Ultimo aggiornamento: 07/05/2004
Il Protocollo di Montreal e la normativa
Al 12 gennaio 2004, il Protocollo di Montreal era stato
ratificato da 186 Paesi. E' stato calcolato che il costo di tutte
le misure per l'eliminazione delle sostanze pericolose, nel periodo
1987-2060, ammonta a 235 miliardi di dollari, di cui oltre il 35%
già spesi per la riconversione industriale di processi e
prodotti nei paesi maggiormente sviluppati. A questi costi
corrispondono benefici stimati in 459 miliardi di dollari, che
fanno riferimento in particolare alla riduzione di oltre 20 milioni
di casi di tumori della pelle e oltre 12 milioni di casi di
cataratta, alla riduzione dei danni economici alla pesca
(diminuzione del fitoplancton) e alle produzioni agricole-forestali
(inibizione della fotosintesi) e infine alla riduzione dei danni
provocati sui materiali di costruzione (PVC) in particolare.
Come già ricordato, se verranno rispettati gli impegni
previsti dal Protocollo, le sostanze pericolose accumulate nella
stratosfera continueranno la loro azione distruttiva ancora per un
lungo periodo; poi, a partire dal 2005, avrà inizio il
processo di ripristino della fascia di ozono, che non si
concluderà prima del 2060.
In attuazione del Protocollo di Montreal, l'Unione Europea ha
adottato, con decisioni successive, i regolamenti 594/91, 3952/92,
3093/94 e 2037/00, che hanno progressivamente adeguato le norme
europee agli emendamenti al Protocollo. In base al trattato
dell'Unione, i Regolamenti entrano immediatamente in vigore nelle
legislazioni negoziali e assumono dunque un grande rilievo nelle
politiche e negli ordinamenti nazionali, sul piano amministrativo e
su quello industriale. Il regolamento europeo 2037/00 anticipa i
termini per l'eliminazione degli HCFC, differenziati per settore di
uso, rende più stringenti gli obiettivi intermedi per la
riduzione dell'uso del bromuro di metile (che sarà bandito
entro il 31 dicembre 2005) e, inoltre, proibisce l'uso e la
fornitura delle sostanze delle quali siano state già bandite
la produzione e l'importazione, in modo da controllarne più
facilmente il commercio illegale.
La normativa italiana per la protezione della fascia di ozono
stratosferico si basa sulla legge 4 luglio 1988, n. 277, e sulla
legge 23 agosto 1988, n.393, che riguardano rispettivamente la
ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Vienna e del
Protocollo di Montreal.
Inoltre, è in vigore anche la legge 28 dicembre 1993, n.
549, che stabilisce un calendario di riduzione e di messa al bando
dei CFC e degli altri composti alogenati potenzialmente nocivi per
la fascia di ozono stratosferico. Tale legge, aggiornata di
recente, stabilisce i criteri e i tempi, in anticipo rispetto alle
scadenze fissate dalle normative europee, per la riduzione degli
usi, fino all'eliminazione, delle sostanze pericolose e costituisce
un formidabile stimolo all'innovazione tecnologica, soprattutto nei
settori maggiormente esposti ai processi avviati dal Protocollo di
Montreal, come l'agricoltura e la chimica.
Nell’ultimo triennio l’Italia ha recepito quanto
stabilito dagli articoli 16 e 17 del Regolamento europeo 2037/2000,
che disciplinano il recupero delle sostanze controllate dalle
apparecchiature che le contengono e il controllo annuale di queste
ultime.
In attuazione di questo Regolamento, l’Italia ha preparato 4
Decreti (due approvati e due di prossima emanazione), con il
contributo tecnico delle associazioni di categoria del settore del
condizionamento e della refrigerazione, di centri di ricerca, di
Università e di esperti del settore.
Il primo decreto (Decreto 3 ottobre 2001 sul recupero, riciclo,
rigenerazione e distribuzione degli halon) regola le
modalità di recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione
di halon e clorofluorocarburi contenuti rispettivamente negli
impianti ad uso antincendio e nelle apparecchiature di
refrigerazione e condizionamento e ha anticipato per gli halon la
scadenza al 9/11/2002 come termine ultimo per la dismissione degli
impianti ad halon ad uso non critico. Tale data è anticipata
rispetto al regolamento comunitario, vista la pericolosità
di questa sostanza. Gli halon infatti, possiedono un potenziale di
distruzione dell’ozono stratosferico (ODP) fino a 10 volte
più elevato rispetto i clorofluorocarburi. Per questo motivo
l’Italia ha centrato anticipatamente gli obiettivi
individuati dalla Strategia di recupero degli halon nel 2001,
recuperando e mettendo in “sicurezza” 2.770 tonnellate
di halon contenuti nei sistemi ad uso antincendio. La politica
rigorosa del governo italiano è confermata anche dalla lista
degli usi critici che nel suddetto decreto è più
restrittiva di quella contenuta nel regolamento europeo. Per quanto
riguarda i clorofluorocarburi (CFC) l’articolo 9 prevede il
recupero degli stessi dagli impianti di refrigerazione e
condizionamento a fine vita e/o durante le fasi di manutenzione
nonché la successiva distruzione da parte dei “centri
autorizzati di raccolta”, che sono istituiti sulla base di
accordi di programma stipulati tra il MATT ed il MAP. È
inoltre previsto il divieto d’uso di clorofluorocarburi per
la manutenzione e la ricarica di apparecchiature e impianti di
refrigerazione e condizionamento a partire dal 31/12/2000.
Il secondo decreto (Decreto 20 settembre 2002 “Attuazione
dell’art. 5 della Legge n° 549 del 28 dicembre 1993,
recante misure a tutela dell’ozono stratosferico”)
riguarda il recupero di sostanze controllate dai cosiddetti
“beni durevoli”, ovvero frigoriferi o condizionatori
destinati ad uso domestico e/o commerciale. Entrato in vigore il 1
ottobre 2002, stabilisce le norme tecniche e le modalità per
la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive
dell’ozono stratosferico che potrebbero fuoriuscire dagli
impianti che effettuano il trattamento e la dismissione di
frigoriferi, congelatori, surgelatori, condizionatori d’aria
e pompe di calore.
Il terzo decreto, di prossima emanazione, disciplina la formazione
professionale del personale addetto alle operazioni di
manutenzione, recupero, rigenerazione e distruzione di sostanze
lesive per dell’ozonosfera da apparecchiature ed impianti di
refrigerazione e condizionamento. In particolare è previsto
che il personale che effettua operazioni di installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione di apparecchiature ed
impianti di refrigerazione e condizionamento d’aria e di
pompe di calore che contengono sostanze controllate deve essere in
possesso di un’adeguata qualificazione, conseguita tramite la
frequentazione di appositi corsi, relativamente alle procedure ed
agli accorgimenti tecnici, realizzativi ed operativi, atti a
prevenire il rilascio nell’ambiente delle sostanze
controllate durante dette operazioni. A tal fine vengono
disciplinati anche modalità di ammissione ai corsi, materie,
contenuti e durata minima dei corsi.
Il quarto decreto, anch’esso di prossima emanazione,
disciplina le “norme tecniche e le modalità per la
prevenzione delle emissioni in atmosfera di sostanze lesive dagli
impianti che le producono o le utilizzano ovvero dalle
apparecchiature che le contengono , con particolare riferimento
alle modalità di manutenzione, di ricarica, di dismissione e
di recupero dagli impianti ed apparecchiature di tipo
industriale”. In particolare sono previste le modalità
per il controllo delle fughe di sostanze lesive l’ozonosfera
dagli impianti industriali con una carica di refrigerante superiore
ai 3 kg, nonché le modalità per il recupero delle
sostanze controllate dagli impianti con i relativi limiti di
emissione consentiti durante le operazioni di svuotamento dei
compressori, ove sono contenuti i liquidi refrigeranti.
Sin dall’inclusione del bromuro di metile nella lista
delle sostanze pericolose per la fascia di ozono stratosferico
controllate dal Protocollo di Montreal, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio ha avviato
un’intensa attività di ricerca e di
formazione/informazione per tecnici e agricoltori. Le
attività, avviate in collaborazione con le imprese di
fumigazione, le associazioni di categoria e con istituti di ricerca
pubblici e privati, hanno mirato a ridurre gradualmente il consumo
e le emissioni di bromuro di metile, nonché a
migliorare i metodi di applicazione delle alternative disponibili o
a sviluppare nuove alternative assicurandone poi l’effettivo
utilizzo.