Ultimo aggiornamento: 17/05/2004
Responsabilità civile in materia di danno
ambientale
La Responsabilità civile in materia di danno ambientale
è tra gli strumenti che sono utilizzati per promuovere lo
sviluppo sostenibile. Tale strumento è stato introdotto a
livello nazionale (art. 18 L.
349/86) e comunitario (art. 174 del Trattato
istitutivo della CE - Roma, 1957,
Libro Bianco sulla responsabilità per danni
all’ambiente – Bruxelles, 2000, Proposta di
Direttiva in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale - Bruxelles, 2002), con l’obiettivo di creare uno
strumento giuridico, per la tutela dell’ambiente, che
recepisse un principio fondamentale di diritto internazionale,
quello tradizionalmente noto come “chi inquina paga”.
Tale strumento, infatti, introduce un regime di
prevenzione e riparazione del danno ambientale, rendendo
consapevoli gli operatori che effettuano pratiche e comportamenti
che comportano rischi per l’ambiente riguardo agli obblighi
di risarcimento del danno ambientale eventualmente causato.
Il comma 1 dell’articolo 18 L. 349/86 stabilisce che
“Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di
disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge
che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno,
alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte,
obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti
dello Stato”.
L’azione di risarcimento è finalizzata al recupero
economico dei danni ambientali o al ripristino originario della
risorsa ambientale danneggiata. Il risarcimento viene pertanto
effettuato in forma specifica (ripristino dello stato dei luoghi a
spese del responsabile) o per equivalente (attraverso una precisa
quantificazione economica/monetaria del danno o attraverso una
valutazione equitativa operata dal Giudice sulla base della
gravità della colpa, del profitto conseguito dal
trasgressore e del costo necessario per il ripristino dei
luoghi).
Il principio della responsabilità civile nei confronti
del danno ambientale viene esercitato dal Giudice ordinario
nell’ambito di un procedimento penale o civile, e per essere
applicato necessita che:
- il danno sia causato da un fatto doloso o colposo in violazione
di una disposizione di legge o di provvedimenti adottati in base a
una legge;
- siano identificati gli autori/responsabili del danno;
- il danno sia determinato e quantificato in termini di
alterazione, deterioramento o distruzione totale o parziale
dell’ambiente;
- venga dimostrata la relazione causa-effetto tra fatto
doloso/colposo e danno ambientale,
- lo Stato o un Ente territoriale competente (regioni, provincie,
comuni, enti parco, ecc.) promuova, di fronte al giudice penale o
civile, un’azione di risarcimento a beneficio dello
Stato.
Per lo Stato, la richiesta di risarcimento viene promossa dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare. Il Ministero può avviare l’azione di
risarcimento in un procedimento civile con un’autonoma
iniziativa nei confronti dei responsabili di una presunta
compromissione dell’ambiente, mentre nell’ambito di un
procedimento penale, può essere avviata, previa
autorizzazione della Presidenza del Consiglio, solo se
l’Autorità giudiziaria riconosce che i reati
contestati hanno potuto causare una compromissione
dell’ambiente ad esempio con l’invio del Decreto di
Citazione a Giudizio.
Il Ministero può richiedere all’APAT, o a un altro
organo tecnico (Corpo Forestale dello Stato, ICRAM, ecc.), una nota
tecnico-giuridica per valutare l’opportunità di
procedere all’azione di risarcimento. Sulla base di questa
valutazione il Ministero può avviare l’azione di
risarcimento nell’ambito del procedimento giudiziale tramite
la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato. In questa
fase, APAT può essere ancora chiamata, sempre dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
a supportare l’azione di risarcimento, condotta
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, attraverso
la valutazione del danno ambientale connesso alla
presunta compromissione dell’ambiente e l'analisi delle
modalità di risarcimento. La
Valutazione del danno ambientale è
un’attività tecnica-scientifica finalizzata alla
Determinazione e alla Quantificazione del danno oltre che alla
sua quantificazione economica.