Ultimo aggiornamento: 24/08/2004
Emergenze Ambientali
Con la Legge n°225/1992,
istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile,
l’Italia ha organizzato le attività di Protezione
civile come “Servizio”, per tutelare l'integrità
della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da
catastrofi e da altri eventi calamitosi.
Il Servizio nazionale, affidato al coordinamento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, è composto dalle Amministrazioni
dello Stato centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province,
dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni
altra Istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale.
Il coordinamento e indirizzo per le attività di Previsione,
Prevenzione e Soccorso, nell’ambito del Servizio Nazionale,
riguarda le tipologie degli eventi secondo quanto previsto
dall’art.2 della Legge n°225/1992:
- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai
singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che
per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di
più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per
intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con
mezzi e poteri straordinari.
Anche l’APAT, in base al D.Lgs.300/1999
che l’ha istituita, è una Componente del
Servizio nazionale della Protezione civile ed è una
Struttura operativa che pertanto partecipa direttamente alla
redazione dei Programmi nazionali di previsione e prevenzione in
relazione alle varie ipotesi di rischio.
L’APAT, inoltre, fa parte del Comitato operativo della
Protezione civile, che assicura la direzione unitaria e il
coordinamento delle attività di emergenza (art.5 comma 3-ter
della L.401/2001),
ed ha le competenze tecnico-scientifico, autorizzative e di
supporto alle Autorità preposte, nel campo del rischio
industriale (D.Lgs. 334/99-Seveso II), del rischio nucleare (DPR
230/94), della protezione ambientale (L. 61/94) e della
riduzione del rischio idrogeologico (D.L. 180/98).
L'Agenzia coordina le attività di emergenza connesse
a:
- pianificazione e pronto intervento relative alle emergenze di
origine antropica (incidenti industriali, incidenti nucleari, siti
inquinati, ecc.) o naturale (terremoti, inondazioni, frane,
ecc.);
- rischio industriale;
- rischio nucleare;
- rischio naturale;
- rischio connesso alla presenza di siti/comparti ambientali
contaminati;
- valutazione del danno ambientale relativo alle emergenze di
origine antropica o naturale.