Ultimo aggiornamento: 12/05/2004
Monitoraggio e qualità delle Acque
Le attività di monitoraggio dei corpi idrici
rappresentano un efficace strumento per la conoscenza dello stato
dell'ambiente acquatico e un valido supporto alla pianificazione
territoriale ai fini del suo risanamento.
Con l'emanazione della normativa sulle acque (D.lgs. 152/99 e
s.m.i.), vengono richieste attività di monitoraggio
nei corpi idrici significativi al fine di stabilire lo stato
di qualità ambientale di ciascuno di essi. La conoscenza
dello stato dei corpi idrici permette la loro classificazione
e conseguentemente, se necessario, di pianificare il loro
risanamento al fine del raggiungimento degli obiettivi di
qualità ambientale. Oltre ai corpi idrici significativi sono
da monitorare tutti i corpi idrici che, per valori
naturalistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno
rilevante interesse ambientale e quelli che per essere molto
inquinati possono avere influenza negativa sui corpi idrici
significativi.
L'organizzazione del monitoraggio si articola su una fase
conoscitiva e su una fase a regime.
Per le acque superficiali, la fase conoscitiva ha lo scopo di
raccogliere tutte gli elementi biologici e idromorfologici per la
definizione dello stato ecologico e per la valutazione della
contaminazione da microinquinanti dei sedimenti e del biota, in
particolare per quanto riguarda le acque costiere, di transizione e
dei laghi. Per le acque sotterranee è previsto
preliminarmente, un inquadramento generale mediante un gruppo
ridotto di parametri chimici, fisici e microbiologici, al fine di
individuare le aree critiche o quelle naturalmente protette. I
punti d'acqua ritenuti significativi verranno monitorati e
classificati.
Nella fase a regime, per le acque superficiali, nel caso in cui
l'obiettivo sia raggiunto (buono ed elevato) sono previsti, una
riduzione dei parametri, della frequenza dei campionamenti e del
numero delle stazioni di rilevamento. Per le acque sotterranee, la
fase a regime, comprende il monitoraggio chimico e quantitativo.
Quest'ultimo deve essere realizzato dal gestore che deve rendere
disponibili i dati per l'autorità preposta al controllo.