Ultimo aggiornamento: 29/04/2004
I corpi idrici artificiali
In base alla normativa in vigore (D.
lgs. 152/99) i corpi idrici artificiali sono definiti come i
laghi artificiali o i serbatoi, se realizzati mediante manufatti di
sbarramento, e i canali artificiali (canali irrigui o scolanti,
industriali, navigabili, etc.) fatta esclusione dei canali
appositamente costruiti per l'allontanamento delle acque reflue
urbane ed industriali.
Sono considerati significativi tutti i canali
artificiali che restituiscano almeno in parte le
proprie acque in corpi idrici naturali superficiali e aventi
portata di esercizio di almeno 3 m3/s e i
serbatoi o i laghi
artificiali il cui bacino di alimentazione sia
interessato da attività antropiche che ne possano
compromettere la qualità e aventi superficie dello specchio
liquido almeno pari a 1 km2 o con volume di invaso
almeno pari a 5 milioni di m3. Tale superficie è
riferita al periodo di massimo invaso.