Ultimo aggiornamento: 12/05/2004
La nuova legislazione a tutela delle acque
Con l'emanazione del Decreto
legislativo 152/99 e della direttiva quadro sulle acque
2000/60/CE è stato fortemente modificato il quadro
legislativo di riferimento per le politiche di tutela e di uso
sostenibile delle risorse idriche.
Le due norme sono state sviluppate in parallelo e si basano sugli
stessi concetti e principi generali per cui si potrebbe affermare
che il decreto legislativo nazionale recepisce in anticipo buona
parte della direttiva la cui trasposizione a livello nazionale
è di prossima emanazione.
Scopo delle due norme è istituire un quadro condiviso a
livello europeo per l'attuazione di una politica sostenibile a
lungo termine di uso e di protezione per tutte le acque interne,
per le acque di transizione e per le acque marino costiere.
La gestione e i programmi di protezione delle risorse idriche sono
riferiti all'unità territoriale costituita dal bacino
idrografico o, nel caso della direttiva quadro, dal distretto
di bacini nel caso di bacini idrici di modeste dimensioni. In tal
senso anche le acque costiere sono inserite nel bacino o distretto
che determina le pressioni e gli impatti inquinanti sulle
stesse.
Sono definiti gli obiettivi ambientali per ogni tipologia di corpo
idrico che costituiscono gli obiettivi dei piani di bacino da
conseguire a scadenze prestabilite: tutti i corpi idrici
significativi devono raggiungere un buono stato ambientale entro il
2016. A tal fine è stato inserito il principio del
tendenziale recupero dei costi dei servizi idrici, già
introdotto in Italia con la legge 36/94, attivando l'analisi
economica degli usi della risorsa idrica e riprendendo il principio
"chi inquina paga". Entro il 2010 le politiche dei prezzi
dell'acqua dovranno:
- incentivare l'utente ad usare le risorse idriche, attivando
misure di risparmio e di riuso e a contribuire così alla
realizzazione degli obiettivi ambientali;
- adeguare il recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei
vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria,
famiglie e agricoltura sulla base dell'analisi economica di cui
all'allegato III e tenendo conto del principio "chi inquina
paga".
Gli Stati membri sono tenuti a riferire alla
comunità circa le azioni previste per il recupero dei costi
ed eventualmente delle motivazioni che non lo hanno
determinato.
Lo stato di qualità ambientale di ogni corpo idrico è
definito sulla base di elementi che tengono conto di tutte le
componenti che lo costituiscono e cioè degli 'ecosistemi
acquatici e terresti associati al corpo idrico, l'idromorfologia,
lo stato chimico fisico e biologico dell' acqua, dei sedimenti e
del biota.
Il monitoraggio dello stato ambientale dei corpi idrici è
sviluppato sia come strumento per la pianificazione delle risorse
sia come modo per verificare l'efficacia delle misure
adottate per raggiungere i suddetti obiettivi ambientali. Il
monitoraggio deve, in effetti, portare alla classificazione dei
corpi idrici in base al loro stato di qualità ambientale e
seguire l'evoluzione di questo stato fino al conseguimento di un
livello buono di qualità.
L'impostazione dei piani di bacino e di distretto e dei programmi
di misure per conseguire gli obiettivi ambientali tende ad una
sempre maggiore integrazione sia a livello nazionale sia
comunitario delle politiche ambientali di settore per garantire sul
lungo periodo una gestione sostenibile delle risorse idriche e una
tutela complessiva degli ecosistemi associati con tutte le
tipologie di corpi idrici.
Entro 13 anni, saranno abrogate le direttive relative alle acque
idonee alla vita dei pesci e molluschi e alla protezione dalle
sostanze pericolose delle acque sotterranee.
Inoltre, è stata emanata la decisione 2455/2001/CE con la
quale è stato aggiunto alla Direttiva l'allegato X che
riporta l'elenco delle 33 sostanze prioritarie pericolose in
materia di acque.