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Danno ambientale

Ultimo aggiornamento: 17/05/2004

Il ripristino dello stato dei luoghi: il risarcimento in forma specifica

Il risarcimento in forma specifica ha finalità prettamente riparatrici, a differenza di quello per equivalente, il cui carattere è prevalentemente economico. Ove e per quanto è possibile, il Giudice, su richiesta dello Stato, dispone il risarcimento in forma specifica, ovvero l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
L’applicazione delle modalità di risarcimento previste nell’ambito dell’art. 18 della Legge 349/86 richiede la colpevolezza, ma l’obbligo di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee che risultino contaminate ai sensi del D.M. 471/99 (o in situazione di pericolo concreto ed attuale di contaminazione) prescinde dalla colpevolezza: la bonifica è imposta in via amministrativa, mentre il risarcimento va chiesto davanti al Giudice ordinario, sempre dimostrando che la contaminazione è frutto di una  violazione colpevole di legge (o di provvedimento adottato in base a legge).
L’obbligo grava su chiunque, purché abbia violato le disposizioni del D.lgs. 22/97 e/o del D.lgs. 152/99. Infatti l’art. 17 del Dlgs 22/97 e l’art. 58 del Dlgs 152/99 prevedono ed impongono l’obbligo di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di acque, suolo, sottosuolo ed altre risorse ambientali che risultino danneggiate/contaminate (o in situazione di pericolo concreto ed attuale di inquinamento).
Pertanto, la bonifica ed il ripristino sono obblighi (non sanzioni amministrative) gravanti sul responsabile e sono provvisti di apposita sanzione penale (l’obbligo è imposto dalla Pubblica Amministrazione e la relativa ottemperanza può essere oggetto di verifica/valutazione da parte del Giudice penale).
L’obbligo di intervento sorge da una situazione di contaminazione definita dalla norma (superamento o pericolo di superamento di limiti legali di accettabilità di inquinanti) e sorge per il solo fatto che un comportamento, anche accidentale, abbia causato la contaminazione giuridicamente rilevante: basta il nesso di causalità tra comportamento ed effetto, non occorre che il fatto sia colpevole (non occorre verificare dolo o colpa, si tratta di una forma di responsabilità oggettiva).
Il ripristino, tuttavia, non esaurisce l’azione di risarcimento in quanto è solo uno dei fattori che possono entrare nella richiesta di risarcimento e non copre i costi connessi alla temporanea indisponibilità del bene. L’obbligo al ripristino, inoltre, non è sempre applicabile in quanto richiede la reversibilità del danno e la fattibilità (tecnica ed economica) dell’azione di ripristino.
La reversibilità del danno è la capacità del sistema ambientale danneggiato di attivare meccanismi di reazione fisici, chimici, biologici, ed ecologici che annullano gli effetti provocati dall’evento avverso. La reversibilità, quindi, è condizionata dagli effetti e dalla natura fisico-chimico-biologica dell’evento e dalle pecularietà dei beni colpiti. Nelle situazioni più gravi, ad esempio, gli effetti iniziali continuano a propagarsi nell’ambiente e ne peggiorano la qualità anche dopo la sospensione dell’evento dannoso oppure la reversibilità avviene su tempi estremamente lunghi.
La ripristinabilità del danno si riferisce invece alla possibilità, mediante opportuni interventi dell’uomo, di favorire il ristabilirsi delle condizioni esistenti prima dell’evento di danno.
In linea con la direttiva comunitaria il concetto di ripristino non deve intendersi come ripristino a qualunque costo delle condizioni precedenti l’evento dannoso, ma un’equilibrata scelta riparatoria che assicura il miglior risultato al minor costo.
Un ripristino totale e definitivo delle attività economiche o del patrimonio costruito dall’uomo che è stato danneggiato è verosimile, perché coinvolge dei beni prodotti dall’uomo e, quindi, riproducibili. Al contrario, gli effetti sull’ecosistema e sulla salute possono produrre dei danni irreversibili ed il ripristino delle condizioni iniziali appare di difficile fattibilità.
Pertanto, in seguito all’accertamento e alla cessazione dell’azione illecita, può iniziare la fase di ripristino che attenua la gravità del danno fino al completo o parziale ristabilimento delle condizioni iniziali, ma spesso gli sforzi per il ripristino consentono solo un recupero parziale.