Ultimo aggiornamento: 15/11/2005
Diritto di accesso alle informazioni ambientali
Che cosa è il diritto di accesso
alle informazioni ambientali?
E' il diritto del pubblico garantito dal decreto legislativo del
19 agosto 2005, n. 195 in attuazione della direttiva comunitaria
2003/4/CEE, di accedere alle informazioni relative all'ambiente in
possesso delle Autorità Pubbliche. Per Autorità
Pubbliche devono intendersi non solo le Amministrazioni Pubbliche
statali, regionali e locali, ma anche le aziende autonome e
speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi,
nonché ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni
pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti
responsabilità amministrative sotto il controllo di un
organismo pubblico.
Cosa si intende per informazioni
ambientali?
E' qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva,
sonora, elettronica od in qualunque altra forma concernente
l’ambiente. A titolo puramente esemplificativo si indicano
quali informazioni ambientali tutte quelle riguardanti lo stato
delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del
territorio e degli spazi naturali, nonché le attività
o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali
componenti ambientali; lo stato della salute e sicurezza umana, le
relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale,
etc.
E' possibile accedere a qualsiasi tipo
di informazione?
No. L'accesso può essere differito, escluso o limitato
per i casi di cui all'art. 5 del decreto legislativo del 19 agosto
2005, n. 195.
Chi può accedere alle
informazioni ambientali?
Chiunque ne faccia richiesta ha diritto di accedere senza dover
dichiarare il proprio interesse.
Come si fa ad esercitare il diritto di
accesso alle informazioni ambientali
La richiesta di accesso può essere presentata anche in
forma scritta. A tal fine può essere utilizzato
l'apposito modulo. Nella richiesta deve indicarsi
specificamente l'informazione a cui si desidera accedere oppure gli
estremi del documento che la contiene e di cui si vuole prendere
visione o avere copia (ovvero gli elementi che consentano di
individuarlo); è necessario, inoltre, provare la propria
identità e gli eventuali poteri rappresentativi.
C'è un costo per ottenere le
informazioni ambientali?
La sola visione dei documenti che contengono le informazioni
ambientali è gratuita; se si desidera ottenere copia di tali
documenti occorre pagare il rimborso del costo di riproduzione, di
eventuali diritti di ricerca e visura e, nel caso di richiesta di
copia conforme all'originale, è dovuto anche il pagamento
dell'imposta di bollo. In taluni casi specifici, preventivamente
individuati, l’Amministrazione può applicare una
tariffa pubblica, calcolata sulla base del mercato, per rendere
disponibile l’informazione ambientale.
Entro quanto tempo l'Amministrazione
deve dare una risposta alla richiesta?
Di norma la risposta deve essere fornita entro trenta giorni a
decorrere dalla data di presentazione della richiesta.
Nell’ipotesi in cui l’entità e la
complessità della richiesta sono tali da non consentire di
soddisfarla entro trenta giorni, l’Amministrazione può
fornire la risposta al richiedente entro un termine più
lungo, pari a sessanta giorni. Trascorsi inutilmente detti termini
la richiesta si intende rifiutata.
Contro le determinazioni di una Amministrazione Statale centrale,
è possibile presentare istanza di riesame alla Commissione
per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e ricorso al T.A.R. entro
trenta giorni.
Come può intervenire la
Commissione sull’accesso qualora un richiedente a cui sia
stato negato l’accesso le sottoponga un’istanza di
riesame?
La Commissione per l’accesso entro trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza di riesame si pronuncia sulla
determinazione di diniego o di differimento all’accesso. Se
la Commissione non si pronuncia dinanzi a tale istanza, questa si
intende respinta. Se la Commissione invece ritiene illegittimi i
provvedimenti di diniego o differimento all’accesso, ne
informa il richiedente e l’Amministrazione interessata. Se
quest’ultima non emana un provvedimento confermativo del
diniego o del differimento entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione della Commissione l’accesso è
consentito.
La presentazione dell’istanza di
riesame alla Commissione per l’accesso esclude la
possibilità di presentare ricorso al TAR?
Assolutamente no, è possibile presentare prima
l’istanza di riesame e poi il ricorso giurisdizionale oppure
indifferentemente solo l’una o l’altro. Qualora il
richiedente si sia rivolto prima alla Commissione per
l’accesso, il termine per presentare ricorso al TAR decorre
dalla data del ricevimento da parte del richiedente
dell’esito della sua istanza alla Commissione stessa. La
decisione del TAR è impugnabile entro trenta giorni davanti
al Consiglio di Stato.