Ultimo aggiornamento: 12/05/2004
Programmi di monitoraggio
I programmi di monitoraggio dovranno essere elaborati sulla base
delle conoscenze dell'uso e della tipologia del tratto di corpo
idrico o tratto di costa interessati al fine di rappresentare
adeguatamente, le zone sottoposte a pressioni di
scarichi urbani e industriali, fonti d'immissione quali
porti, canali, fiumi, insediamenti costieri, e le zone scarsamente
sottoposte, a pressioni antropiche (corpo idrico di riferimento).
Essi dovranno fornire una panoramica coerente e complessiva dello
stato ecologico e chimico all'interno di ciascun bacino idrografico
e permettere la classificazione dei corpi idrici in cinque classi,
secondo le definizioni dettate dalla Direttiva.
Gli Stati membri dovranno fornire le mappe indicanti la rete di
monitoraggio delle acque superficiali nel piano di gestione dei
bacini idrografici. In base alla caratterizzazione dei corpi idrici
e alla valutazione dell'impatto svolte a norma della Direttiva per
i corpi idrici giudicati a rischio, cioè quelli per cui
tendenzialmente non si osserva una variazione dello stato di
qualità verso gli obiettivi ambientali di Buono stato,
è richiesto un programma di monitoraggio operativo di un
anno mirato agli elementi di qualità che assumono un valore
non adeguato. Infine nel caso di fenomeni di impatti non del tutto
chiari è richiesto un monitoraggio di indagine che
sarà la base di un successivo monitoraggio operativo.
Attualmente il d.lgs. 152/99 prevede solo il programma annuale di
monitoraggio di sorveglianza che è svolto su tutti i
parametri nel periodo che intercorre tra due piani di bacino ed
è orientato a verificare se le misure adottate consentono un
efficace avvicinamento agli obiettivi ambientali.
Le frequenze minime richieste per i programmi di monitoraggio dalla
direttiva possono essere così riassunte:
- elementi di qualità biologica da sei mesi a tre
anni;
- elementi di qualità idromorfologica, in continuo per i
fiumi, ogni mese per laghi e sei anni per tutti i corpi idrici
superficiali per i soli elementi morfologici;
- elementi di qualità fisico-chimica da un mese (sostanze
prioritarie pericolose) a tre mesi.
Quanto sopra esposto evidenzia la complessità del
processo messo in atto dalle innovazioni legislative in particolare
per gli aspetti metodologici che danno priorità al
monitoraggio degli elementi biologici e stabiliscono criteri severi
per la definizione di una rete di monitoraggio nazionale estesa a
tutte le diverse tipologie di corpi idrici. Ciò
richiederà uno sforzo organizzativo e di pianificazione non
indifferente e una migliore conoscenza delle realtà
territoriali e dello stato qualitativo e quantitativo delle
risorse.
Le Regioni e le Agenzie regionali per l'ambiente hanno già
avviato consistenti programmi d'adeguamento organizzativo,
metodologico e di formazione.