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ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
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Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Ultimo aggiornamento: 19/02/2007

Valutazione di Impatto Ambientale a livello nazionale

La procedura di VIA ordinaria è stata introdotta nell'ordinamento italiano con l’art 6 della legge n.349  del 8 luglio 1986 “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”.
In conformità a detto articolo, in attesa dell’attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, sono state individuate le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale con DPCM 27 dicembre 1988, e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente con DPCM n.377, 10 agosto 1988.
L’articolo 6 inoltre, prevede che i progetti delle opere siano comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Nel caso in cui il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'Ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. Qualora, nell'esecuzione delle opere, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere espresso sulla compatibilità ambientale, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.
Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, ai Ministeri competenti e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale.
Il DPCM 27 dicembre 1988, sopra citato, prevede, per tutte le categorie di opere di cui all’ art.1 del DPCM n.377/88, che la domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale presentata dal Committente, debba contenere lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) articolato secondo tre quadri di riferimento:

  1. programmatico: fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale;
  2. progettuale: descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati;
  3. ambientale: sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali. Considera le componenti naturalistiche ed antropiche interessate (Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, flora e fauna, Ecosistemi, Rumore e Vibrazioni, Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Salute pubblica, Paesaggio), le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.

La diversità, il numero elevato delle categorie d’opera e i tempi ristretti previsti per l’attività istruttoria, rendono indispensabile il ricorso ad uno strumento come quello delle linee guida ( parte generale, appendici). Quest’ultime possono costituire un riferimento univoco sia per il proponente che per il valutatore, ovvero rappresentano un ausilio essenziale sia per l’operatore pubblico che in esse trova traccia per il proprio lavoro di analisi, sia per l’operatore privato che viene dotato di uno strumento operativo utile per presentare le informazioni richieste nell’ambito della procedura  VIA  o di verifica in modo completo e coerente con quanto l’operatore pubblico richiede.

Il quadro normativo è stato notevolmente ampliato a seguito dell’introduzione di ulteriori norme nazionali, tra le quale ricordiamo, per citare le ultime, la “legge obiettivo” (legge n. 443/01) ed il relativo decreto di attuazione in materia di infrastrutture e trasporti (D.Lgs n. 190/02), la legge n.5/04, le “Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale” (Decreto MATT 1 aprile 2004), il “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” (legge n. 239/04), la “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (Legge n. 308/04) e la Legge Comunitaria 2004 (Legge n. 62/05), che hanno comportato l’emanazione di dispositivi legislativi e regolamentari (leggi, decreti legislativi, D.P.R., D.P.C.M., delibere e circolari ministeriali).
In definitiva l’istituto della VIA risulta attualmente regolato da circa 110 dispositivi la cui lettura deve essere coordinata ed integrata.
APAT ha predisposto un rapporto tecnico recante “Dispositivi legislativi internazionali, comunitari e nazionali in materia di VIA. Quadro legislativo internazionale, comunitario e nazionale aggiornato al mese di gennaio 2007”.
Per poter approfondire la portata ed il significato della normativa è stato reputato utile raccogliere la produzione giurisprudenziale più significativa.
Tra i dispositivi legislativi introdotti dall’ordinamento italiano si segnala il D. Lgs n. 190/02 “Attuazione della legge n. 443/01 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”. In tale decreto il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Il DL n. 315/03, convertito in legge n.5/04, concernente “Disposizioni in tema di composizione delle Commissioni per la Valutazione di Impatto Ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica”, sostituisce l’articolo 19, comma 2, del D.Lgs n. 190/02. In particolare essa modifica la composizione delle Commissioni VIA e VIA speciale, portando rispettivamente il numero dei membri da quaranta a trentacinque e da venti a diciotto, oltre il presidente; inoltre, integra la composizione delle stesse, ove ricorre un interesse regionale concorrente ovvero sussistano interessi regionali inerenti al governo del territorio, con un componente designato dalle Regioni o dalle Province autonome interessate al fine di consentire la partecipazione degli Enti territoriali coinvolti nel procedimento.
Il D.Lgs. 190/02, e sue successive modifiche, individua la disciplina speciale che regola la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera adottata dal CIPE il 21 dicembre 2001.
La procedura prevista da tale decreto si articola in due fasi:

  1. il progetto preliminare dell’infrastruttura corredato dello SIA viene trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e, ove competenti, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per le Attività produttive ed al Ministero per i Beni e le attività culturali, alle regioni o Province autonome competenti per territorio ed agli enti gestori delle interferenze. Le Amministrazioni rimettono le proprie valutazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro 90 giorni dalla ricezione del progetto preliminare. Nei successivi 60 giorni il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti formula la propria proposta al CIPE che si pronuncia nei successivi 30 giorni. L’approvazione del CIPE, che non prevede una procedura di Conferenza di Servizi, viene assunta a maggioranza. L’approvazione determina “l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera, e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati[…]”.
    La Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale provvede all’istruttoria tecnica sul progetto e, entro 60 giorni dalla presentazione del progetto, rende il proprio parere. Il provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale viene quindi trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al Ministero delle Infrastrutture e alle Regioni interessate e viene adottato dal CIPE contestualmente all’approvazione del progetto preliminare;
  2. il progetto definitivo viene rimesso a ciascuna delle Amministrazioni interessate ed ai gestori di opere interferenti. Detti soggetti, nel termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento del progetto possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni o varianti migliorative che non modifichino la localizzazione e le caratteristiche essenziali dell’opera.Tali proposte vengono acquisite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite una Conferenza di Servizi con finalità istruttoria non disciplinata dalla procedura ordinaria, in esito alla quale, nei 90 giorni successivi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valuta le proposte pervenute e formula la propria proposta al CIPE. L’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, da rendersi entro 30 giorni, ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e sostituisce ogni altra autorizzazione, parere, approvazione comunque denominato rendendo quindi l’opera definitivamente realizzabile.

L’art. 12 dei DPCM 16 dicembre 2003 e DPCM 23 gennaio 2004, istitutivi delle “nuove” Commissioni VIA, titolato “Sistemi innovativi”, pone a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’obbligo di individuare, con proprio decreto, “le linee guida per l’utilizzo di sistemi innovativi di cui sia scientificamente verificata la validità e l’efficacia per l’abbattimento e la mitigazione dell’inquinamento ambientale”. Il Decreto MATT 1 aprile 2004 costituisce, pertanto, un adempimento a tale statuizione.

La legge n. 239/04 di riordino del settore energetico stabilisce che al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti sono soggetti a un’autorizzazione unica (180 gg) rilasciata dal MAP di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il MATTM provvede alla VIA e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Esito positivo VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria per procedimento autorizzatorio.
L’istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o acquisito l’esito della verifica di assoggettabilità alla VIA. La VIA per le attività di ricerca e per la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma si conclude entro tre mesi per le attività in terraferma e quattro mesi per le attività a mare e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo.

Da sottolineare che con legge n. 308/04, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei settori e materie, tra cui al punto f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC). I decreti legislativi devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base di princìpi e criteri specifici. In particolare il punto f) prescrive di garantire il pieno recepimento delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE e della direttiva 2001/42/CE e semplificare le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi – benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Inoltre con decreto GAB/DEC/007/2005 in data 21 gennaio 2005 è stata istituita la Commissione, prevista dall'art. 1, comma 11, della suddetta legge n. 308/2004, di cui si avvale il MATTM, per la predisposizione dei decreti attuativi,con  riferimento anche alle procedure per la VIA, per la VAS e per l'autorizzazione ambientale integrata. Con il DM del 7 giugno 2005 vengono definite le “Modalità di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute, per la tutela dell'ambiente e per la tutela dei consumatori, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi attuativi della L. 15 dicembre 2004, n. 308”
In ultimo si segnala la Legge Comunitaria 2004 (legge n. 62/05) di recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva 85/337/CEE in materia di VIA. In particolare, per i progetti sottoposti a VIA è facoltà del Proponente, prima dell'avvio del procedimento di VIA, richiedere alla competente direzione del MATTM un parere in merito alle informazioni che devono essere contenute nello SIA (fase di scoping). A tale fine il Proponente presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello SIA, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso contenute e il relativo livello di approfondimento. Il MATTM, anche nel caso in cui detto parere sia stato reso, può chiedere al Proponente, successivamente all'avvio della procedura di VIA, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione presentata.