Controllo della radioattività ambientale
Nel nostro paese il controllo sulla radioattività
ambientale è regolato dal Decreto Legislativo n. 230 del 17 marzo
1995 e dalle sue successive modifiche e integrazioni.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare esercita il controllo sull’ambiente, mentre il
Ministero della Salute esercita il controllo sugli alimenti e
bevande per il consumo umano e animale.
Il complesso dei controlli è articolato in reti di
sorveglianza regionali e reti di sorveglianza
nazionali. La gestione delle reti uniche regionali
è effettuata dalle singole regioni, mentre le reti nazionali
si avvalgono dei rilevamenti e delle misure radiometriche delle
Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell’ambiente e di altri enti, istituti e organismi
specializzati. Per garantire la qualità dei risultati, i
soggetti della rete partecipano ad un programma di
affidabilità, gestito dall’APAT con il supporto
dell’Istituto di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti
– INMRI dell’ENEA, che consiste nella esecuzione di
interconfronti periodici.
Per assicurare l’omogeneità dei criteri di rilevamento
e delle modalità di esecuzione dei prelievi e delle misure
relativi alle reti nazionali, ai fini dell’interpretazione
integrata dei dati rilevati, e per gli effetti dell’art. 35
del Trattato istitutivo della Comunità Europea per
l’Energia Atomica del 1957 - Trattato
EURATOM - all’APAT sono affidate
le funzioni di coordinamento tecnico.
A tal fine l'APAT, sulla base delle direttive in materia emanate
dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare:
- coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi
suddetti, riguardanti la radioattività dell'atmosfera, delle
acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre
matrici rilevanti, seguendo le modalità di esecuzione e
promovendo criteri di normalizzazione e di intercalibrazione;
- promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di
campioni e l'effettuazione delle relative misure di
radioattività, quando sia necessario per il completamento di
un'organica rete di rilevamento su scala nazionale, eventualmente
contribuendo con mezzi e risorse anche finanziarie;
- trasmette le informazioni relative ai rilevamenti effettuati in
ottemperanza all'articolo 36 del Trattato EURATOM;
Inoltre, l'APAT provvede alla diffusione dei risultati delle
misure effettuate dalle reti nazionali.