Ultimo aggiornamento: 21/11/2007
Informazioni su IPPC
Cosa fare se si rientra nel
campo di applicazione
Se l’attività industriale rientra nel campo di
applicazione della direttiva IPPC (
96/61/CE) e del Decreto
Legislativo 372 del 1999, il gestore dovrà far
richiesta all’Autorità Competente per ottenere
l’autorizzazione integrata ambientale.
L'autorità
competente
Il decreto legislativo 372 del 1999 definisce
l’autorità competente come:
“la medesima autorità statale competente al rilascio
del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi
della vigente normativa o l'autorità individuata dalla
regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale”.
L’autorità competente può dunque essere statale
(ed in questo caso si tratta del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio) ovvero regionale (in primis la
Regione, ma molte amministrazioni regionali hanno delegato le
Province al rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale) in ragione del tipo di attività considerata.
Il comma 3 dell’articolo 77 della legge 27 dicembre
2002, n.289 recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)” ha chiarito quali sono le
attività di competenza statale (intendendo che tutte le
altre sono di competenza regionale):
“Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale
tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova
realizzazione, relativi alle attività industriali di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie
elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio,
del 24 settembre 1996 …l'autorizzazione di cui al comma 3
è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentite le regioni interessate”.
La stessa L.289/2002 rimanda ad un successivo atto la definizione
delle autorità competenti in caso di attività con
competenza diversa ma localizzate sullo stesso sito e gestite dal
medesimo gestore:
“ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono
disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui
più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso
sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale da rilasciare da più di una
autorità competente”.
Il calendario per le
autorizzazioni
Il decreto legislativo 372 del 1999 stabilisce che:
“… l'autorità competente stabilisce il
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande. Tale
calendario è pubblicato sull'organo ufficiale regionale o,
nel caso di impianti che ricadono nell'ambito della competenza
dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana”.
I calendari dovevano essere emanati entro il 30 giugno 2002 ma,
anche a causa del ritardo nell’emanazione delle linee guida
nazionali per il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale, molti calendari non sono stati ancora emanati ed alcuni
di quelli emanati sono stati sospesi. È importante
contattare la propria autorità competente per avere
informazioni sullo stato di emanazione dei calendari.
L’autorizzazione
integrata ambientale (contenuto e procedura)
Il decreto legislativo 372 del 1999 stabilisce la natura ed il
contenuto dell’autorizzazione integrata ambientale ed il
procedimento per il suo rilascio:
“ … l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata
ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni
altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia
ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative
norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione
della
Direttiva n. 96/82/CE … ogni autorizzazione integrata
ambientale concessa deve includere le modalità previste per
la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente
decreto, secondo quanto indicato al successivo articolo 5,
nonché la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007,
entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate
…
…ai fini dell'adeguamento del funzionamento degli impianti
esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale … la
domanda deve comunque descrivere: a) l'impianto, il tipo e la
portata delle sue attività, b) le materie prime e
ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto,
c) le fonti di emissione dell'impianto, d) lo stato del sito di
ubicazione dell'impianto, e) il tipo e l'entità delle
emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché
un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni
sull'ambiente, f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in
uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle, g)
le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti
dall'impianto, h) le misure previste per controllare le emissioni
nell'ambiente, i) le altre misure previste per ottemperare ai
principi di cui all'articolo 3 …
…la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve
contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle
lettere del comma precedente …
…l'autorità competente comunica al gestore la data di
avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241…
… l'autorità competente individua gli uffici presso i
quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il
procedimento, al fine della consultazione del pubblico …
… entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione il
gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un
quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a
diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito
della competenza dello Stato, di un annuncio contenente
l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo
del gestore nonché il luogo individuato … ove
è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni …
… entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5,
i soggetti interessati possono presentare in forma scritta,
all'autorità competente, osservazioni sulla domanda
…
… l'autorità competente, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita
conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, alla quale invita le
amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali
per l'esercizio degli impianti …
… acquisite le determinazioni delle predette amministrazioni
e considerate le osservazioni di cui al comma 7, l'autorità
competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla
presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le
condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai
requisiti previsti nel presente decreto. L'autorità
competente può chiedere integrazione alla documentazione,
indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la
presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, i
termini si intendono sospesi fino alla presentazione della
documentazione integrativa …”.
… copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di
qualsiasi suo successivo aggiornamento deve essere messa a
disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 6
… ove l'autorità competente non provveda al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti
dal comma 9, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
… L'autorizzazione integrata ambientale deve includere
valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in
particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere
emesse dall'impianto interessato in quantità significativa,
in considerazione della loro natura, e delle loro
potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un
elemento ambientale all'altro (acqua, aria e suolo), nonché
i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della
vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori
limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non
possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla
vigente normativa nazionale o regionale. Se necessario,
l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori
disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti
prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento
acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere
integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche
equivalenti…
… i valori limite di emissione, i parametri e le misure
tecniche equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori
tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o
una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche
tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione
geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i
casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le
frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione
dell'ambiente nel suo insieme.
… l'autorità competente rilascia l'autorizzazione nel
rispetto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, e del
decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo …
… l'autorizzazione integrata ambientale contiene gli
opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano
la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la
relativa procedura di valutazione, in conformità a quanto
disposto dalla vigente normativa in materia ambientale,
nonché l'obbligo di comunicare all'autorità
competente i dati necessari per verificarne la conformità
alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata …
… l'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure
relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in
particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le
emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto
definitivo dell'impianto. Le disposizioni di cui al successivo
articolo 8 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare
la funzionalità degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti
assoggettati alla direttiva n. 96/82 CE, le prescrizioni ai fini
della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti stabilite dalla autorità competente ai sensi della
normativa di recepimento di detta direttiva, sono riportate
nell'autorizzazione integrata ambientale…
… l'autorizzazione integrata ambientale può contenere
altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate
opportune dall'autorità competente …”.
Le linee guida nazionali per
l’individuazione delle migliori tecniche disponibili
(MTD)
Il decreto legislativo 372 del 1999 stabilisce che:
“ … con decreto dei Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, sentita la conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, sono emanate le
linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato
I. Con la stessa procedura si provvede al loro successivo
aggiornamento anche sulla base dello scambio di informazioni di cui
all'articolo 11, comma 4. Con decreto dei Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, è istituita, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, al fine di fornire il supporto tecnico per la
definizione delle linee guida, una commissione composta da esperti
della materia, alla quale partecipano, anche a titolo consultivo, i
rappresentanti di interessi industriali ed ambientali
…”.
Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio , di concerto con il Ministro delle attività
produttive e con il Ministro della Salute, in data 19 novembre
2002, e con successivo decreto del Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, in data 15 aprile 2003, è stata
istituita e nominata la Commissione Nazionale ex art. 3, comma 2,
del decreto legislativo 372/99, per la redazione delle linee
guida.
La Commissione ha istituito a sua volta numerosi gruppi tecnici
ristretti (GTR), composti da rappresentanti dei ministeri
interessati e degli interessi industriali, ed ha incaricato i GTR
di predisporre una proposta di documento di riferimento per
l’individuazione delle MTD in ciascuno dei settori produttivi
ritenuti al momento prioritari. I GTR stanno completando il loro
lavoro e l’emanazione delle linee guida nazionali è
prevista a breve.