologici che annullano gli effetti
provocati dall’evento avverso. La reversibilità,
quindi, è condizionata dagli effetti e dalla natura
fisico-chimico-biologica dell’evento e dalle
pecularietà dei beni colpiti. Nelle situazioni più
gravi, ad esempio, gli effetti iniziali continuano a propagarsi
nell’ambiente e ne peggiorano la qualità anche dopo la
sospensione dell’evento dannoso oppure la
reversibilità avviene su tempi estremamente lunghi.
La ripristinabilità del danno si riferisce invece alla
possibilità, mediante opportuni interventi dell’uomo,
di favorire il ristabilirsi delle condizioni esistenti prima
dell’evento di danno.
In linea con la direttiva comunitaria il concetto di ripristino non
deve intendersi come ripristino a qualunque costo delle condizioni
precedenti l’evento dannoso, ma un’equilibrata scelta
riparatoria che assicura il miglior risultato al minor costo.
Un ripristino totale e definitivo delle attività economiche
o del patrimonio costruito dall’uomo che è stato
danneggiato è verosimile, perché coinvolge dei beni
prodotti dall’uomo e, quindi, riproducibili. Al contrario,
gli effetti sull’ecosistema e sulla salute possono produrre
dei danni irreversibili ed il ripristino delle condizioni iniziali
appare di difficile fattibilità.
Pertanto, in seguito all’accertamento e alla cessazione
dell’azione illecita, può iniziare la fase di
ripristino che attenua la gravità del danno fino al completo
o parziale ristabilimento delle condizioni iniziali, ma spesso gli
sforzi per il ripristino consentono solo un recupero parziale.