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Cambiamenti climatici
Ultimo aggiornamento: 10/05/2004
Unione Europea: le politiche sul clima
 Negli ultimi anni le politiche energetiche nei Paesi
dell'Unione Europea si sono focalizzate su due temi principali:
- rispondere alle sfide poste dai problemi ambientali connessi
all'uso di fonti energetiche di origine fossile e, in particolare,
all’obiettivo della riduzione delle emissioni di
gas-serra;
- accrescere l'efficienza delle industrie energetiche e, in
particolare, rendere più competitivi i mercati
dell'elettricità e del gas, senza mettere a repentaglio la
sicurezza degli approvvigionamenti o lo stato di salute
dell'ambiente.
Per quanto riguarda il primo punto, ricordando che l'UE ha
svolto sin dal 1990 un ruolo guida a livello globale adottando per
prima e volontariamente l'obiettivo della stabilizzazione al 2000
delle emissioni di CO2 ai livelli del 1990, il Consiglio
dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea del 17 giugno 1998
ha stabilito gli obiettivi di riduzione delle emissioni degli Stati
membri per raggiungere l'obiettivo comune dell'8% fissato dal
Protocollo di Kyoto. Questo dovrebbe poi tradursi a livello di
ciascun Paese in un insieme di politiche e in un piano di azioni
per la realizzazione di tali obiettivi.
Le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'UE del
17 giugno 1998 stabiliscono tra l'altro che:
- l'Italia entro il 2008-2012 dovrà ridurre le proprie
emissioni nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990.
L'entità di questa riduzione, considerando la crescita
tendenziale delle emissioni, corrisponde, secondo stime dell'Unione
europea, a circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica
equivalente;
- gli obiettivi di riduzione dovranno essere raggiunti attraverso
step successivi, con riduzioni a partire dal 2002 e un primo
risultato intermedio significativo nel 2005;
- l'impiego dei "meccanismi flessibili" potrà integrare le
misure nazionali che dovranno, comunque, essere prevalenti;
- la riduzione effettiva delle emissioni dovrà essere
verificata e controllata, su base annuale, sia a livello nazionale
che dell’UE.
Per quanto riguarda il secondo punto, le conclusioni del 17
giugno 1998 richiamano esplicitamente il contesto delle politiche e
delle norme europee nel quale devono essere collocate le misure per
la riduzione delle emissioni. In particolare:
- la direttiva IPPC 96/61/CE che impone l'impiego delle migliori
tecniche disponibili nei processi industriali a partire dal 2000
nei nuovi impianti e dal 2006 negli impianti esistenti;
- la direttiva 96/92/CE in materia di liberalizzazione del
mercato e uso efficiente dell'energia, nonché la direttiva
approvata in data 11 maggio 1998 in materia di distribuzione e
vettoriamento del gas naturale;
- il Libro Bianco della Commissione Europea sullo sviluppo delle
fonti rinnovabili del 26 novembre 1997, che assume lo scenario
minimo del raddoppio della produzione di energia da fonti
rinnovabili;
- le conclusioni dei Consigli dei Ministri dell'Energia dell'UE
dell'8.12.1997 e dell'11.5.1998, che sottolineano l'esigenza di
favorire con adeguate normative tecniche e fiscali la promozione in
tutti gli Stati membri delle fonti rinnovabili, dei cicli combinati
a gas naturale e dell'efficienza energetica;
- le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'UE
del 25 giugno 1996 per la riduzione dei consumi di carburante degli
autoveicoli entro il 2005, e gli accordi volontari dei costruttori
europei di autoveicoli;
- la comunicazione della Commissione europea su trasporti ed
emissioni di CO2 (COM 98/204) che individua le misure
tecnologiche, organizzative e fiscali per la riduzione delle
emissioni;
- le misure fiscali indicate dal Consiglio e dalla Commissione UE
per incentivare le energie rinnovabili e le fonti a basse
emissioni;
- la promozione nell'ambito della Politica agricola comune (PAC),
della coltivazione delle biomasse energetiche;
- l'adeguamento delle politiche dei rifiuti agli obiettivi di
riduzione delle emissioni dei gas serra, con particolare
riferimento alle emissioni di metano dalle discariche;
- gli usi del suolo e la coltivazione delle foreste per
l'assorbimento delle emissioni di CO2.
Diversi sono gli strumenti messi a punto dalla Comunità
negli ultimi anni per favorire, insieme ai programmi nazionali, il
raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dell’Unione
Europea. In particolare, il Consiglio del 1° dicembre 2003
cita:
- il Programma Europeo per i Cambiamenti Climatici (European
Climate Change Program - ECCP);
- la
Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissione dei gas-serra (emissions trading) nella
Comunità;
- la
proposta di Direttiva COM(2003) 403 del 23.7.2003 destinata a
consentire l’utilizzo dei crediti di emissione derivanti dai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (JI e CDM)
all’interno del sistema europeo di emissions trading;
- il meccanismo di monitoraggio delle emissioni comunitarie dei
gas-serra, istituito dalla Decisione del Consiglio 93/389/CEE,
successivamente emendata dalla Decisione 99/296/CE e dalla
Decisione 2004/280/CE.
Per quanto riguarda i futuri sviluppi del negoziato
nell’ambito della Convenzione-quadro, le conclusioni del
Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'UE del 2 marzo 2004
sottolineano l’importanza dell’entrata in vigore del
Protocollo di Kyoto, indicano come obiettivo del negoziato il
contenimento dell’aumento della temperatura media terrestre
entro i 2°C e chiedono alla Comunità e ai suoi Stati
membri di prendere in considerazione strategie a medio e lungo
termine per la riduzione delle emissioni, che includano specifici
obiettivi di riduzione.
In definitiva, le scelte dell'Europa "incardinano" le politiche
economiche e industriali che dovranno caratterizzare i primi
decenni del prossimo secolo nella prospettiva del Protocollo di
Kyoto. Ed è proprio questa la chiave di lettura che consente
di comprendere le ragioni dell'impegno e della partecipazione dei
governi nazionali e delle imprese alla discussione europea
sull'attuazione del Protocollo di Kyoto.
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