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Rischio industriale

Ultimo aggiornamento: 15/06/2004

Gestione e controllo: Verifiche Ispettive sul Sistema di Gestione della Sicurezza

Uno degli strumenti per le verifiche ispettive: analisi di laboratorioLe Verifiche Ispettive sono esplicitamente previste dall’articolo 25 del D.Lgs. 334/99 ed hanno lo scopo principale di accertare, nella conduzione degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti:

  1. l’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dal gestore, mediante l’analisi dei risultati effettivamente raggiunti sulla base degli obiettivi e dei principi dichiarati;
  2. la conformità del Sistema di Gestione della Sicurezza, sia ai requisiti strutturali che ai contenuti richiesti dalle normative (rif. Allegato III al D.Lgs. 334/99 e decreto del Ministro dell’ambiente del 9 agosto 2000);
  3. la funzionalità del Sistema di Gestione della Sicurezza, delle modalità di attuazione, della comprensione e del grado di coinvolgimento delle persone che sono chiamate a svolgere funzioni o azioni rilevanti ai fini della sicurezza, ad ogni livello del sistema (rif. decreto del Ministero dell’ambiente del 16 marzo 1998);
  4. la presenza di rischi per la sicurezza dell’ambiente e delle popolazioni connessi all’ubicazione dello stabilimento, alla vicinanza di altri impianti a rischio di incidente rilevante ed alla movimentazione di sostanze pericolose.

Tali Verifiche Ispettive sono attualmente svolte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativamente agli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 334/99, e dalle Regioni per gli stabilimenti soggetti ai soli articoli 6 e 7.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare opera, per l’effettuazione delle verifiche ispettive presso gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all’articolo 8, attraverso Commissioni Ispettive appositamente istituite per ciascuno stabilimento da sottoporre a verifica.
Le Commissioni Ispettive sono in genere composte da almeno tre membri appartenenti ad uno dei seguenti organi tecnici:

  • Sistema delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente (APAT / ARPA / APPA);
  • Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro.

E’ previsto che le Commissioni Ispettive operino sugli argomenti indicati nel decreto di nomina con riferimento alle specifiche linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che prevedono che la conduzione delle verifiche stesse segua le seguenti tre fasi distinte:

  1. I° fase. La Commissione illustra al gestore dello stabilimento lo spirito ed il mandato ricevuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e prende visione della documentazione che sostanzia la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed il Sistema di Gestione della Sicurezza. In questa stessa fase la Commissione fornisce al gestore il format relativo all’analisi dell’esperienza operativa degli eventi incidentali occorsi o comunque noti all’azienda ed il format relativo ai riscontri sugli elementi del Sistema di Gestione della Sicurezza;
  2. II° fase. La Commissione procede all’analisi dei format sopra citati e compilati dal gestore, con particolare attenzione ad eventuali criticità emerse dall’analisi dell’esperienza operativa o risultanti dall’istruttoria tecnica effettuata dal Comitato Tecnico Regionale. In questa stessa fase la Commissione effettua interviste in campo sia ad operatori dell’azienda stessa che alle maestranze delle ditte terze operanti nello stabilimento;
  3. III° fase. La Commissione prosegue, eventualmente, le attività di cui alla fase precedente e provvede alla stesura del rapporto finale della verifica ispettiva, per il quale è previsto un modello con l’indicazione dei contenuti minimi da riportare.

Le attività delle Commissioni Ispettive sono distinte dalle attività di istruttoria tecnica dei rapporti di sicurezza predisposti dai gestori, e relativi sopralluoghi ed ispezioni, attualmente effettuate dai Comitati Tecnici Regionali ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 334/99. 
Ai lavori delle Commissioni ispettive è prevista la partecipazione, in qualità di “uditori”, di funzionari e/o dirigenti del Sistema delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, al fine di formare in campo personale qualificato ed esperto da poter poi utilizzare  come membro effettivo nelle Commissioni ispettive e poter di conseguenza aumentare il numero delle verifiche ispettive.
Attualmente il Sistema delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente dispone di 74 ispettori già qualificati mentre circa 30 sono in fase di addestramento.