Ultimo aggiornamento: 09/06/2004
Progetti forestali nei paesi in via di sviluppo
Nel dicembre 2003 si è svolta a Milano la COP9, la nona
Conferenza dei Paesi aderenti all’United Nations
Convention on Climate Change (UNFCCC), nel tentativo di
trovare soluzioni al problema ambientale dei cambiamenti del clima
e rendere finalmente operativo il Protocollo di Kyoto.
Da Kyoto a oggi, molti aspetti tecnici e metodologici necessari per
rendere operative le decisioni sulle foreste nelle strategie di
mitigazione dei cambiamenti climatici sono stati oggetto di
indagini scientifiche e di negoziazione. Anche se molti nodi
erano già stati sciolti, non si era ancora arrivati a
conclusioni definitive in materia.
La sessione di Milano ha risolto alcune importanti questioni
rimaste aperte, tra cui:
- le
modalità di contabilizzazione negli inventari nazionali
degli assorbimenti e, simmetricamente, anche delle emissioni legate
alle attività riguardanti l'uso del suolo;
- l’inclusione dei prodotti legnosi forestali nei bilanci
nazionali relativi al secondo periodo d’impegno
(2013-17).
- la messa a punto di definizioni e regole per realizzare
piantagioni forestali nei paesi in via di sviluppo;
Infatti a seguito della firma del Protocollo di Kyoto,
moltissimi progetti forestali, per centinaia di migliaia di ettari,
sia di afforestazione e riforestazione sia di protezione di foreste
già esistenti, sono stati realizzati nei paesi
industrializzati e non, con l’obiettivo di mitigare
l’effetto serra (carbon forestry projects).
Spesso, lo sviluppo di tali progetti si è fondato su
iniziative di carattere volontario e con la prospettiva di
anticipare norme e guide che richiederanno ai produttori di gas di
serra l’obbligo di realizzare investimenti
compensativi. In diversi casi gli interventi sono stati
effettuati con fondi derivanti dalla carbon tax (tassa sul
carbonio) imposta ai produttori nazionali d’energia.
Non di rado, gli investimenti realizzati sono stati motivati dal
desiderio di alcune imprese di acquisire presso il pubblico
un’immagine di azienda responsabile dei propri impatti
ambientali e per acquisire un vantaggio competitivo
(“environmentally friendly”).
Sulla questione della non-permanenza dei progetti di uso del suolo
(LU-LUCF), la COP è arrivata a una conclusione, riconoscendo
due tipi di crediti di carbonio: temporanei, quando si estinguono
alla fine del periodo d’impegno che segue quello nel corso
del quale sono stati emessi (in questo caso l’investitore
può sostituirli con nuovi crediti temporanei dello stesso
progetto); o di lunga scadenza, quando i crediti scadono alla fine
del periodo di accreditamento del progetto (un investitore
può sostituirli con un altro progetto di afforestazione o
riforestazione, o alternativamente con crediti di lunga durata
derivanti da un altro tipo di progetto, per esempio nel campo
energetico).
Una preoccupazione riferita ai progetti forestali realizzati
nell'ambito del Clean Development Mechanism (CDM) è
legata al fatto che gli investitori siano incoraggiati a fare uso
massiccio di specie a rapido accrescimento (pioppi, eucalipti,
pini, ecc.) per massimizzare gli assorbimenti delle piantagioni a
svantaggio di specie autoctone, con i rischi di perdita di
biodiversità vegetale e animale; che si ricorra a materiale
vivaistico clonale o a piante geneticamente modificate (PGM),
perché più produttivo di quello proveniente da seme
(che viceversa garantisce il mantenimento di diversità
genetica).
C’è poi anche il rischio di uno spostamento delle
comunità locali e di una compattazione e degradazione dei
suoli per il massiccio uso di macchine, pesticidi e
fertilizzanti.
A Milano, molte di queste questioni negoziali sono state
risolte.
Circa la possibilità di includere quei progetti che fossero
realizzati con piante geneticamente modificate, nella decisione si
affida ai Paesi che ospitano il progetto la facoltà di
accettarne l’uso o meno, dopo averne valutato i rischi sulla
base delle normative nazionali vigenti. Questa decisione
accontenta da una parte un gruppo di Paesi, con a capo l’UE,
che riteneva di dover includere nell’accordo finale un
riferimento esplicito al divieto d’uso di piante
geneticamente modificate; dall’altra altri Paesi, quali il
Canada e il Giappone e i Paesi in via di sviluppo, che si
opponevano a tale divieto.