Ultimo aggiornamento: 30/05/2008
Cos'è la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

La Valutazione d’Impatto Ambientale è nata negli
Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy Act (NEPA)
anticipando di quasi 10 anni il principio fondatore del concetto di
Sviluppo Sostenibile definito come “uno sviluppo che soddisfi
le nostre esigenze d’oggi senza privare le generazioni future
della possibilità di soddisfare le proprie”, enunciato
dalla World Commission on Environment and Development, Our Common
Future, nel 1987. In Europa tale procedura è stata
introdotta dalla
Direttiva Comunitaria 85/337/CEE
(Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, Valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati) quale strumento fondamentale di politica ambientale.
La direttiva europea VIA ha anticipato molti e importanti
cambiamenti avvenuti all’interno dell’Unione Europea
(UE). Il primo è l’Atto Unico Europeo del 1986 che,
insieme al trattato di Maastricht del 1992, ha introdotto i
più importanti principi della politica ambientale europea,
rendendoli un tema centrale delle politiche comunitarie in tutti i
settori. Con il
Quinto Programma Quadro d’azione per
l’ambiente, periodo 1992-2000, si sottolineava la
necessità di un approccio integrato alla protezione e alla
gestione dell’ambiente e con il
Sesto Programma
Quadro d’azione per l’ambiente (Ambiente 2010:
il nostro futuro, la nostra scelta) si ribadiva la necessità
di superare il mero approccio legislativo ed assumere un approccio
strategico sul tema. Il quadro normativo di protezione ambientale e
l’efficienza del sistema dei controlli, il cosiddetto
approccio di “comando e controllo”, venivano
considerati insufficienti da soli a garantire e sostenere una
strategia di sviluppo sostenibile.
La procedura di VIA viene strutturata sul principio
dell’azione preventiva, in base al quale la migliore politica
ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla
realizzazione dei progetti anziché combatterne
successivamente gli effetti. La struttura della procedura viene
concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di
un’azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si
definisce nella sua evoluzione come uno strumento che cerca di
introdurre a monte della progettazione un nuovo approccio che possa
influenzare il processo decisionale negli ambienti imprenditoriali
e politici, nonché come una procedura che possa guidare il
processo stesso in maniera partecipata con la popolazione dei
territori interessati
Il perfezionamento dell’applicazione della Direttiva 85 sulla
VIA è indicato come azione specifica nell’ambito degli
assi prioritari di azione del Sesto Programma Quadro dell’UE,
insieme alle azioni che propongono di incoraggiare e promuovere
ulteriori meccanismi di integrazione nella gestione territoriale.
L’importanza dell’inserimento di considerazioni
sull’uso efficiente delle risorse nei sistemi di valutazione
ambientale fa parte anche dei settori di intervento del Programma,
all’interno dell’obiettivo di gestione delle risorse
naturali. Il processo di VIA assume così un ruolo strategico
nel superamento del concetto di comando e controllo, e si pone su
una linea di approccio globale, di sinergia tra diverse strategie
applicabili ai vari settori di intervento.
La VIA nasce quindi come strumento per individuare, descrivere e
valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sulla
salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la
flora, il suolo, le acque, l’aria, il clima, il paesaggio e
il patrimonio culturale e sull’interazione fra questi fattori
e componenti. Obiettivo del processo di VIA è proteggere la
salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla
qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie
e conservare la capacità di riproduzione
dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.
La Direttiva 85/337/CEE ha introdotto i principi
fondamentali della valutazione ambientale e prevedeva che il
committente fornisse le seguenti basilari informazioni relative al
progetto interessato:
- una descrizione delle caratteristiche fisiche
dell’insieme del progetto, delle esigenze di utilizzazione
del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento e delle
principali caratteristiche dei processi produttivi;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e
delle emissioni previsti (inquinamento dell’acqua,
dell’aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore,
radiazione, ecc.), risultanti dall’attività del
progetto proposto;
- una descrizione sommaria delle principali alternative prese in
esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni
della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale;
- una descrizione delle componenti dell’ambiente
potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto
proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna
e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori
climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico
e archeologico, al paesaggio e all’interazione tra questi
vari fattori;
- una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto
proposto sull’ambiente, delle misure previste per evitare,
ridurre e se possibile compensare tali effetti negativi del
progetto sull’ambiente;
- un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla
base dei punti precedenti.
La VIA è stata recepita in Italia con la Legge n.
349 dell’8 luglio 1986 e s.m.i., legge che
Istituisce il Ministero dell’Ambiente e le norme in materia
di danno ambientale. Il testo prevedeva la competenza statale,
presso il Ministero dell’Ambiente, della gestione della
procedura di VIA e della pronuncia di compatibilità
ambientale, inoltre disciplinava sinteticamente la procedura
stessa.
Il D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988 e s.m.i.
regolamentava le pronunce di compatibilità ambientale di cui
alla Legge 349, individuando come oggetto della valutazione i
progetti di massima delle opere sottoposte a VIA a livello
nazionale e recependo le indicazioni della Dir 85/337/CEE sulla
stesura dello Studio di Impatto Ambientale.
Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.i., fu emanato
secondo le disposizioni dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 377/88, e
contiene le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto
Ambientale e la formulazione del giudizio di
compatibilità.
Le Norme Tecniche del 1988, ancora oggi vigenti, definiscono, per
tutte le categorie di opere, i contenuti degli Studi di Impatto
Ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa,
l’attività istruttoria ed i criteri di formulazione
del giudizio di compatibilità. Lo Studio di Impatto
Ambientale dell’opera va quindi redatto conformemente alle
prescrizioni relative ai quadri di riferimento
programmatico, progettuale ed ambientale ed in funzione
della conseguente attività istruttoria.
Nel 1994 venne emanata la Legge quadro in materia di Lavori
Pubblici ( L. 11/02/94, n. 109 e s.m.i.) che riformava la
normativa allora vigente in Italia, definendo tre livelli di
progettazione caratterizzati da diverso approfondimento tecnico:
Progetto preliminare; Progetto definivo; Progetto esecutivo.
Relativamente agli aspetti ambientali venne stabilito che fosse
assoggettato alla procedura di VIA il progetto definitivo.
Presentato a valle dei primi anni di applicazione della VIA, il
D.P.R. 12 aprile 1996 costituiva l’atto di
indirizzo e coordinamento alle Regioni, relativamente ai criteri
per l’applicazione della procedura di VIA per i progetti
inclusi nell’allegato II della Direttiva 85/337/CEE. Il
D.P.R. nasceva quindi dalla necessità di dare completa
attuazione alla Direttiva europea e ne ribadiva gli obiettivi
originari, presentando nell’Allegato A le opere da sottoporre
a VIA regionale, nell’Allegato B le opere da sottoporre a VIA
per progetti che ricadevano, anche parzialmente, all’interno
di aree naturali protette. Dal recepimento del D.P.R seguì
un complesso di circa 130 dispositivi legislativi regionali.
Nel settembre 1996 veniva emanata la Direttiva
96/61/CE, che modificava la Direttiva 85/337/CEE
introducendo il concetto di prevenzione e riduzione integrata
dell’inquinamento proveniente da attività industriali
(IPPC), al fine di conseguire un livello adeguato di protezione
dell’ambiente nel suo complesso, e introduceva l’AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale). La direttiva tendeva alla
promozione delle produzioni pulite, valorizzando il concetto di
"migliori tecniche disponibili".
Successivamente veniva emanata la Direttiva
97/11/CE (Direttiva del Consiglio concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, Modifiche ed integrazioni alla Direttiva
85/337/CEE) che costituiva l’evoluzione della Direttiva 85, e
veniva presentata come una sua revisione critica dopo gli anni di
esperienza di applicazione delle procedure di VIA in Europa. La
direttiva 97/11/CE ha ampliato la portata della VIA aumentando il
numero dei tipi di progetti da sottoporre a VIA (allegato I), e ne
ha rafforzato la base procedurale garantendo nuove disposizioni in
materia di selezione, con nuovi criteri (allegato III) per i
progetti dell’allegato II, insieme a requisiti minimi in
materia di informazione che il committente deve fornire. La
direttiva introduceva inoltre le fasi di “screening” e
“scoping" e fissava i principi fondamentali della VIA che i
Paesi membri dovevano recepire.
Il quadro normativo in Italia, relativo alle procedure di VIA,
è stato ampliato a seguito dell’emanazione della cd.
“Legge Obiettivo” (L.443/2001) ed il
relativo decreto di attuazione (D.Lgs n. 190/2002
- Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di
interesse nazionale”). Il D.Lgs. individua una procedura di
VIA speciale, con una apposita Commissione dedicata, che regola la
progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione
delle infrastrutture strategiche, descritte nell’elenco della
delibera CIPE del 21 dicembre 2001. Nell’ambito della VIA
speciale, venne stabilito che si dovesse assoggettare alla
procedura il progetto preliminare dell’opera.
Con la delibera CIPE n. 57/2002 venivano date
disposizioni sulla Strategia nazionale ambientale per lo sviluppo
sostenibile 2000-2010. La protezione e la valorizzazione
dell’ambiente divenivano fattori trasversali di tutte le
politiche settoriali e delle relative programmazioni, richiamando
uno dei principi del diritto comunitario espresso
dall’articolo 6 del Trattato di Amsterdam, che aveva come
obiettivo la promozione dello sviluppo sostenibile". Nel documento
si affermava la necessità di rendere più sistematica,
efficiente ed efficace l’applicazione della VIA (ad esempio
tramite l’istituzione di Osservatori ambientali, finalizzati
alla verifica dell’ottemperanza alle pronunce di
compatibilità ambientale, nonché il monitoraggio dei
problemi ambientali in fase della realizzazione delle opere) e che
la VIA sulle singole opere non fosse più sufficiente a
garantire la sostenibilità complessiva. Quindi si affermava
come la VIA dovesse essere integrata a monte con Piani e Programmi
che nella loro formulazione avessero già assunto i criteri
di sostenibilità ambientale, tramite la Valutazione
Ambientale Strategica. La VAS, prevista dalla direttiva 2001/42/CE,
introduceva infatti un approccio integrato ed intersettoriale, con
la partecipazione del pubblico, per garantire l’inserimento
di obiettivi di qualità ambientale negli strumenti di
programmazione e di pianificazione territoriale.
Un resoconto dell’andamento dell’applicazione della VIA
in Europa è stato pubblicato nel 2003: la Relazione
della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio
sull’applicazione, sull’efficacia e sul funzionamento
della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE
(Risultati ottenuti dagli Stati membri nell’attuazione della
direttiva VIA). La relazione esaminava il contesto
politico europeo ed evidenziava come nessuno Stato membro avesse
ancora provveduto ad attuare completamente le misure introdotte
dalle Direttive 85 e 97. I maggiori problemi riscontrati
riguardavano il livello di soglie di ammissione alla VIA, il
controllo di qualità del procedimento di VIA, il
frazionamento dei progetti e quindi la valutazione del cumulo degli
effetti sull’ambiente. Molti stati non presentavano formule
di registrazione e monitoraggio sul numero di progetti VIA e
sull’esito delle decisioni. Dalla Relazione risultava
evidente la necessità di migliorare l’applicazione
della direttiva sotto vari aspetti quali: la formazione per il
personale delle amministrazioni locali; il rafforzamento delle
procedure nazionali per prevenire o mitigare i danni ambientali; la
valutazione del rischio e quali dati rilevare nei sistemi di
monitoraggio; la sensibilizzazione sui nessi tra salute umana e
ambiente; la sovrapposizione di procedure in materia di
autorizzazione ambientale; la facilitazione della partecipazione
del pubblico.
Il 26 maggio 2003 al Parlamento Europeo veniva approvata la
Direttiva 2003/35/CE che rafforzava la
partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani
e programmi in materia ambientale, migliorava le indicazioni delle
Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relative alla disposizioni
sull’accesso alla giustizia e contribuiva
all’attuazione degli obblighi derivanti dalla
convenzione di Århus del 25 giugno 1998. Il
DPR 12 aprile 1996 all’art. 6 prevede ai fini della
predisposizione dello studio di impatto ambientale, che eventuali
soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione delle
opere e/o degli impianti in oggetto, abbiamo diritto di accesso
alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle
amministrazioni pubbliche.
Per quel che riguardava la VIA, la Dir. 2003/35/CE introduceva la
definizione di “pubblico” e “pubblico
interessato”; l’opportunità di un’altra
forma di valutazione in casi eccezionali di esenzione di progetti
specifici dalla procedura di VIA e relativa informazione del
pubblico; l’accesso, opportunità di partecipazione del
pubblico alle procedure decisionali, informativa al pubblico; gli
obblighi riguardanti l’impatto transfrontaliero; la procedura
di ricorso da parte del pubblico interessato.
In seguito alla delega conferita al Governo dalla Legge n.
308 del 2004 per il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della legislazione in materia ambientale,
viene emanato il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, che intraprendeva la
riorganizzazione della legislazione italiana in materia ambientale
e cercava di superare tutte le dissonanze con le direttive europee
pertinenti. Il testo è così suddiviso:
- Parte I - Disposizioni comuni e principi generali
- Parte II - procedure per la valutazione ambientale strategica
(VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per
l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- Parte III - difesa del suolo, lotta alla desertificazione,
tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse
idriche;
- Parte IV - gestione dei rifiuti e bonifiche;
- Parte V- tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in
atmosfera;
- Parte VI - danno ambientale.
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
(Testo Unico dell’Ambiente), nella sua Parte
II, così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008,
n.4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, in
S.O. n. 24 alla G.U. 29 gennaio 2008 n. 24) disciplina le
valutazioni ambientali maggiormente rilevanti: la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), la Valutazione dell’Impatto
Ambientale (VIA) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA), coordinandole tra loro.
Il D.Lgs n.4/2008 ha integrato la Parte I, II, III e IV del T.U.A.,
dando completa attuazione al recepimento di alcune Direttive
Europee e introducendo i principi fondamentali di: sviluppo
sostenibile; prevenzione e precauzione; “chi inquina
paga”; sussidiarietà; libero accesso alle informazioni
ambientali.
La Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come
modificata dal D.Lgs n.4/2008, stabilisce che le strategie di
sviluppo sostenibile definiscano il quadro di riferimento per le
valutazioni ambientali. Attraverso la partecipazione dei cittadini
e delle loro associazioni, queste strategie devono assicurare la
dissociazione tra la crescita economica ed il suo impatto
sull’ambiente, il rispetto delle condizioni di
stabilità ecologica, la salvaguardia della
biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali
connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali
presupposti necessari per la crescita della competitività e
dell’occupazione.
Le modifiche apportate al testo originario danno una risposta a
molte delle necessità procedurali e tecniche che erano state
evidenziate dalla relazione sull’andamento della VIA in
Europa del 2003.
Il processo di VIA si conclude con il provvedimento di valutazione
dell’impatto ambientale emesso dall’Autorità
Competente, obbligatorio, vincolante e sostitutivo di ogni altro
provvedimento in materia ambientale e di patrimonio culturale. Il
provvedimento di valutazione d’impatto ambientale fa luogo
dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), e comprende
le procedure di valutazione d’incidenza (VINC).
Il termine massimo per l’emissione del provvedimento di VIA
è fissato in 150 giorni (12 mesi per le opere
complesse).