Ultimo aggiornamento: 11/12/2008
Rilasci deliberati a scopo commerciale di OGM autorizzati
nell’Unione Europea
Le autorizzazioni alla commercializzazione degli OGM nei Paesi
dell’Unione Europea sono regolati dalla Direttiva 2001/18/CE,
Parte C, e dal Regolamento (CE) 1829/2003. Le decisioni vengono
prese a livello europeo e non dei singoli Stati Membri, e una
autorizzazione alla commercializzazione vale su tutto il territorio
europeo.
Attualmente, chiunque voglia immettere in commercio un OGM, o
prodotti ottenuti da OGM, può seguire due procedure:
- per gli OGM in generale, il notificante può presentare
una richiesta di autorizzazione, in base alla Direttiva 2001/18/CE,
Parte C, all’Autorità Nazionale Competente di uno
Stato Membro che informa la Commissione Europea, la quale
trasferisce il dossier a tutte le Autorità Competenti degli
altri Stati Membri. La decisione finale viene presa dalla
Commissione Europea con una votazione a maggioranza di tutti gli
Stati Membri;
- per gli OGM destinati all’alimentazione umana e/o
animale, il notificante può presentare una richiesta di
autorizzazione in base al Regolamento (CE) 1829/2003
all’Autorità Nazionale Competente di uno Stato Membro,
che informa l’Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare (European Food Safety Authority – EFSA) e le
fornisce tutta la documentazione. L’EFSA è tenuta ad
informare immediatamente la Commissione Europea e gli altri Stati
Membri della domanda, mettendo a loro disposizione i documenti
relativi. E’ l’EFSA a fornire il parere tecnico
scientifico sulla notifica, sul quale si baserà la
Commissione Europea per prendere la decisione in merito
all’autorizzazione.
Attualmente la Commissione Europea ha autorizzato 26 eventi OGM in
totale (24 PGM e 2 MOGM), la maggior parte autorizzati sia per
l’alimentazione umana che per quella animale, uno solo per la
coltivazione (il mais MON 810). Oltre che in base alle due norme
citate in precedenza (Dir. 2001/18/CE e Reg. (CE) 1829/2003),
alcune autorizzazioni sono state date anche in base alla normativa
precedente, cioè la Direttiva 90/220/CEE e il Regolamento
(CE) 258/97.
Nel grafico seguente sono rappresentate le percentuali degli OGM
autorizzati al commercio nell’Unione Europea.
In riferimento all’alimentazione umana, abbiamo:
- 1 evento autorizzato in base alla Dir. 90/220/CEE
(autorizzato anche per l’alimentazione animale in base alla
stessa Direttiva);
- 11 eventi autorizzati secondo il Reg. (CE) 258/97 (di cui 2
autorizzati anche per l’alimentazione animale e per la
coltivazione in base alla Dir. 90/220/CEE, 5 autorizzati anche per
l’alimentazione animale in base al Reg. 1829/2003, e 1
autorizzato anche per l’alimentazione animale in base alla
Dir. 2001/18/CE);
- 11 eventi autorizzati in base al Reg. (CE) 1829/2003 (tutti
autorizzati anche per l’alimentazione animale in base allo
stesso Regolamento).
Nei grafici seguenti si possono vedere: le percentuali delle
autorizzazioni per l’alimentazione umana e animale e per la
coltivazione (primo grafico) e le stesse percentuali riferite alla
base normativa (secondo grafico).
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Fonte: Elaborazione APAT su dati provenienti dal
sito della Commissione
Europea – DG Salute e Protezione dei
consumatori
E’ utile anche tenere in considerazione quegli OGM
autorizzati sì ai sensi del nuovo Regolamento sugli alimenti
e i mangimi GM (il Reg. (CE) 1829/2003), ma come prodotti esistenti
in base agli artt. 8 (alimenti) e 20 (mangimi). Nel grafico
seguente si trovano le percentuali di prodotti autorizzati in base
al Regolamento come esistenti e come nuovi.
Fonte: Elaborazione APAT su dati provenienti dal
sito della Commissione
Europea – DG Salute e Protezione dei
consumatori
Infine, nell’ultimo grafico si può osservare
l’andamento delle autorizzazioni nel corso degli anni: anche
in questo caso abbiamo distinto tra le autorizzazioni per
l’alimentazione umana, animale e per la coltivazione.
Fonte: Elaborazione APAT su dati provenienti dal sito
della Commissione
Europea – DG Salute e Protezione dei
consumatori |