Ultimo aggiornamento: 15/11/2004
Il Protocollo di Kyoto
La "Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici", approvata a New York il 9 maggio 1992, costituisce il
primo trattato internazionale riferito specificamente ai
cambiamenti climatici.
Lo strumento attuativo della Convenzione è il Protocollo di
Kyoto, che stabilisce per i Paesi industrializzati e per i Paesi
con economie in transizione obiettivi di riduzione delle emissioni
di 6 gas-serra.
Il Protocollo di Kyoto impegna i Paesi industrializzati e quelli ad
economia in transizione (i Paesi dell'est europeo) a ridurre
complessivamente del 5,2% nel periodo 2008-2012 le principali
emissioni antropogeniche di gas capaci di alterare l'effetto serra
naturale del nostro pianeta. I sei gas-serra sono:
- l'anidride carbonica (CO2), prodotta dall'impiego
dei combustibili fossili in tutte le attività energetiche e
industriali, oltre che nei trasporti;
- il metano (CH4), prodotto dalle discariche dei
rifiuti, dagli allevamenti zootecnici e dalle coltivazioni di
riso;
- il protossido di azoto (N2O), prodotto nel settore
agricolo e nelle industrie chimiche;
- gli idrofluorocarburi (HFC);
- i perfluorocarburi (PFC);
- l'esafluoruro di zolfo (SF6), tutti e tre
impiegati nelle industrie chimiche e manifatturiere.
L'anno di riferimento per la riduzione delle emissioni dei primi
tre gas è il 1990, mentre per i rimanenti tre è
possibile scegliere tra il 1990 e il 1995. La riduzione complessiva
del 5% viene ripartita in maniera diversa: per i Paesi dell'Unione
europea nel loro insieme la riduzione deve essere dell'8%, per gli
Stati Uniti la riduzione deve essere del 7% e per il Giappone del
6%. Nessuna riduzione, ma solo stabilizzazione è prevista
per la Federazione Russa, la Nuova Zelanda e l'Ucraina. Possono,
invece, aumentare le loro emissioni fino all'1% la Norvegia, fino
all'8% l'Australia e fino al 10% l'Islanda. Nessun tipo di
limitazione alle emissioni di gas-serra viene previsto per i Paesi
in via di sviluppo.
Per
l'Unione europea Kyoto ha fissato, a conclusione
dell'impegnativa negoziazione, una riduzione dell'8%, tradotta poi
dal Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'UE del 17 giugno 1998
negli obiettivi di riduzione delle emissioni dei singoli Stati
membri. Per
l'Italia è stato stabilito che entro il 2008-2012 il
nostro Paese riduca le proprie emissioni nella misura del 6,5%
rispetto ai livelli del 1990.
Per il conseguimento dei propri obiettivi, i Paesi industrializzati
e ad economia in transizione possono “contabilizzare”
come riduzione delle emissioni, secondo le decisioni negoziali
assunte dalla Settima Conferenza sul Clima di Marrakesh, il
carbonio assorbito dalle nuove piantagioni forestali e dalle
attività agroforestali (carbon sink) e
utilizzare in maniera sostanziale i meccanismi flessibili (Clean
Development Mechanism, Joint Implementation ed Emissions Trading),
previsti dal Protocollo di Kyoto. In particolare:
- il Clean Development Mechanism (CDM)
consente ai Paesi industrializzati e ad economia in transizione
di realizzare progetti nei Paesi in via di sviluppo, che
producano benefici ambientali in termini di riduzione delle
emissioni di gas-serra e di sviluppo economico e sociale dei
Paesi ospiti e nello stesso tempo generino crediti di emissione
per i Paesi che promuovono gli interventi;
- la Joint Implementation (JI) consente ai Paesi
industrializzati e ad economia di transizione di realizzare
progetti per la riduzione delle emissioni di gas-serra in un altro
Paese dello stesso gruppo e di utilizzare i crediti derivanti,
congiuntamente con il Paese ospite;
- l’Emissions Trading (ET) consente lo
scambio di crediti di emissione tra Paesi industrializzati e ad
economia in transizione: un Paese che abbia conseguito una
diminuzione delle proprie emissioni di gas serra superiore al
proprio obiettivo può così cedere (ricorrendo
all’ET) tali “crediti” a un Paese che, al
contrario, non sia stato in grado di rispettare i propri impegni di
riduzione delle emissioni di gas-serra.
Nell'adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni, ogni
Paese elaborerà politiche e misure, come ad esempio:
- il miglioramento dell'efficienza energetica in settori
rilevanti dell'economia nazionale;
- la protezione e il miglioramento dei meccanismi di rimozione e
di raccolta dei gas ad effetto serra,
- la promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di
imboschimento e di rimboschimento;
- la promozione di forme sostenibili di agricoltura;
- la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di
energia rinnovabile, di tecnologie per la cattura e l'isolamento
del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative
compatibili con l'ambiente;
- la riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle
imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni
tributarie e di sussidi in tutti i settori responsabili di
emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di
mercato;
- l'adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni
di gas ad effetto serra nel settore dei trasporti;
- la limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano
attraverso il recupero e utilizzazione del gas nel settore della
gestione dei rifiuti, nonché nella produzione, il trasporto
e la distribuzione di energia.
l'entrata in vigore
Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore in data 16
febbraio 2005.
Gli effetti di questo evento non riguardano tanto le prospettive
di riduzione delle emissioni mondiali di gas-serra sul breve
periodo; infatti se l’obiettivo dichiarato del Protocollo di
Kyoto era quello di una riduzione delle emissioni di gas-serra nei
Paesi industrializzati del 5,2% nel 2008-2012 rispetto ai livelli
del 1990, la mancata adesione degli USA e le concessioni richieste
dalla Russia hanno finito col ridurre questa percentuale allo 0,4%
rispetto ai valori del 1990.
L’effetto più importante dell'entrata in vigore
– che rappresenta un grosso successo politico per
l’Unione Europea, che si è impegnata strenuamente per
il rafforzamento di questo processo - è invece quello di
rilanciare la cooperazione internazionale per la tutela del clima
globale del pianeta, di cui il Protocollo rappresenta solo il primo
passo. Entro il 2005, infatti, la Conferenza delle Parti del
Protocollo dovrà cominciare a prendere in considerazione gli
obiettivi di riduzione per la fase successiva al quinquennio
2008-2012, obiettivi che dovranno prevedere impegni di riduzione
più stringenti da parte dei paesi industrializzati e la
partecipazione di tutte le maggiori economie alla salvaguardia del
clima terrestre.