Benvenuto nel sito ISPRA
-
ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
-

Sei in Home:


 

IPPC - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Ultimo aggiornamento: 21/11/2007

Informazioni su IPPC

Cosa fare se si rientra nel campo di applicazione

Se l’attività industriale rientra nel campo di applicazione della direttiva IPPC ( 96/61/CE) e del Decreto Legislativo 372 del 1999, il gestore dovrà far richiesta all’Autorità Competente per ottenere l’autorizzazione integrata ambientale.

L'autorità competente

Il decreto legislativo 372 del 1999 definisce l’autorità competente come:
“la medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o l'autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”.
L’autorità competente può dunque essere statale (ed in questo caso si tratta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio) ovvero regionale (in primis la Regione, ma molte amministrazioni regionali hanno delegato le Province al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale) in ragione del tipo di attività considerata.
Il comma 3 dell’articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n.289 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” ha chiarito quali sono le attività di competenza statale (intendendo che tutte le altre sono di competenza regionale):
“Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 …l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate”.
La stessa L.289/2002 rimanda ad un successivo atto la definizione delle autorità competenti in caso di attività con competenza diversa ma localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore:
“ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente”.

Il calendario per le autorizzazioni

Il decreto legislativo 372 del 1999 stabilisce che:
“… l'autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande. Tale calendario è pubblicato sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
I calendari dovevano essere emanati entro il 30 giugno 2002 ma, anche a causa del ritardo nell’emanazione delle linee guida nazionali per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, molti calendari non sono stati ancora emanati ed alcuni di quelli emanati sono stati sospesi. È importante contattare la propria autorità competente per avere informazioni sullo stato di emanazione dei calendari.

L’autorizzazione integrata ambientale (contenuto e procedura)

Il decreto legislativo 372 del 1999 stabilisce la natura ed il contenuto dell’autorizzazione integrata ambientale ed il procedimento per il suo rilascio:
“ … l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della Direttiva n. 96/82/CE … ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato al successivo articolo 5, nonché la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate …
…ai fini dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale … la domanda deve comunque descrivere: a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività, b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto, c) le fonti di emissione dell'impianto, d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto, e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente, f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle, g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto, h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, i) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3 …
…la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere del comma precedente …
…l'autorità competente comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241…
… l'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico …
… entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore nonché il luogo individuato … ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni … 
… entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda …
… l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali per l'esercizio degli impianti …
… acquisite le determinazioni delle predette amministrazioni e considerate le osservazioni di cui al comma 7, l'autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto. L'autorità competente può chiedere integrazione alla documentazione, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, i termini si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa …”.
… copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento deve essere messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 6 … ove l'autorità competente non provveda al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dal comma 9, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
… L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e suolo), nonché i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti…
… i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.
… l'autorità competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, e del decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo …
… l'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata …
… l'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto. Le disposizioni di cui al successivo articolo 8 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti assoggettati alla direttiva n. 96/82 CE, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti stabilite dalla autorità competente ai sensi della normativa di recepimento di detta direttiva, sono riportate nell'autorizzazione integrata ambientale…
… l'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente …”.

Le linee guida nazionali per l’individuazione delle migliori tecniche disponibili (MTD)

Il decreto legislativo 372 del 1999 stabilisce che:
“ … con decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I. Con la stessa procedura si provvede al loro successivo aggiornamento anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 11, comma 4. Con decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, è istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al fine di fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida, una commissione composta da esperti della materia, alla quale partecipano, anche a titolo consultivo, i rappresentanti di interessi industriali ed ambientali …”.
Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio , di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della Salute, in data 19 novembre 2002, e con successivo decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 15 aprile 2003, è stata istituita e nominata la Commissione Nazionale ex art. 3, comma 2, del decreto legislativo 372/99, per la redazione delle linee guida.
La Commissione ha istituito a sua volta numerosi gruppi tecnici ristretti (GTR), composti da rappresentanti dei ministeri interessati e degli interessi industriali, ed ha incaricato i GTR di predisporre una proposta di documento di riferimento per l’individuazione delle MTD in ciascuno dei settori produttivi ritenuti al momento prioritari. I GTR stanno completando il loro lavoro e l’emanazione delle linee guida nazionali è prevista a breve.