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Direttiva quadro sulle acque 2000-60-CE

Ultimo aggiornamento: 12/05/2004

Programmi di monitoraggio

I programmi di monitoraggio dovranno essere elaborati sulla base delle conoscenze dell'uso e della tipologia del tratto di corpo idrico o tratto di costa interessati al fine di rappresentare adeguatamente,  le zone sottoposte a pressioni di  scarichi urbani e industriali,  fonti d'immissione quali porti, canali, fiumi, insediamenti costieri, e le zone scarsamente sottoposte, a pressioni antropiche (corpo idrico di riferimento). Essi dovranno fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato ecologico e chimico all'interno di ciascun bacino idrografico e permettere la classificazione dei corpi idrici in cinque classi, secondo le definizioni dettate dalla Direttiva.
Gli Stati membri dovranno fornire le mappe indicanti la rete di monitoraggio delle acque superficiali nel piano di gestione dei bacini idrografici. In base alla caratterizzazione dei corpi idrici e alla valutazione dell'impatto svolte a norma della Direttiva per i corpi idrici giudicati a rischio, cioè quelli per cui tendenzialmente non si osserva una variazione  dello stato di qualità verso gli obiettivi ambientali di Buono stato, è richiesto un programma di monitoraggio operativo di un anno mirato agli elementi di qualità che assumono un valore non adeguato. Infine nel caso di fenomeni di impatti non del tutto chiari è richiesto un monitoraggio di indagine che sarà la base di un successivo monitoraggio operativo. Attualmente il d.lgs. 152/99 prevede solo il programma annuale di monitoraggio di sorveglianza che è svolto su tutti i parametri nel periodo che intercorre tra due piani di bacino ed è orientato a verificare se le misure adottate consentono un efficace avvicinamento agli obiettivi ambientali.
Le frequenze minime richieste per i programmi di monitoraggio dalla direttiva possono essere così riassunte:

  • elementi di qualità biologica da sei mesi a tre anni;
  • elementi di qualità idromorfologica, in continuo per i fiumi, ogni mese per laghi e sei anni per tutti i corpi idrici superficiali  per i soli elementi morfologici;
  • elementi di qualità fisico-chimica da un mese (sostanze prioritarie pericolose) a tre mesi.

Quanto sopra esposto evidenzia la complessità del processo messo in atto dalle innovazioni legislative in particolare per gli aspetti metodologici che danno priorità al monitoraggio degli elementi biologici e stabiliscono criteri severi per la definizione di una rete di monitoraggio nazionale estesa a tutte le diverse tipologie di corpi idrici. Ciò richiederà uno sforzo organizzativo e di pianificazione non indifferente e una migliore conoscenza delle realtà territoriali e dello stato qualitativo e quantitativo delle risorse.
Le Regioni e le Agenzie regionali per l'ambiente hanno già avviato consistenti programmi d'adeguamento organizzativo, metodologico e di formazione.