Normativa italiana
Per quanto riguarda specificatamente la situazione normativa
italiana, occorre ricordare che i Regolamenti emanati dall’UE
sono direttamente applicabili nei singoli Stati membri.
Oltre ai Regolamenti, la legislazione italiana attualmente si fonda
sulle seguenti norme: il Decreto legislativo n. 224 dell’8
luglio 2003, il Decreto Ministeriale del 19 gennaio 2005, la legge
n. 5 del 28 gennaio 2005 e il Decreto Ministeriale del 18 marzo
2005.
Il D.lgs. 224/2003 è il recepimento
della Dir. 2001/18/CE. Il decreto ha fatto suoi tutti i principi
enunciati nella Direttiva, in alcuni casi delineandoli in maniera
più precisa e puntuale. Anche rispetto alla normativa
italiana precedente (D.lgs 92/93 e D.lgs 206/2001), ha portato
cambiamenti nella gestione della problematica OGM; tra questi
è il passaggio dell’Autorità Nazionale
Competente dal Ministro della Salute al Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. In Italia,
quindi, sia per sperimentare sia per immettere in commercio un OGM
è necessario presentare una richiesta al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Per
l’analisi e la valutazione delle notifiche il Ministero si
avvale di una Commissione Interministeriale di Valutazione
appositamente istituita (art.6 del D.lgs. 224/2003) e costituita da
membri ed esperti provenienti da diverse amministrazioni (una
decina tra Ministeri, Istituti di ricerca, Regioni e Agenzie, tra
cui anche l’APAT). All’interno del decreto sono inoltre
presenti articoli che richiedono la predisposizione di decreti
attuativi per una migliore definizione degli aspetti
che riguardano la gestione della sicurezza dei sistemi agrari
e della filiera agroalimentare italiana.
Il D.M. del 19 gennaio 2005 risponde proprio a
questa esigenza e “definisce le prescrizioni ai fini
della valutazione dei rischi per l’agrobiodiversità, i
sistemi agrari e la filiera agroalimentare, connessi con
l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, per
qualsiasi fine diverso dall’immissione in
commercio”. All’interno di questo Decreto è
previsto che le regioni e le province autonome provvedano a
individuare l’Autorità Regionale o Provinciale
competente e i siti, presenti all’interno del proprio
territorio, in cui sarà possibile eseguire le
sperimentazioni. A differenza di quanto è accaduto sinora,
quindi, in Italia sarà possibile fare sperimentazioni con
OGM solo nei siti individuati ed indicati dalle regioni.
L’Autorità Nazionale Competente ha, comunque, la
possibilità di concedere delle deroghe sulla base di una
richiesta motivata del notificante, previa valutazione tecnica
della Commissione Interministeriale di Valutazione e
dell’Autorità Regionale Competente.
Parte integrante dello stesso decreto è l’allegato
tecnico che descrive gli obiettivi, i principi e le metodologie da
seguire per effettuare la valutazione del rischio specificatamente
per l’agrobiodiversità e la filiera agroalimentare.
Come corollario è prevista la pubblicazione, con Decreto del
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di protocolli
tecnici operativi specifici per le diverse colture e che dovranno
essere utilizzati nella fase di progettazione della sperimentazione
e per la gestione del rischio (in fase di lavorazione).
La legge n. 5 del 28 gennaio 2005, che
recepisce la Raccomandazione 2003/556/CE, fornisce le indicazioni
per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura
transgenica, convenzionale e biologica. Il testo di legge non
contiene specifiche tecniche ma solo i principi e gli obiettivi da
perseguire (tutela della libertà di scelta dei consumatori e
dei coltivatori), le sanzioni previste, l’attribuzione di
responsabilità e le modalità per l’adozione di
piani di coesistenza. All’interno della legge è
prevista l’istituzione, presso il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, di un Comitato consultivo che avrà il
compito di redigere le linee guida per assicurare la coesistenza
tra le diverse colture e la separazione delle filiere produttive.
In base a tali linee guida verranno quindi definite con decreto del
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali le norme quadro per
la coesistenza e, con provvedimento delle singole regioni e
province autonome, i piani di coesistenza regionali.
Il Decreto MiPAF del 18 marzo 2005 è
stato emanato per consentire una deroga all’articolo 37,
comma 1 della legge sementiera n. 1096 del 25 novembre 1971,
secondo la quale in Italia era possibile coltivare solo le
varietà iscritte al Registro Varietale Nazionale o Europeo,
e quindi nessuna varietà GM. Il nuovo decreto descrive le
modalità di presentazione della domanda, i quantitativi
massimi ammessi e le modalità di circolazione delle sementi
convenzionali e GM al fine di ottenere tale deroga.
Occorre infine ricordare che con il Decreto legislativo n. 206
del 12 aprile 2001 viene data attuazione in Italia alla direttiva
n. 98/81/CE che “modifica la precedente direttiva n.
90/219/CE sull’impiego confinato di MOGM” e che
stabilisce le misure per l’impiego confinato degli MOGM volte
a tutelare la salute dell’uomo e dell’ambiente. Questo
decreto sostituisce ed abroga il Decreto legislativo n. 91 del 3
Marzo 1993 che recepiva la precedente Direttiva.