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Trattato non proliferazione armi nucleari

Il nuovo contesto normativo

La legge 332 del 31 ottobre 2003 individua nel Ministero delle Attività Produttive, nel Ministero degli Affari Esteri e nel Ministero della Difesa le amministrazioni dello Stato competenti per gli adempimenti del Protocollo Aggiuntivo.
La stessa legge stabilisce, inoltre, che il Ministero delle Attività Produttive, per l’assolvimento dei propri compiti, si avvalga dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici (APAT), e possa affidare le attività di studio e analisi all’ENEA o ad altre istituzioni specializzate.
La normativa insieme al Decreto Interministeriale del maggio 2005 precisano:

  • chi sono i soggetti tenuti a fornire le informazioni previste dal P.A.;
  • quali sono le informazioni che devono essere fornite;
  • come devono essere trasmesse;
  • a chi devono essere trasmesse.

Soggetti destinatari

  1. Installazioni nucleari: ossia che impiegano e detengono materie nucleari, uranio, plutonio e torio (es: Università, Industrie ed Enti di ricerca);
  2. Installazioni non nucleari: che pur non impiegando materie nucleari svolgono attività di produzione, importazione, esportazione, lavorazione, trasformazione e trasferimento di materiali e attrezzature connesse al ciclo del combustibile (es:  Università, Enti di ricerca, Officine per la lavorazione di metalli, Laboratori per il trattamento di sostanze chimiche, Industrie elettriche ed elettroniche).

Informazioni richieste

Le informazioni richieste riguardano principalmente le attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) relative al ciclo del combustibile nucleare, le attività di importazione ed esportazione, e la descrizione dei siti nucleari.
Il soggetto destinatario dovrà fornire le seguenti informazioni:

  • descrizione dell’entità delle operazioni condotte in ognuna delle località in cui sono svolte le attività operative;
  • informazioni sulle attività svolte (es: conversione delle materie nucleari, arricchimento di materie nucleari, fabbricazione di combustibile nucleare, reattori, impianti critici, ritrattamento del combustibile nucleare, trattamento di scorie a media o alta attività contenenti Plutonio, Uranio altamente arricchito o Uranio 233);
  • descrizione delle attrezzature e delle materie utilizzate;
  • informazioni sull’ubicazione, sull’uso e sul contenuto di ogni fabbricato presente sul sito e una pianta del sito stesso.

Il controllo

Il Protocollo Aggiuntivo prevede attività di verifica condotte da ispettori dell’AIEA, che consistono non solo nell’osservazione visiva del sito e dei locali ma anche nel prelievo di campioni ambientali e nell’utilizzo di apparecchi di rilevamento e misurazione delle radiazioni.

Il decreto prevede, inoltre, sanzioni per coloro che omettono o forniscono false informazioni e per coloro che impediscono od ostacolano i controlli dell’AIEA.

Amministrazioni competenti

I soggetti destinatari del decreto dovranno inviare le informazioni all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici (APAT) - Dipartimento del rischio nucleare e radiologico.
L’Agenzia, infatti, tramite il sopraccitato Dipartimento nucleare, assicura lo svolgimento dei compiti di Autorità nazionali di controllo per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, tra i quali:

  • adempimenti ai trattati internazionali;
  • controllo sulle materie nucleari e sulle misure di protezione fisica;
  • supporto tecnico per la predisposizione dei piani di emergenza radiologica.

Il decreto predispone, per la comunicazione delle informazioni, appositi moduli distinti per categoria di appartenenza (attività nucleari, attività non nucleari). Con l'entrata in vigore del decreto tali moduli saranno disponibili sul sito APAT oppure sulla Gazzetta Ufficiale. 
I soggetti dovranno compilare i suddetti moduli e inviarli via posta all’APAT.

Per ulteriori informazioni

Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici (APAT)
Segreteria Protocollo Aggiuntivo
Via Vitaliano Brancati, 48  - 00144 Roma

Tel. 06/50072480
Fax 06/50072452
segrpa@apat.it