Il nuovo contesto normativo
La legge 332 del 31 ottobre
2003 individua nel Ministero delle Attività Produttive,
nel Ministero degli Affari Esteri e nel Ministero della Difesa le
amministrazioni dello Stato competenti per gli adempimenti del
Protocollo Aggiuntivo.
La stessa legge stabilisce, inoltre, che il Ministero delle
Attività Produttive, per l’assolvimento dei propri
compiti, si avvalga dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e i servizi tecnici (APAT), e possa
affidare le attività di studio e analisi all’ENEA o ad
altre istituzioni specializzate.
La normativa insieme al Decreto Interministeriale del maggio
2005 precisano:
- chi sono i soggetti tenuti a fornire le informazioni previste
dal P.A.;
- quali sono le informazioni che devono essere fornite;
- come devono essere trasmesse;
- a chi devono essere trasmesse.
Soggetti destinatari
- Installazioni nucleari: ossia che impiegano e
detengono materie nucleari, uranio, plutonio e torio (es:
Università, Industrie ed Enti di ricerca);
- Installazioni non nucleari: che pur non
impiegando materie nucleari svolgono attività di produzione,
importazione, esportazione, lavorazione, trasformazione e
trasferimento di materiali e attrezzature connesse al ciclo del
combustibile (es: Università, Enti di ricerca,
Officine per la lavorazione di metalli, Laboratori per il
trattamento di sostanze chimiche, Industrie elettriche ed
elettroniche).
Informazioni richieste
Le informazioni richieste riguardano principalmente le
attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) relative al
ciclo del combustibile nucleare, le attività di importazione
ed esportazione, e la descrizione dei siti nucleari.
Il soggetto destinatario dovrà fornire le seguenti
informazioni:
- descrizione dell’entità delle operazioni condotte
in ognuna delle località in cui sono svolte le
attività operative;
- informazioni sulle attività svolte (es: conversione
delle materie nucleari, arricchimento di materie nucleari,
fabbricazione di combustibile nucleare, reattori, impianti critici,
ritrattamento del combustibile nucleare, trattamento di scorie a
media o alta attività contenenti Plutonio, Uranio altamente
arricchito o Uranio 233);
- descrizione delle attrezzature e delle materie utilizzate;
- informazioni sull’ubicazione, sull’uso e sul
contenuto di ogni fabbricato presente sul sito e una pianta del
sito stesso.
Il controllo
Il Protocollo Aggiuntivo prevede attività di
verifica condotte da ispettori dell’AIEA, che
consistono non solo nell’osservazione visiva del sito e dei
locali ma anche nel prelievo di campioni ambientali
e nell’utilizzo di apparecchi di rilevamento e
misurazione delle radiazioni.
Il decreto prevede, inoltre, sanzioni per
coloro che omettono o forniscono false informazioni e per coloro
che impediscono od ostacolano i controlli dell’AIEA.
Amministrazioni competenti
I soggetti destinatari del decreto dovranno inviare le
informazioni all’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e i servizi tecnici (APAT) - Dipartimento del
rischio nucleare e radiologico.
L’Agenzia, infatti, tramite il sopraccitato Dipartimento
nucleare, assicura lo svolgimento dei compiti di Autorità
nazionali di controllo per la sicurezza nucleare e la protezione
sanitaria, tra i quali:
- adempimenti ai trattati internazionali;
- controllo sulle materie nucleari e sulle misure di protezione
fisica;
- supporto tecnico per la predisposizione dei piani di emergenza
radiologica.
Il decreto predispone, per la comunicazione delle informazioni,
appositi moduli distinti per categoria di appartenenza
(attività nucleari, attività non nucleari). Con
l'entrata in vigore del decreto tali moduli saranno disponibili sul
sito APAT oppure sulla Gazzetta Ufficiale.
I soggetti dovranno compilare i suddetti moduli e inviarli via
posta all’APAT.
Per ulteriori informazioni
Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi
tecnici (APAT)
Segreteria Protocollo Aggiuntivo
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
Tel. 06/50072480
Fax 06/50072452
segrpa@apat.it