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ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
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Industria, tecnologie, infrastrutture

Ultimo aggiornamento: 29/05/2008

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale europeo.
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008.
Nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore della Direttiva e la sua trasposizione a livello nazionale, alcune regioni hanno emanato disposizioni normative concernenti l’esercizio della VAS talvolta con norme dedicate al recepimento della direttiva comunitaria, in altri casi nell’ambito di norme sulla pianificazione territoriale o sulla VIA. Le regioni devono adeguare il proprio ordinamento alla nuova disposizione nazionale sulla VAS.

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del Decreto 4/08, “ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
L’autorità procedente, (la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma), contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione ambientale strategica che comprende:

  • lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
  • l’elaborazione del rapporto ambientale;
  • lo svolgimento di consultazioni;
  • la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
  • la decisione;
  • l’informazione della decisione;
  • il monitoraggio.

Per ciascuna delle componenti suddette della valutazione, nel Decreto sono stabilite le modalità di svolgimento, i contenuti, i Soggetti coinvolti.
La VAS si applica ai piani e ai programmi:

  • che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA;
  • per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

 
Per i piani e programmi che non rientrano nelle suddette categorie è prevista la VAS qualora l’autorità competente, ovvero la pubblica amministrazione cui compete l’elaborazione del parere motivato in sede di VAS, valuti (verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull’ambiente in base a specifici criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs 4/08.

Tra i piani e programmi oggetto di VAS obbligatoria rientrano i piani regionali riportati nella Tabella 1 seguente in cui si indicano anche le norme nazionali istitutive degli stessi. Essi costituiscono un insieme esemplificativo di piani soggetti a VAS, per i settori indicati, in quanto a livello locale il quadro pianificatorio e programmatico è caratterizzato da molteplici e diversificate tipologie di piani e programmi previsti da norme regionali e pertanto caratteristici delle specifiche realtà territoriali.

Tabella 1: Esemplificazione di piani regionali ai quali si applica la VAS istituiti dalle disposizioni legislative nazionali indicate

 

Settori  Denominazione del piano    Legge istitutiva  
Energetico Piano energetico regionale (ambientale) L. 10/1991 art. 5
Trasporti Piano regionale dei trasporti - D.Lgs. 422/1997 art.14
- D.P.R. 14/3/2001 All. PGTL punto 8.2
Rifiuti Piano regionale di gestione dei rifiuti - D.Lgs. 22/1997 art. 22 e smi
- D.Lgs. 152/2006 modificato e integrato con Dlgs 4/2008
Acque Piano di tutela delle acque (piano stralcio del PB)  - L. 183/1989 
- D.Lgs. 152/1999
- D.Lgs. 258/2000 
- D.Lgs. 152/2006 modificato e integrato con Dlgs 4/2008
Pianificazione territoriale o destinazione dei suoli Piano territoriale regionale (PTR) - L. 1150/42
Piani ambientali Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria - D.P.R. 203/1988
- D.Lgs. 351/1999
Piani ambientali Piano territoriale paesistico (PTP) - D.Lgs. 42/2004 art. 135


In sede statale, l’autorità competente per la VAS è il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esprime, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il parere motivato.
In sede regionale, autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

Presso il MATTM è stata istituita con DPR n. 90 del 14/05/2007 la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS che assicura al Ministero stesso il supporto tecnico-scientifico per l’attuazione di quanto stabilito nel Decreto 4/08.

L’applicazione del processo VAS attraverso le specifiche componenti del processo, quali la verifica di sostenibilità degli obiettivi di piano, l’analisi degli impatti ambientali significativi delle misure di piano, la costruzione e la valutazione delle ragionevoli alternative, la partecipazione al processo dei soggetti interessati e il monitoraggio delle performances ambientali del piano, rappresenta uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore per la definizione di indirizzi e scelte di pianificazione sostenibile.
In sostanza la VAS diventa per il piano/programma, elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio.

Gli elementi innovativi introdotti con la VAS e che influenzano sostanzialmente il modo di pianificare si possono ricondurre ai seguenti:

  • il criterio ampio di partecipazione, tutela degli interessi legittimi e trasparenza del processo decisionale, che si attua attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico che in qualche modo risulta interessato dall’iter decisionale. I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi. Questo processo di partecipazione crea i presupposti per il consenso da parte dei soggetti interessati e del pubblico sugli interventi da attuare sul territorio.
    Si segnalano inoltre le consultazioni transfrontaliere, previste qualora il piano o programma in fase di preparazione possa avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato lo richieda.
  • L’individuazione e la valutazione delle ragionevoli alternative del piano/programma (compresa l’alternativa “0” di non intervento) con lo scopo, tra l’altro, di fornire trasparenza al percorso decisionale che porta all’adozione delle misure da intraprendere. La valutazione delle alternative si avvale della costruzione degli scenari previsionali di intervento riguardanti l’evoluzione dello stato dell’ambiente conseguente l’attuazione delle diverse alternative e del confronto con lo scenario di riferimento (evoluzione probabile senza l’attuazione del piano). A supporto di tale fase, possono essere utilizzati strumenti di supporto alle decisioni qualitativi e/o quantitativi quali metodologie e tecniche di valutazione integrata, analisi multicriteria, modelli matematici e strumenti GIS.
  • Il monitoraggio che assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani, programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione del piano o programma e adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio deve essere effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali (D. Lgs 4/2008).