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Ozono stratosferico

Ultimo aggiornamento: 07/05/2004

Il Protocollo di Montreal e la normativa

Al 12 gennaio 2004, il Protocollo di Montreal era stato ratificato da 186 Paesi. E' stato calcolato che il costo di tutte le misure per l'eliminazione delle sostanze pericolose, nel periodo 1987-2060, ammonta a 235 miliardi di dollari, di cui oltre il 35% già spesi per la riconversione industriale di processi e prodotti nei paesi maggiormente sviluppati. A questi costi corrispondono benefici stimati in 459 miliardi di dollari, che fanno riferimento in particolare alla riduzione di oltre 20 milioni di casi di tumori della pelle e oltre 12 milioni di casi di cataratta, alla riduzione dei danni economici alla pesca (diminuzione del fitoplancton) e alle produzioni agricole-forestali (inibizione della fotosintesi) e infine alla riduzione dei danni provocati sui materiali di costruzione (PVC) in particolare.
Come già ricordato, se verranno rispettati gli impegni previsti dal Protocollo, le sostanze pericolose accumulate nella stratosfera continueranno la loro azione distruttiva ancora per un lungo periodo; poi, a partire dal 2005, avrà inizio il processo di ripristino della fascia di ozono, che non si concluderà prima del 2060.
In attuazione del Protocollo di Montreal, l'Unione Europea ha adottato, con decisioni successive, i regolamenti 594/91, 3952/92, 3093/94 e 2037/00, che hanno progressivamente adeguato le norme europee agli emendamenti al Protocollo. In base al trattato dell'Unione, i Regolamenti entrano immediatamente in vigore nelle legislazioni negoziali e assumono dunque un grande rilievo nelle politiche e negli ordinamenti nazionali, sul piano amministrativo e su quello industriale. Il regolamento europeo 2037/00 anticipa i termini per l'eliminazione degli HCFC, differenziati per settore di uso, rende più stringenti gli obiettivi intermedi per la riduzione dell'uso del bromuro di metile (che sarà bandito entro il 31 dicembre 2005) e, inoltre, proibisce l'uso e la fornitura delle sostanze delle quali siano state già bandite la produzione e l'importazione, in modo da controllarne più facilmente il commercio illegale.
La normativa italiana per la protezione della fascia di ozono stratosferico si basa sulla legge 4 luglio 1988, n. 277, e sulla legge 23 agosto 1988, n.393, che riguardano rispettivamente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Vienna e del Protocollo di Montreal.
Inoltre, è in vigore anche la legge 28 dicembre 1993, n. 549, che stabilisce un calendario di riduzione e di messa al bando dei CFC e degli altri composti alogenati potenzialmente nocivi per la fascia di ozono stratosferico.  Tale legge, aggiornata di recente, stabilisce i criteri e i tempi, in anticipo rispetto alle scadenze fissate dalle normative europee, per la riduzione degli usi, fino all'eliminazione, delle sostanze pericolose e costituisce un formidabile stimolo all'innovazione tecnologica, soprattutto nei settori maggiormente esposti ai processi avviati dal Protocollo di Montreal, come l'agricoltura e la chimica. 
Nell’ultimo triennio l’Italia ha recepito quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del Regolamento europeo 2037/2000, che disciplinano il recupero delle sostanze controllate dalle apparecchiature che le contengono e il controllo annuale di queste ultime.
In attuazione di questo Regolamento, l’Italia ha preparato 4 Decreti (due approvati e due di prossima emanazione), con il contributo tecnico delle associazioni di categoria del settore del condizionamento e della refrigerazione, di centri di ricerca, di Università e di esperti del settore.
Il primo decreto (Decreto 3 ottobre 2001 sul recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon) regola le modalità di recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di halon e clorofluorocarburi contenuti rispettivamente negli impianti ad uso antincendio e nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento e ha anticipato per gli halon la scadenza al 9/11/2002 come termine ultimo per la dismissione degli impianti ad halon ad uso non critico. Tale data è anticipata rispetto al regolamento comunitario, vista la pericolosità di questa sostanza. Gli halon infatti, possiedono un potenziale di distruzione dell’ozono stratosferico (ODP) fino a 10 volte più elevato rispetto i clorofluorocarburi. Per questo motivo l’Italia ha centrato anticipatamente gli obiettivi individuati dalla Strategia di recupero degli halon nel 2001, recuperando e mettendo in “sicurezza” 2.770 tonnellate di halon contenuti nei sistemi ad uso antincendio. La politica rigorosa del governo italiano è confermata anche dalla lista degli usi critici che nel suddetto decreto è più restrittiva di quella contenuta nel regolamento europeo. Per quanto riguarda i clorofluorocarburi (CFC) l’articolo 9 prevede il recupero degli stessi dagli impianti di refrigerazione e condizionamento a fine vita e/o durante le fasi di manutenzione nonché la successiva distruzione da parte dei “centri autorizzati di raccolta”, che sono istituiti sulla base di accordi di programma stipulati tra il MATT ed il MAP. È inoltre previsto il divieto d’uso di clorofluorocarburi per la manutenzione e la ricarica di apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento a partire dal 31/12/2000.
Il secondo decreto (Decreto 20 settembre 2002 “Attuazione dell’art. 5 della Legge n° 549 del 28 dicembre 1993, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico”) riguarda il recupero di sostanze controllate dai cosiddetti “beni durevoli”, ovvero frigoriferi o condizionatori destinati ad uso domestico e/o commerciale. Entrato in vigore il 1 ottobre 2002, stabilisce le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico che potrebbero fuoriuscire dagli impianti che effettuano il trattamento e la dismissione di frigoriferi, congelatori, surgelatori, condizionatori d’aria e pompe di calore.
Il terzo decreto, di prossima emanazione, disciplina la formazione professionale del personale addetto alle operazioni di manutenzione, recupero, rigenerazione e distruzione di sostanze lesive per dell’ozonosfera da apparecchiature ed impianti di refrigerazione e condizionamento. In particolare è previsto che il personale che effettua operazioni di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di apparecchiature ed impianti di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore che contengono sostanze controllate deve essere in possesso di un’adeguata qualificazione, conseguita tramite la frequentazione di appositi corsi, relativamente alle procedure ed agli accorgimenti tecnici, realizzativi ed operativi, atti a prevenire il rilascio nell’ambiente delle sostanze controllate durante dette operazioni. A tal fine vengono disciplinati anche modalità di ammissione ai corsi, materie, contenuti e durata minima dei corsi.
Il quarto decreto, anch’esso di prossima emanazione, disciplina le “norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera di sostanze lesive dagli impianti che le producono o le utilizzano ovvero dalle apparecchiature che le contengono , con particolare riferimento alle modalità di manutenzione, di ricarica, di dismissione e di recupero dagli impianti ed apparecchiature di tipo industriale”. In particolare sono previste le modalità per il controllo delle fughe di sostanze lesive l’ozonosfera dagli impianti industriali con una carica di refrigerante superiore ai 3 kg, nonché le modalità per il recupero delle sostanze controllate dagli impianti con i relativi limiti di emissione consentiti durante le operazioni di svuotamento dei compressori, ove sono contenuti i liquidi refrigeranti.

Sin dall’inclusione del bromuro di metile nella lista delle sostanze pericolose per la fascia di ozono stratosferico controllate dal Protocollo di Montreal, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ha avviato un’intensa attività di ricerca e di formazione/informazione per tecnici e agricoltori. Le attività, avviate in collaborazione con le imprese di fumigazione, le associazioni di categoria e con istituti di ricerca pubblici e privati, hanno mirato a ridurre gradualmente il consumo e le  emissioni di bromuro di metile, nonché a migliorare i metodi di applicazione delle alternative disponibili o a sviluppare nuove alternative assicurandone poi l’effettivo utilizzo.