Ultimo aggiornamento: 15/11/2005
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Che cosa è il diritto di accesso
ai documenti amministrativi?
E' il diritto, introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n.241,
recentemente modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 e
ulteriormente disciplinato dalle norme di attuazione del
regolamento 27 giugno 1992, n.352, di poter visionare o avere copia
dei documenti della Pubblica Amministrazione. L'esame degli atti
è gratuito, mentre il rilascio di copia degli stessi
è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione, degli
eventuali diritti di ricerca e visura e, nel caso di richiesta di
copia conforme all'originale, è dovuto anche il pagamento
dell'imposta di bollo.
Chi può avvalersi del diritto di
accesso?
L'accesso ai documenti amministrativi è consentito a
chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) abbia un
interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Può accedervi, quindi, colui nei cui confronti il
provvedimento o l'atto amministrativo produce effetti, anche
indiretti, significativi da un punto di vista giuridico.
E’ possibile accedere a tutti i
documenti?
No, non è possibile accedere ai documenti che rientrano
in una delle categorie elencate dall'art. 24 della legge n.241/90,
come modificata dalla L. 15/2005, categorie che le singole
Amministrazioni individuano con appositi regolamenti.
Come deve essere formulata la domanda
di accesso?
La richiesta di accesso può essere presentata anche in
forma scritta, utilizzando l'
apposito modulo. Nella richiesta devono indicarsi gli estremi
del documento che si vuole consultare o di cui si vuole avere copia
(ovvero gli elementi che consentano di individuarlo); provare la
propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi;
indicare quale sia l'interesse personale e concreto collegato alla
richiesta.
Entro quale termine deve concludersi il
procedimento?
Il procedimento, se non diversamente stabilito dalla legge o
determinato espressamente dall'Amministrazione, deve concludersi
nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta, ovvero entro novanta giorni nel caso
di valutazioni tecniche da rilasciarsi ai sensi dell'art. 7 della
legge 241/90. Trascorso inutilmente detto termine la richiesta si
intende rifiutata.
Contro le determinazioni di un'Amministrazione Statale centrale,
è possibile presentare istanza di riesame alla Commissione
per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e ricorso al T.A.R. entro
trenta giorni.
Come può intervenire la
Commissione sull’accesso qualora un richiedente a cui sia
stato negato l’accesso le sottoponga un’istanza di
riesame?
La Commissione per l’accesso entro trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza di riesame si pronuncia sulla
determinazione di diniego o di differimento all’accesso. Se
la Commissione non si pronuncia dinanzi a tale istanza, questa si
intende respinta. Se la Commissione invece ritiene illegittimi i
provvedimenti di diniego o differimento all’accesso, ne
informa il richiedente e l’Amministrazione interessata. Se
quest’ultima non emana un provvedimento confermativo del
diniego o del differimento entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione della Commissione l’accesso è
consentito.
La presentazione dell’istanza di
riesame alla Commissione per l’accesso esclude la
possibilità di presentare ricorso al TAR?
Assolutamente no, è possibile presentare prima
l’istanza di riesame e poi il ricorso giurisdizionale oppure
indifferentemente solo l’una o l’altro. Qualora il
richiedente si sia rivolto prima alla Commissione per
l’accesso, il termine per presentare ricorso al TAR decorre
dalla data del ricevimento da parte del richiedente
dell’esito della sua istanza alla Commissione stessa. La
decisione del TAR è impugnabile entro trenta giorni davanti
al Consiglio di Stato.