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ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
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Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Ultimo aggiornamento: 30/05/2008

La VIA e il Testo Unico dell'Ambiente

Il 29 gennaio 2008, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, GU n. 24 del 29 gennaio 2008 – S.O. n.24 , cd. Correttivo VIA- Rifiuti , in vigore dal 13 febbraio 2008). Il testo sostituisce integralmente la parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, dall’art. 4 all’art. 52 e i suoi Allegati.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ha dato attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale. Il testo, strutturato in 318 articoli, è stato così suddiviso:

  • Parte prima - Disposizioni comuni e principi generali;
  • Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
  • Parte terza - difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;
  • Parte quarta - gestione dei rifiuti e bonifiche;
  • Parte quinta - tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
  • Parte sesta - danno ambientale.

L’entrata in vigore della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006
L’art. 52 del Decreto 152/2006, programmava per i 120 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta (14 agosto 2006), l’entrata in vigore della Parte Seconda, relativa alla disciplina VIA. La legge 228/2006 ne ha spostato l’entrata in vigore al 31 gennaio 2007, e successivamente il D.L.300/2006 ne ha disposto un ulteriore slittamento al 31 luglio 2007. Nel frattempo con il 10 luglio 2007, il DPR 14 Maggio 2007, n. 90 ha abrogato le norme del D. Lgs. 152/2006 che riguardavano la "Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali e la Commissione IPPC presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” istituendo la nuova Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS.

Il Decreto 4/2008 è suddiviso in quattro articoli. All’art.1 vengono introdotte le modifiche alla Parte Prima (Disposizioni comuni e principi generali) e Seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica VAS, per la valutazione dell’impatto ambientale VIA e per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC) del D. Lgs. 152/2006. I successivi articoli modificano le parti Terza e Quarta (Acque e Rifiuti) e riportano le clausole di invarianza finanziaria e alcune disposizioni transitorie e finali.

Da aprile 2008, sono in vigore ulteriori modifiche apportate alla Parte III dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Tutela delle acque) dal D.L. 8 aprile 2008, n. 59. Con la pubblicazione del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile) ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell’incremento dell’efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, è ridotto da sessanta a cinquanta membri. Inoltre in deroga ad alcune disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la procedura di VIA relativa all’apertura delle discariche ed all’esercizio degli impianti in Campania, il Sottosegretario di Stato può procedere alla convocazione di una conferenza di servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Il Consiglio dei Ministri si deve esprimere entro i sette giorni successivi in caso di inadempienza o parere negativo.

I correttivi al D. Lgs. 152/2006
Il Testo del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per quel che riguardava la VIA, presentava alcune difformità con la Direttiva 85/337/CEE, riguardo ad alcune categorie progettuali indicate negli Allegati, presentando diverse categorie di opere e diversi limiti dimensionali. Varie associazioni di addetti ai lavori ed alcuni Enti Locali avevano sottolineato ulteriori dissonanze del testo di legge con altre Direttive comunitarie. Iniziano così gli avvicendamenti legislativi che vedono all’esame del Consiglio dei Ministri tre diverse versioni di testo correttive del D. Lgs. 152/2006. Il 12 ottobre 2006, il Consiglio approvava il primo testo di modifica del D. Lgs., che venne inviato all’esame delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato ed alla Conferenza Stato-Regioni. A marzo 2007, in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali, venne raggiunta un’intesa su una nuova formulazione del decreto correttivo. Il 27 luglio 2007 venne approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto recante modifiche alle Parti Prima (disposizioni generali) e Seconda (VIA e VAS) del D. Lgs. 152, su cui le Commissioni Parlamentari Ambiente avevano espresso parere favorevole. A settembre 2007, il mancato rispetto dei tempi stabiliti della legge delega 308/2004 produssero la decadenza del correttivo in itinere, il Consiglio dei Ministri di conseguenza, approvò in prima lettura il testo di un nuovo schema di decreto legislativo. Il 21 dicembre 2007, il Consiglio approvò in maniera definitiva lo schema di D. Lgs. recante modifiche alla Parte Prima (disposizioni comuni e principi generali), Seconda (VIA/VAS), Terza (Acque) e Quarta (Rifiuti) del D. Lgs. 152/2006, considerando i pareri positivi e le prescrizioni espresse dalle Commissioni Parlamentari Ambiente e con il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali. Il testo del cosiddetto “Correttivo VIA-Rifiuti” viene quindi pubblicato nel Supplemento Ordinario n.24 della G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008.
Per quel che riguarda l’intero D.Lgs 152 sono allo studio dal febbraio 2008 ulteriori provvedimenti di modifica con nuove regole per la bonifica dei corpi idrici contaminati, la rivisitazione dei distretti idrografici e la tutela del risparmio idrico, relativi alla Parte III, nonchè la riformulazione delle regole sul danno ambientale, relativi alle Parti V e VI . Nel marzo 2008 sono state individuati i mezzi e le infrastrutture destinati alla sicurezza nazionale, disciplinati dalla parte IV con "procedure speciali". Da Aprile 2008 è in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente 8 aprile 2008 recante la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata" (tra cui anche i Raee), emanato in attuazione del Dlgs 152/2006 e relativo alla sua Parte IV.


Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. aggiornato al febbraio 2008, recepisce esplicitamente diverse direttive comunitarie. Il testo di legge introduce i principi fondamentali di:

  • produzione del diritto ambientale,
  • prevenzione e precauzione,
  • "chi inquina paga",
  • sviluppo sostenibile,
  • sussidiarietà e leale collaborazione,
  • libero accesso alle informazioni ambientali e partecipazione a scopo collaborativo.

Il D. Lgs. 4/2008, fissa in 150 giorni, successivi alla presentazione dell’istanza, il termine massimo per la conclusione del procedimento di VIA (12 mesi per le opere complesse) da emettersi con provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale, espresso e motivato, da parte dell’autorità competente, obbligatorio, vincolante e sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia ambientale e di patrimonio culturale.

Le procedure di VIA avviate precedentemente al 13 febbraio 2008 verranno concluse sulla base delle norme vigenti al momento al loro avvio. La durata complessiva della intera procedura di VIA, riferita al DPCM 10 agosto 1988 n. 377, aveva stabilito i termini per la durata dell’istruttoria ma di fatto non dava una scadenza temporale per l’emissione del giudizio di compatibilità ambientale.

Le precedenti procedure di VIA

Procedura VIA “Ordinaria”
Lo SIA è pubblicizzato
Entro 30 giorni qualsiasi interessato può presentare istanze e osservazioni
La Commissione VIA esamina e rilascia un parere motivato
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (di concerto con il Ministro dei Beni Culturali, sentita la Regione interessata), previa valutazione delle osservazioni/opposizioni, si pronuncia definitivamente sulla compatibilità ambientale dell’opera;
Durata istruttoria: 90 gg (salvo interruzioni per richiesta di integrazioni)

Procedura “VIA Speciale” di cui al D.L.vo 20/08/2002 n° 190
Lo SIA è pubblicizzato;
Entro 30 giorni qualsiasi interessato può presentare istanze e osservazioni;
La Commissione “Speciale” VIA rilascia un parere motivato;
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti acquisisce i pareri da parte degli enti competenti e formula la proposta al CIPE;
Il CIPE emette la decisione finale (o, in caso di dissenso del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio o del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, il Consiglio dei Ministri).
durata istruttoria: 60 gg (salvo interruzioni per richiesta di integrazioni)

Procedura VIA a livello Regionale di cui al D.P.R. del 12 aprile 1996
Lo SIA è pubblicizzato;
Partecipazione degli enti locali e dei cittadini;
Eventuale inchiesta pubblica;
Istruttoria tecnica;
Eventuale conferenza dei servizi;
Giudizio di compatibilità;
Pubblicizzazione degli esiti della procedura.
durata istruttoria: 60 gg (salvo interruzioni per richiesta di integrazioni)

Le procedure per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale (AIA), e le procedure di valutazione d’incidenza (VINC) vengono obbligatoriamente coordinate nell’ambito del procedimento di VIA. Nella redazione dello SIA relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel Rapporto Ambientale ed un eventuale contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS deve essere adeguatamente motivato. Le modalità di informazione del pubblico relative a tutti questi procedimenti devono dare specifica evidenza della integrazione procedurale.

La valutazione d’impatto ambientale, così come indicata nel nuovo testo di legge, comprende:
a. lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b. la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
c. la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d. lo svolgimento di consultazioni;
e. la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
f. la decisione;
g. l’informazione sulla decisione;
h. il monitoraggio.

Nel caso di opere assoggettate alla procedura di VIA, al fine di definire la portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale ed il relativo livello di dettaglio (fase b), è facoltà del Proponente richiedere una fase di consultazione (scoping) con l’Autorità Competente sulla base del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale. La fase di consultazione tra Proponente e Autorità Competente si deve concludere entro sessanta giorni.

La presentazione dell’istanza di VIA prevede che il Proponente presenti all’Autorità Competente apposita domanda con allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell’avviso dato a mezzo stampa.

Il D. Lgs. 4/2008 prevede che entro due anni, si provveda alla modifica ed all’integrazione delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale. Resta invariata fino all’emanazione delle nuove norme, l’applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e il recepimento di eventuali direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico.

Le norme tecniche
Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.i., contiene le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità, che definiscono, per tutte le categorie di opere, i contenuti degli Studi di Impatto Ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l’attività istruttoria ed i criteri di formulazione del giudizio di compatibilità.

Lo Studio di Impatto Ambientale dell’opera deve essere redatto conformemente alle prescrizioni relative ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale:

  • il Quadro Programmatico: fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale;
  • il Quadro Progettuale: descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l’inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati;
  • il Quadro Ambientale: sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali. Considera le componenti naturalistiche ed antropiche interessate (Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, flora e fauna, Ecosistemi, Rumore e Vibrazioni, Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Salute pubblica, Paesaggio), le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.

Il processo di VIA si conclude con il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale emesso dall’Autorità Competente, obbligatorio, vincolante e sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia ambientale e di patrimonio culturale.

I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del Proponente, dall’Autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata.

Il D. Lgs. n.4/2008 pone in evidenza che il provvedimento di VIA debba contenere indicazioni per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti ambientali provocati dalle opere, per potere individuare tempestivamente opportune misure correttive e assicurare inoltre la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale delle opere approvate.

Gli allegati alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, aggiornati dal D. Lgs. 4/2008, illustrano quali sono le opere da sottoporre a procedura di VIA, i criteri e i tempi per la verifica di assoggettabilità delle opere e i contenuti degli SIA:

  • All. 2 Progetti di competenza statale;
  • All. 3 Progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • All. 4 Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • All. 5 Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20;
  • All.7 Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all’art.22.