Ultimo aggiornamento: 10/12/2008
Normativa UE
La prima direttiva europea atta a uniformare l’approccio
degli Stati Membri riguardo gli organismi geneticamente modificati
risale al 1990 (Direttiva 90/220/CEE). Secondo le procedure
riportate in questa direttiva sono stati autorizzati al rilascio
deliberato nell’ambiente, per scopi sperimentali e non, 17
organismi diversi, tra cui 14 piante (ad esempio diverse
varietà di mais, colza e soia) e due vaccini (quello per la
rabbia e quello per la malattia di Aujeszky, ad uso
veterinario).
Successivamente, la Commissione Europea, secondo quanto stabilito
dal Libro Bianco 2000, ha concluso nel 2003 la predisposizione del
quadro normativo che regola il settore delle biotecnologie. Tale
settore è direttamente correlato al quadro più
generale relativo alla sicurezza alimentare comunitaria, le cui
procedure di base sono descritte nel Regolamento n. 178/2002 che
“Stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare”. Il quadro normativo comunitario
è stato completato dal Regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a ”Alimenti e
mangimi geneticamente modificati”, e dal Regolamento
(CE) n. 1830/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio
concernente ”La tracciabilità e
l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la
tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi
geneticamente modificati nonché recante modifica della
direttiva 2001/18/CE”. Tali regolamenti si sono aggiunti
alla normativa comunitaria preesistente, ovvero la direttiva n.
2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a
”Emissione deliberata nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati e che abroga la dir. n.
90/220/CE”, che prevede le procedure di autorizzazione a
fini sperimentali e di commercializzazione delle colture
transgeniche.
Attualmente, chiunque voglia immettere in commercio un OGM, o
prodotti ottenuti da OGM, destinati all’alimentazione umana
e/o animale, può presentare una richiesta di autorizzazione
in base al Reg. 1829 all’Autorità Nazionale Competente
di uno Stato Membro che, a differenza di quanto accadeva per le
richieste presentate in base alla Direttiva 2001/18/CE, informa
l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
(European Food Safety Authority – EFSA, istituita con il
Regolamento CE n. 178/2002) e le fornisce tutta la documentazione.
L’EFSA è tenuta ad informare immediatamente la
Commissione Europea e gli altri SM della domanda, mettendo a loro
disposizione i documenti relativi. Una sintesi della notifica
è pubblicata sul sito dell’EFSA. Inoltre, l’EFSA
fornisce alla Commissione Europea e agli Stati membri il parere
tecnico scientifico sulla notifica sul quale si baserà la
decisione in merito all’autorizzazione.
L’entrata in vigore del Regolamento 1829 ha suscitato la
perplessità di diversi Stati membri per l’evidente
sovrapposizione normativa del Regolamento con la Direttiva
2001/18/CE. In particolare, per gli OGM sarebbe stato logico che la
norma relativa al settore degli alimenti e dei mangimi si occupasse
solo di tali prodotti e non, come proposto dalla Commissione
Europea, anche del rilascio ambientale degli OGM destinati a
diventare direttamente o indirettamente alimenti o mangimi; gli OGM
in quanto tali dovevano essere trattati nella Direttiva 2001/18/CE,
mentre il Regolamento doveva occuparsi esclusivamente dei prodotti
derivati da OGM, costituiti e/o contenenti OGM per uso alimentare.
L’apporto positivo che il Regolamento dà
all’interno della normativa per l’immissione in
commercio è una maggiore e specifica attenzione alla
sicurezza alimentare di questi prodotti. Viene, tra le altre
informazioni, specificatamente richiesta un’analisi,
supportata da dati scientifici adeguati, che provi la
sostanziale equivalenza delle caratteristiche
dell’alimento rispetto a quelle dell’alimento
tradizionale, “tenuto conto dei limiti accettati e delle
variazioni naturali di tali caratteristiche” (art. 5 comma
3.f). E’ opportuno ricordare che, se pur modificato
attraverso l’abrogazione di alcuni articoli, il Regolamento
n. 258/97 relativo a “Nuovi prodotti e nuovi ingredienti
alimentari”, è tuttora in vigore. Tuttavia, la
procedura di notifica sugli alimenti geneticamente modificati
basata sul principio di equivalenza sostanziale è
stata abbandonata, preferendo il nuovo approccio del Regolamento n.
1829/2003 legato ad un processo di valutazione che garantisca
chiarezza, trasparenza e un contesto armonizzato ai fini
autorizzativi. Per rendere più completo l’impianto
normativo del settore, la Commissione UE ha emanato nel 2003 la
Raccomandazione n. 2003/556/CE recante “Orientamenti per
lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per
garantire la Coesistenza fra agricoltura convenzionale, agricoltura
con metodo biologico e colture geneticamente
modificate”, e nel 2004 due regolamenti: il Reg. (CE) n.
65/2004 della Commissione che “stabilisce un sistema per
la determinazione e l’assegnazione di indicatori unici per
gli organismi GM” e il Reg. (CE) n. 641/2004 della
Commissione che reca “norme attuative del Reg. (CE)
1829/2003 sulla domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e
mangimi GM, la notifica dei preesistenti e la presenza accidentale
di materiale GM oggetto di una valutazione favorevole del
rischio”.
Normativa comunitaria e nazionale