Ultimo aggiornamento: 30/05/2008
La VIA e il Testo Unico dell'Ambiente
Il 29 gennaio 2008, è stato pubblicato il Decreto
Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, GU n. 24 del 29 gennaio 2008 – S.O. n.24 , cd.
Correttivo VIA- Rifiuti , in vigore dal 13 febbraio 2008). Il testo
sostituisce integralmente la parte Seconda del D. Lgs. 152/2006,
dall’art. 4 all’art. 52 e i suoi Allegati.
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i., ha dato attuazione alla delega conferita al Governo dalla
legge n. 308 del 2004 per il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della legislazione in materia ambientale. Il
testo, strutturato in 318 articoli, è stato così
suddiviso:
- Parte prima - Disposizioni comuni e principi generali;
- Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale
(VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata
(IPPC);
- Parte terza - difesa del suolo, lotta alla desertificazione,
tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse
idriche;
- Parte quarta - gestione dei rifiuti e bonifiche;
- Parte quinta - tutela dell’aria e riduzione delle
emissioni in atmosfera;
- Parte sesta - danno ambientale.
L’entrata in vigore della Parte Seconda del D.
Lgs. 152/2006
L’art. 52 del Decreto 152/2006, programmava per i 120
giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta (14 agosto 2006),
l’entrata in vigore della Parte Seconda, relativa alla
disciplina VIA. La legge 228/2006 ne ha spostato l’entrata in
vigore al 31 gennaio 2007, e successivamente il D.L.300/2006 ne ha
disposto un ulteriore slittamento al 31 luglio 2007. Nel frattempo
con il 10 luglio 2007, il DPR 14 Maggio 2007, n. 90 ha abrogato le
norme del D. Lgs. 152/2006 che riguardavano la "Commissione
tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali e la Commissione
IPPC presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare” istituendo la nuova Commissione
tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS.
Il Decreto 4/2008 è suddiviso in quattro articoli.
All’art.1 vengono introdotte le modifiche alla Parte Prima
(Disposizioni comuni e principi generali) e Seconda (Procedure per
la valutazione ambientale strategica VAS, per la valutazione
dell’impatto ambientale VIA e per l’autorizzazione
integrata ambientale IPPC) del D. Lgs. 152/2006. I successivi
articoli modificano le parti Terza e Quarta (Acque e Rifiuti) e
riportano le clausole di invarianza finanziaria e alcune
disposizioni transitorie e finali.
Da aprile 2008, sono in vigore ulteriori modifiche apportate alla
Parte III dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Tutela delle acque) dal
D.L. 8 aprile 2008, n. 59. Con la pubblicazione
del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, (Misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori
disposizioni di protezione civile) ai fini del contenimento della
spesa pubblica e dell’incremento dell’efficienza
procedimentale, il numero dei commissari che compongono la
Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale, è ridotto da sessanta a cinquanta
membri. Inoltre in deroga ad alcune disposizioni del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. per la procedura di VIA relativa
all’apertura delle discariche ed all’esercizio degli
impianti in Campania, il Sottosegretario di Stato può
procedere alla convocazione di una conferenza di servizi che
è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre
sette giorni dalla convocazione. Il Consiglio dei Ministri si deve
esprimere entro i sette giorni successivi in caso di inadempienza o
parere negativo.
I correttivi al D. Lgs. 152/2006
Il Testo
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per quel che riguardava la VIA,
presentava alcune difformità con la Direttiva 85/337/CEE,
riguardo ad alcune categorie progettuali indicate negli Allegati,
presentando diverse categorie di opere e diversi limiti
dimensionali. Varie associazioni di addetti ai lavori ed alcuni
Enti Locali avevano sottolineato ulteriori dissonanze del testo di
legge con altre Direttive comunitarie. Iniziano così gli
avvicendamenti legislativi che vedono all’esame del Consiglio
dei Ministri tre diverse versioni di testo correttive del D. Lgs.
152/2006. Il 12 ottobre 2006, il Consiglio approvava il primo testo
di modifica del D. Lgs., che venne inviato all’esame delle
Commissioni Ambiente di Camera e Senato ed alla Conferenza
Stato-Regioni. A marzo 2007, in sede di Conferenza Unificata
Stato-Regioni-Enti locali, venne raggiunta un’intesa su una
nuova formulazione del decreto correttivo. Il 27 luglio 2007 venne
approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto recante modifiche
alle Parti Prima (disposizioni generali) e Seconda (VIA e VAS) del
D. Lgs. 152, su cui le Commissioni Parlamentari Ambiente avevano
espresso parere favorevole. A settembre 2007, il mancato rispetto
dei tempi stabiliti della legge delega 308/2004 produssero la
decadenza del correttivo in itinere, il Consiglio dei Ministri di
conseguenza, approvò in prima lettura il testo di un nuovo
schema di decreto legislativo. Il 21 dicembre 2007, il Consiglio
approvò in maniera definitiva lo schema di D. Lgs. recante
modifiche alla Parte Prima (disposizioni comuni e principi
generali), Seconda (VIA/VAS), Terza (Acque) e Quarta (Rifiuti) del
D. Lgs. 152/2006, considerando i pareri positivi e le prescrizioni
espresse dalle Commissioni Parlamentari Ambiente e con il parere
della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali. Il testo del
cosiddetto “Correttivo VIA-Rifiuti” viene quindi
pubblicato nel Supplemento Ordinario n.24 della G.U. n. 24 del 29
gennaio 2008.
Per quel che riguarda l’intero D.Lgs 152 sono allo studio dal
febbraio 2008 ulteriori provvedimenti di modifica con nuove regole
per la bonifica dei corpi idrici contaminati, la rivisitazione dei
distretti idrografici e la tutela del risparmio idrico, relativi
alla Parte III, nonchè la riformulazione delle regole sul
danno ambientale, relativi alle Parti V e VI . Nel marzo 2008 sono
state individuati i mezzi e le infrastrutture destinati alla
sicurezza nazionale, disciplinati dalla parte IV con "procedure
speciali". Da Aprile 2008 è in vigore il Decreto del
Ministero dell’Ambiente 8 aprile 2008 recante la "Disciplina
dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera
differenziata" (tra cui anche i Raee), emanato in attuazione del
Dlgs 152/2006 e relativo alla sua Parte IV.
Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. aggiornato al
febbraio 2008, recepisce esplicitamente diverse direttive
comunitarie. Il testo di legge introduce i principi fondamentali
di:
- produzione del diritto ambientale,
- prevenzione e precauzione,
- "chi inquina paga",
- sviluppo sostenibile,
- sussidiarietà e leale collaborazione,
- libero accesso alle informazioni ambientali e partecipazione a
scopo collaborativo.
Il D. Lgs. 4/2008, fissa in 150 giorni, successivi alla
presentazione dell’istanza, il termine massimo per la
conclusione del procedimento di VIA (12 mesi per le opere
complesse) da emettersi con provvedimento di valutazione
dell’impatto ambientale, espresso e motivato, da
parte dell’autorità competente, obbligatorio,
vincolante e sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia
ambientale e di patrimonio culturale.
Le procedure di VIA avviate precedentemente al 13 febbraio 2008
verranno concluse sulla base delle norme vigenti al momento al loro
avvio. La durata complessiva della intera procedura di VIA,
riferita al DPCM 10 agosto 1988 n. 377, aveva stabilito i termini
per la durata dell’istruttoria ma di fatto non dava una
scadenza temporale per l’emissione del giudizio di
compatibilità ambientale.
Le precedenti procedure di VIA
Procedura VIA “Ordinaria”
Lo SIA è pubblicizzato
Entro 30 giorni qualsiasi interessato può presentare istanze
e osservazioni
La Commissione VIA esamina e rilascia un parere motivato
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (di
concerto con il Ministro dei Beni Culturali, sentita la Regione
interessata), previa valutazione delle osservazioni/opposizioni, si
pronuncia definitivamente sulla compatibilità ambientale
dell’opera;
Durata istruttoria: 90 gg (salvo interruzioni per richiesta di
integrazioni)
Procedura “VIA Speciale” di cui al D.L.vo
20/08/2002 n° 190
Lo SIA è pubblicizzato;
Entro 30 giorni qualsiasi interessato può presentare istanze
e osservazioni;
La Commissione “Speciale” VIA rilascia un parere
motivato;
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti acquisisce i
pareri da parte degli enti competenti e formula la proposta al
CIPE;
Il CIPE emette la decisione finale (o, in caso di dissenso del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio o del
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, il Consiglio
dei Ministri).
durata istruttoria: 60 gg (salvo interruzioni per richiesta di
integrazioni)
Procedura VIA a livello Regionale di cui al D.P.R. del
12 aprile 1996
Lo SIA è pubblicizzato;
Partecipazione degli enti locali e dei cittadini;
Eventuale inchiesta pubblica;
Istruttoria tecnica;
Eventuale conferenza dei servizi;
Giudizio di compatibilità;
Pubblicizzazione degli esiti della procedura.
durata istruttoria: 60 gg (salvo interruzioni per richiesta di
integrazioni)
Le procedure per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale
(AIA), e le procedure di valutazione d’incidenza (VINC)
vengono obbligatoriamente coordinate nell’ambito del
procedimento di VIA. Nella redazione dello SIA relativo a progetti
previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono
essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel
Rapporto Ambientale ed un eventuale contrasto di valutazione su
elementi già oggetto della VAS deve essere adeguatamente
motivato. Le modalità di informazione del pubblico relative
a tutti questi procedimenti devono dare specifica evidenza della
integrazione procedurale.
La valutazione d’impatto ambientale, così come
indicata nel nuovo testo di legge, comprende:
a. lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b. la definizione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale;
c. la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d. lo svolgimento di consultazioni;
e. la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle
consultazioni;
f. la decisione;
g. l’informazione sulla decisione;
h. il monitoraggio.
Nel caso di opere assoggettate alla procedura di VIA, al fine di
definire la portata delle informazioni da includere nello studio di
impatto ambientale ed il relativo livello di dettaglio (fase b),
è facoltà del Proponente richiedere una fase di
consultazione (scoping) con
l’Autorità Competente sulla base del progetto
preliminare e dello studio preliminare ambientale. La fase di
consultazione tra Proponente e Autorità Competente si deve
concludere entro sessanta giorni.
La presentazione dell’istanza di VIA prevede che il
Proponente presenti all’Autorità Competente apposita
domanda con allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto
ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell’avviso dato a
mezzo stampa.
Il D. Lgs. 4/2008 prevede che entro due anni, si provveda alla
modifica ed all’integrazione delle norme tecniche in materia
di valutazione ambientale. Resta invariata fino
all’emanazione delle nuove norme, l’applicazione di
quanto previsto dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e il recepimento di
eventuali direttive comunitarie modificative delle modalità
esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico.
Le norme tecniche
Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.i., contiene le Norme
Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto
Ambientale e la formulazione del giudizio di
compatibilità, che definiscono, per tutte le categorie di
opere, i contenuti degli Studi di Impatto Ambientale e la loro
articolazione, la documentazione relativa, l’attività
istruttoria ed i criteri di formulazione del giudizio di
compatibilità.
Lo Studio di Impatto Ambientale dell’opera
deve essere redatto conformemente alle prescrizioni relative ai
quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale:
- il Quadro Programmatico: fornisce gli elementi conoscitivi
sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di
pianificazione e programmazione territoriale e settoriale;
- il Quadro Progettuale: descrive il progetto e le soluzioni
adottate a seguito degli studi effettuati, nonché
l’inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area
vasta interessati;
- il Quadro Ambientale: sviluppato secondo criteri descrittivi,
analitici e previsionali. Considera le componenti naturalistiche ed
antropiche interessate (Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e
sottosuolo, Vegetazione, flora e fauna, Ecosistemi, Rumore e
Vibrazioni, Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Salute
pubblica, Paesaggio), le interazioni tra queste ed il sistema
ambientale preso nella sua globalità.
Il processo di VIA si conclude con il provvedimento di
valutazione dell’impatto ambientale emesso
dall’Autorità Competente, obbligatorio, vincolante e
sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia ambientale e di
patrimonio culturale.
I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere
realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento
di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle
caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire
un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga
concessa, su istanza del Proponente, dall’Autorità che
ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione
dell’impatto ambientale deve essere reiterata.
Il D. Lgs. n.4/2008 pone in evidenza che il provvedimento di VIA
debba contenere indicazioni per la progettazione e lo svolgimento
delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti
ambientali provocati dalle opere, per potere individuare
tempestivamente opportune misure correttive e assicurare inoltre la
corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla
compatibilità ambientale delle opere approvate.
Gli allegati alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, aggiornati dal D.
Lgs. 4/2008, illustrano quali sono le opere da sottoporre a
procedura di VIA, i criteri e i tempi per la verifica di
assoggettabilità delle opere e i contenuti degli SIA:
- All. 2 Progetti di competenza statale;
- All. 3 Progetti di competenza delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano;
- All. 4 Progetti sottoposti alla verifica di
assoggettabilità di competenza delle regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano;
- All. 5 Criteri per la verifica di assoggettabilità di
cui all’art. 20;
- All.7 Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui
all’art.22.