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Cambiamenti climatici

Ultimo aggiornamento: 10/05/2004

Unione Europea: le politiche sul clima

Negli ultimi anni le politiche energetiche nei Paesi dell'Unione Europea si sono focalizzate su due temi principali:
  1. rispondere alle sfide poste dai problemi ambientali connessi all'uso di fonti energetiche di origine fossile e, in particolare, all’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas-serra;
  2. accrescere l'efficienza delle industrie energetiche e, in particolare, rendere più competitivi i mercati dell'elettricità e del gas, senza mettere a repentaglio la sicurezza degli approvvigionamenti o lo stato di salute dell'ambiente.

Per quanto riguarda il primo punto, ricordando che l'UE ha svolto sin dal 1990 un ruolo guida a livello globale adottando per prima e volontariamente l'obiettivo della stabilizzazione al 2000 delle emissioni di CO2 ai livelli del 1990, il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea del 17 giugno 1998 ha stabilito gli obiettivi di riduzione delle emissioni degli Stati membri per raggiungere l'obiettivo comune dell'8% fissato dal Protocollo di Kyoto. Questo dovrebbe poi tradursi a livello di ciascun Paese in un insieme di politiche e in un piano di azioni per la realizzazione di tali obiettivi.
Le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'UE del 17 giugno 1998 stabiliscono tra l'altro che:

  • l'Italia entro il 2008-2012 dovrà ridurre le proprie emissioni nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990. L'entità di questa riduzione, considerando la crescita tendenziale delle emissioni, corrisponde, secondo stime dell'Unione europea, a circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente;
  • gli obiettivi di riduzione dovranno essere raggiunti attraverso step successivi, con riduzioni a partire dal 2002 e un primo risultato intermedio significativo nel 2005;
  • l'impiego dei "meccanismi flessibili" potrà integrare le misure nazionali che dovranno, comunque, essere prevalenti;
  • la riduzione effettiva delle emissioni dovrà essere verificata e controllata, su base annuale, sia a livello nazionale che dell’UE.

Per quanto riguarda il secondo punto, le conclusioni del 17 giugno 1998 richiamano esplicitamente il contesto delle politiche e delle norme europee nel quale devono essere collocate le misure per la riduzione delle emissioni. In particolare:

  • la direttiva IPPC 96/61/CE che impone l'impiego delle migliori tecniche disponibili nei processi industriali a partire dal 2000 nei nuovi impianti e dal 2006 negli impianti esistenti;
  • la direttiva 96/92/CE in materia di liberalizzazione del mercato e uso efficiente dell'energia, nonché la direttiva approvata in data 11 maggio 1998 in materia di distribuzione e vettoriamento del gas naturale;
  • il Libro Bianco della Commissione Europea sullo sviluppo delle fonti rinnovabili del 26 novembre 1997, che assume lo scenario minimo del raddoppio della produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • le conclusioni dei Consigli dei Ministri dell'Energia dell'UE dell'8.12.1997 e dell'11.5.1998, che sottolineano l'esigenza di favorire con adeguate normative tecniche e fiscali la promozione in tutti gli Stati membri delle fonti rinnovabili, dei cicli combinati a gas naturale e dell'efficienza energetica;
  • le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'UE del 25 giugno 1996 per la riduzione dei consumi di carburante degli autoveicoli entro il 2005, e gli accordi volontari dei costruttori europei di autoveicoli;
  • la comunicazione della Commissione europea su trasporti ed emissioni di CO2 (COM 98/204) che individua le misure tecnologiche, organizzative e fiscali per la riduzione delle emissioni;
  • le misure fiscali indicate dal Consiglio e dalla Commissione UE per incentivare le energie rinnovabili e le fonti a basse emissioni;
  • la promozione nell'ambito della Politica agricola comune (PAC), della coltivazione delle biomasse energetiche;
  • l'adeguamento delle politiche dei rifiuti agli obiettivi di riduzione delle emissioni dei gas serra, con particolare riferimento alle emissioni di metano dalle discariche;
  • gli usi del suolo e la coltivazione delle foreste per l'assorbimento delle emissioni di CO2.

Diversi sono gli strumenti messi a punto dalla Comunità negli ultimi anni per favorire, insieme ai programmi nazionali, il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dell’Unione Europea. In particolare, il Consiglio del 1° dicembre 2003 cita:

  • il Programma Europeo per i Cambiamenti Climatici (European Climate Change Program - ECCP);
  • la Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas-serra (emissions trading) nella Comunità;
  • la proposta di Direttiva COM(2003) 403 del 23.7.2003 destinata a consentire l’utilizzo dei crediti di emissione derivanti dai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (JI e CDM) all’interno del sistema europeo di emissions trading;
  • il meccanismo di monitoraggio delle emissioni comunitarie dei gas-serra, istituito dalla Decisione del Consiglio 93/389/CEE, successivamente emendata dalla Decisione 99/296/CE e dalla Decisione 2004/280/CE.

Per quanto riguarda i futuri sviluppi del negoziato nell’ambito della Convenzione-quadro, le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'UE del 2 marzo 2004 sottolineano l’importanza dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, indicano come obiettivo del negoziato il contenimento dell’aumento della temperatura media terrestre entro i 2°C e chiedono alla Comunità e ai suoi Stati membri di prendere in considerazione strategie a medio e lungo termine per la riduzione delle emissioni, che includano specifici obiettivi di riduzione.
In definitiva, le scelte dell'Europa "incardinano" le politiche economiche e industriali che dovranno caratterizzare i primi decenni del prossimo secolo nella prospettiva del Protocollo di Kyoto. Ed è proprio questa la chiave di lettura che consente di comprendere le ragioni dell'impegno e della partecipazione dei governi nazionali e delle imprese alla discussione europea sull'attuazione del Protocollo di Kyoto.