Ultimo aggiornamento: 20/11/2007
IPPC nell'Unione Europea
UFFICIO EUROPEO IPPC DI
BRUXELLES
La Direzione
Generale Ambiente dell'Unione Europea (UE) ha la
responsabilità degli atti amministrativi per
l’attuazione della
Direttiva IPPC (Direttiva 96/61/CE). La Direzione Generale
Ambiente coordina, inoltre, un gruppo di consultazione di esperti
degli Stati Membri dell’Unione detto IPPC Expert Group.
UFFICIO EUROPEO IPPC DI
SIVIGLIA
Tutti gli impianti che ricadono nell'ambito definito
dall'allegato I della direttiva IPPC dovranno essere autorizzati
entro ottobre 2007 e dunque per ogni impianto dovranno essere
fissati i valori limite di emissione basati sulla individuazione di
standard tecnologici e gestionali, vale a dire rispondenti
all'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (Best Available
Techniques, BAT).
I criteri di riferimento che devono essere tenuti in
considerazione, in generale o nei casi specifici, quando si
effettua la valutazione delle migliori tecniche disponibili,
tenendo nella dovuta evidenza anche i probabili costi e benefici ed
i principi di precauzione e prevenzione, sono molto generali e, per
una più efficace applicazione, necessitano di ulteriori
approfondimenti di carattere tecnico, economico e procedurale,
nonché dello sviluppo di un approccio gerarchico,
soprattutto per i casi più complessi.
Per tale motivo, e per favorire lo scambio di informazioni,
l'Unione Europea si è attrezzata per migliorare l'attuazione
della direttiva IPPC creando un apposito ufficio, operante presso
il centro comunitario di ricerca di Siviglia. Tale
ufficio coordina una serie di gruppi tecnici, ai quali partecipano
delegati italiani sotto il coordinamento del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che sono incaricati
della redazione di documenti di riferimento per l'individuazione
delle migliori tecniche, i cosiddetti BAT reference documents
(BRefs).
Il riferimento istituzionale per la costituzione
dell'ufficio IPPC è contenuto nella
stessa direttiva, nel comma 2 dell'articolo 16 (scambio di
informazioni) che dice: "… la Commissione organizza lo
scambio di informazioni tra gli Stati membri e le industrie
interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative
prescrizioni in materia di controllo e i relativi sviluppi. La
Commissione pubblica ogni tre anni i risultati degli scambi di
informazioni …".
Il decreto
legislativo 372/99 illustra meglio l'applicazione nazionale
del principio dello scambio di informazioni nel comma 4
dell'articolo 11 che riporta " … Il Ministero
dell'Ambiente, di intesa con il Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, con il Ministero della
Sanità e con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
anche avvalendosi della commissione di cui all'articolo 3, comma
2, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo
scambio di informazioni organizzato dalla Commissione Europea
relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro
sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di
controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio
di informazioni …".
LA RETE COMUNITARIA
IMPEL
All’interno dell'Unione Europea opera una rete di
amministrazioni ed agenzie ambientali degli Stati membri
detta IMPEL (Implementation and Enforcement of Environmental
Law).
Tale rete opera per progetti, la cui descrizione è
disponibile sul sito IMPEL, ed
ha prodotto numerosi documenti di interesse per
l’attuazione della Direttiva IPPC.