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ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
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Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Ultimo aggiornamento: 30/01/2007

La valutazione d'impatto ambientale a livello regionale

A completamento del quadro legislativo nazionale e in coerenza con il dettato delle direttive comunitarie, con DPR 12 aprile 1996, successivamente integrato e modificato dal DPCM del 3 settembre 1999 e dal DPCM 1 settembre 2000, viene emanato l'Atto di indirizzo e coordinamento che fissa condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di VIA da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che devono provvedere a disciplinare i contenuti e le procedure di VIA ovvero ad armonizzare le proprie disposizioni vigenti con quelle ivi contenute.
L”Atto di Indirizzo e Coordinamento suddivide le opere di cui all'allegato II della direttiva comunitaria in due allegati:
allegato A: contiene l'elenco dei progetti assoggettati a procedura obbligatoriamente;
allegato B: contiene l'elenco dei progetti assoggettati a procedura obbligatoriamente se ricadenti, anche parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.394 e l'elenco dei progetti che se non ricadenti in aree naturali protette sono sottoposti a verifica di esclusione secondo le caratteristiche e l’ubicazione del progetto.

Gli elementi peculiari dell'Atto di Indirizzo e Coordinamento e sue successive modifiche riguardano:

  • introduzione della fase cosiddetta di "screening" (art. 10) o procedura di verifica (solo per i progetti dell'allegato B). Il proponente deve fornire una descrizione del progetto, i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente. L'autorità competente si pronuncia entro i successivi 60 gg (silenzio-assenso) sulla base di elementi quali le caratteristiche del progetto (dimensioni, utilizzazione delle risorse naturali, produzioni di rifiuti, inquinamenti e disturbi ambientali, rischio di incidenti, impatto sul territorio naturale e storico), l'ubicazione del progetto in considerazione della sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto.
  • introduzione della cosiddetta fase di "scoping" ossia della possibilità per il proponente di richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni che devono essere fornite. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
  • riduzione delle soglie dimensionali del 50 % per i progetti o impianti (elencati negli allegati A e B) che ricadono all'interno delle aree protette.
  • esclusione degli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per la salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • introduzione della disciplina delle modifiche o ampliamento di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio che possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.
  • introduzione del principio dell'autorizzazione unica integrata per le materie di competenza regionale e della funzione di armonizzazione della procedura quando il parere preveda specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni da differenti amministrazioni.
  • individuazione dei compiti delle regioni nell'ambito della VIA transfrontaliera (Convenzione di ESPOO stipulata il 25 febbraio 1991 e ratificata con legge n.640 del 3 novembre 1994.
  • tenuta di un registro contenente l'elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la verifica.

Allo stato attuale molte Regioni non hanno ancora provveduto a fornirsi di una propria legge specifica in materia di VIA (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Sardegna, Sicilia), limitandosi a recepire o ad applicare direttamente il D.P.R. 12 aprile 1996.
Tuttavia occorre rilevare che diverse Regioni invece, ancor prima dell’entrata in vigore dell’Atto di Indirizzo e Coordinamento, disponevano di una specifica normativa sulla VIA.

APAT ha predisposto il rapporto tecnico “La VIA a livello regionale. Quadro di riferimento normativo” (aggiornato al mese di  gennaio 2007) e una analisi comparata del contenuto delle leggi regionali e provinciali (aggiornata al mese di novembre 2001) in cui sono analizzate le tipologie di opere previste nei singoli dispositivi legislativi.