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Danno ambientale

Ultimo aggiornamento: 17/05/2004

La Quantificazione economica del danno: il risarcimento per equivalente

In via prioritaria la legge italiana privilegia il risarcimento economico per equivalente, valutato sulla base di una “precisa” quantificazione economica del danno, rispetto al risarcimento in forma specifica.
La quantificazione economica del danno avviene attraverso l’attribuzione di un valore/prezzo in base alle utilità sociali ricavate dalle risorse ambientali compromesse. Una precisa quantificazione deve pertanto fare riferimento a tutte le possibili utilità dell’ambiente e porta alla valutazione del cosiddetto Valore Economico Totale (VET).
Alcune delle utilità delle risorse ambientali sfuggono al mercato e quindi sono prive di un valore/prezzo. Le utilità che non trovano uno specifico riconoscimento nel prezzo sono riconducibili agli aspetti patrimoniali e agli usi non governati o non governabili dal mercato.
Una ricerca del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell’Università di Padova, promossa dall’APAT, illustra gli aspetti teorici e operativi della stima economica delle utilità delle risorse ambientali a partire dalle modificazioni che un loro danneggiamento induce nella funzione di spesa dei consumatori (approccio duale). Un altro approccio interessante che è stato indagato nell’ambito della stessa ricerca è quello della stima del valore economico del danno ambientale attraverso la somma di quanto i membri della comunità interessata sono disposti a pagare per il ripristino dello stato dei luoghi (valutazione contingente).
Tuttavia, la fattibilità tecnica e giuridica in termini oggettivi di una quantificazione analitica e integrale delle risorse ambientali danneggiate è di difficile applicabilità. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione economica del danno ambientale l’art. 18 della Legge 349/86 stabilisce la possibilità che il Giudice possa determinare il risarcimento economico in via equitativa sulla base dei seguenti parametri:

  • illecito profitto conseguito dal trasgressore;
  • gravità della colpa;
  • costo per il ripristino dello stato dei luoghi.

L’illecito profitto conseguito dal trasgressore tiene conto degli eventuali costi di gestione, ottimizzazione, ristrutturazione e ammodernamento tecnico-gestionale dell’impianto che, se attuati, avrebbero evitato il danno ambientale contestato ma che non sono stati sostenuti dai responsabili del danno (altre interpretazioni ipotizzano come profitto del trasgressore quello maturato dai responsabili durante e a seguito delle condotte illecite contestate).
La gravità della colpa tiene conto delle situazioni aggravanti/attenuanti che specificano le circostanze in cui sono maturati gli illeciti (colpa, dolo, continuità, associazione, ecc.).
Il costo per il ripristino dello stato dei luoghi comprende le spese necessarie, eventualmente già sostenute dalle amministrazioni dello Stato, per il monitoraggio, la messa in sicurezza, la bonifica e la rinaturalizzazione dei luoghi/matrici compromesse.
In questo ambito l’azione di ripristino viene ipotizzata indipendentemente dalla reale/opportuna fattibilità dell’intervento in quanto l’unica finalità è quella di fornire un quadro più realistico possibile per poter effettuare una stima dei costi, sulla base delle estensioni dei luoghi/matrici compromesse (in termini di volumi, superfici, litri, Kg, ecc.) e dei relativi costi unitari per il disinquinamento.
Nel caso in cui non sia possibile determinare le estensioni dei luoghi/matrici compromesse, come nel caso di rilasci di sostanze inquinanti in matrici ambientali estese e non confinate (mare, atmosfera, ecc.), le quantità possono essere stimate attraverso il prodotto dei quantitativi delle sostanze rilasciate per la loro capacità di inquinamento, valutata in base alle concentrazioni massime ammissibili.