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Campi elettromagnetici
Ultimo aggiornamento: 03/06/2004
Normativa nazionale

- La Legge Quadro
n.36 del 22 febbraio 2001 "legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici"
- DPCM
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) dell' 8 luglio
2003 "fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione
della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti".
Questo decreto, per i limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità sui campi
elettromagnetici alla frequenza di 50 Hz, ha stabilito quanto
segue: 100µT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per
il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
A titolo di misura cautelativa per la protezione da possibili
effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione
ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50Hz), nelle
aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti
scolatici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro
ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il
valore di attenzione di 10µT, da intendersi come
mediana dei valori nell'arco di 24 ore nelle normali condizioni di
esercizio.
Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree
di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti
scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree
di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni
elettriche già presenti nel territorio, ai fini della
progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e
magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50
Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3
µT per il valore dell'induzione magnetica, da
intendersi come mediana dei valori nell'arco di 24 ore nelle
normali condizioni di esercizio.
- DPCM
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) dell'8 luglio
2003
"fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300
GHz".
Questo decreto sui limiti di esposizione, valori di attenzione
e gli obiettivi di qualità per c.e.m di alta frequenza ha
stabilito quanto segue: nel caso di esposizione a impianti che
generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con
frequenza compresa tra 100kHz e 300GHz, non devono essere superati
i limiti di esposizione indicati nella tabella 1, intesi come
valori efficaci. A titolo di misura cautelativa per la
protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente
connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette
frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori
a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano
fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili
esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione
indicati nella tabella 1. Ai fini della progressiva minimizzazione
dell'esposizione ai campi elettromagnetici, i valori dei campi
oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle
aree intensamente frequentate, non devono superare i valori di
obiettivi di qualità indicati nella tabella 1.
Tabella 1
| Limiti di esposizione |
Intensità di campo elettrico
E (V/m) |
Intensità di campo magnetico
H (A/m) |
| 0,1 < f =< 3 MHz |
60 |
0,2 |
| 3 MHz < f =< 3000MHz |
20 |
0,05 |
| 3000MHz < f =< 300 GHz |
40 |
0,01 |
Valori di attenzione 0,1 MHz <
f =< 300GHz |
6 |
0,016 |
Obiettivi di qualità 0,1MHz <
f =< 300 GHz |
6 |
0,016 |
Definizioni:
- Limite di esposizione: è il valore di
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da
effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di
esposizione dalla popolazione e dei lavoratori per le
finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della
Legge Quadro;
- Valore di attenzione: è il valore di
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate
per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e
c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da
possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi
e nei modi previsti dalla legge;
- Obiettivi di qualità:
- sono i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le
prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le
competenze definite dall'articolo 8 della Legge Quadro;
- sono i valori di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva
miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.
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