Ultimo aggiornamento: 21/11/2007
Il formulario per le autorità competenti
Formulario per la Comunicazione IPPC ai sensi del
Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del 29 maggio 2003
L'articolo 16, punto 3, della
Direttiva 96/61/CE prevede che:
"le relazioni sull'applicazione della presente direttiva e
sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di
protezione dell'ambiente sono redatte a norma degli articoli 5 e 6
della direttiva 91/692/CEE. La prima relazione comprenderà
il triennio successivo alla data di messa in applicazione di cui
all'articolo 21 della presente direttiva. La Commissione presenta
detta relazione al Consiglio, corredata se del caso di
proposte."
La decisione della Commissione Europea del 31 maggio 1999,
concernente il questionario relativo alla Direttiva 96/61/CE in
materia di prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento
(IPPC), prevede che si debbano:
"Fornire i dati rappresentativi disponibili riguardanti i
valori limite per ciascuna categoria di attività di cui
all'Allegato 1 e, se opportuno, le migliori tecniche disponibili
dalle quali tali valori sono derivati. Descrivere come tali dati
sono stati scelti e raccolti.
La Commissione può, prima o durante il periodo del rapporto,
suggerire guide per rispondere a questa domanda, per alcuni
settori, in particolare sulla base delle informazioni pubblicate in
relazione all'articolo 16, punto 2. In mancanza di tale guida, i
dati possono essere espressi ad esempio come campo di valori
limite."
Nel 2001, gli Stati membri inviarono alla Commissione un primo
rapporto con i dati rappresentativi disponibili riguardanti i
valori limite di emissione per le specifiche categorie
dell'Allegato 1 alla direttiva 96/61/CE.
Il 31 gennaio 2003 l'IPPC Experts Group (IEG) ha discusso l'
aggiornamento del rapporto sui valori limite di emissione e
conseguentemente ha approvato un nuovo documento contenente le
linee guida per la comunicazione da parte degli Stati Membri.
Il decreto
legislativo 372/99 prevede (art. 11 - Scambio di informazioni)
che:
"Le autorità competenti trasmettono al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ogni tre anni, entro il
30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente
decreto, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati
agli impianti di cui all'allegato I e alle migliori tecniche
disponibili su cui detti valori si basano, sulla base di un
apposito formulario, stabilito con Decreto del Ministro stesso,
conforme a quanto stabilito dalla Commissione europea. La prima
comunicazione deve pervenire entro tredici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio provvede
all'invio delle informazioni di cui al comma 1 alla Commissione
europea, ogni tre anni e per la prima volta entro un termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto."
In data 1° ottobre 2003 è stato pubblicato sulla
gazzetta ufficiale n. 228 il decreto del Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio del 29 maggio 2003 "Approvazione del
formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del
decreto legislativo n. 372/1999, recante attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento".
Seguono il testo del decreto e la guida (in italiano) per la
compilazione del formulario.