Benvenuto nel sito ISPRA
-
ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
-

Sei in Home:


 

IPPC - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Ultimo aggiornamento: 21/11/2007

Il formulario per le autorità competenti

Formulario per la Comunicazione IPPC ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 maggio 2003

L'articolo 16, punto 3, della Direttiva 96/61/CE prevede che:
"le relazioni sull'applicazione della presente direttiva e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente sono redatte a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE. La prima relazione comprenderà il triennio successivo alla data di messa in applicazione di cui all'articolo 21 della presente direttiva. La Commissione presenta detta relazione al Consiglio, corredata se del caso di proposte."

La decisione della Commissione Europea del 31 maggio 1999, concernente il questionario relativo alla Direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento (IPPC), prevede che si debbano:
"Fornire i dati rappresentativi disponibili riguardanti i valori limite per ciascuna categoria di attività di cui all'Allegato 1 e, se opportuno, le migliori tecniche disponibili dalle quali tali valori sono derivati. Descrivere come tali dati sono stati scelti e raccolti.
La Commissione può, prima o durante il periodo del rapporto, suggerire guide per rispondere a questa domanda, per alcuni settori, in particolare sulla base delle informazioni pubblicate in relazione all'articolo 16, punto 2. In mancanza di tale guida, i dati possono essere espressi ad esempio come campo di valori limite
."

Nel 2001, gli Stati membri inviarono alla Commissione un primo rapporto con i dati rappresentativi disponibili riguardanti i valori limite di emissione per le specifiche categorie dell'Allegato 1 alla direttiva 96/61/CE.
Il 31 gennaio 2003 l'IPPC Experts Group (IEG) ha discusso l' aggiornamento del rapporto sui valori limite di emissione e conseguentemente ha approvato un nuovo documento contenente le linee guida per la comunicazione da parte degli Stati Membri.
Il decreto legislativo 372/99 prevede (art. 11 - Scambio di informazioni) che:
"Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente decreto, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato I e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base di un apposito formulario, stabilito con Decreto del Ministro stesso, conforme a quanto stabilito dalla Commissione europea. La prima comunicazione deve pervenire entro tredici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio provvede all'invio delle informazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea, ogni tre anni e per la prima volta entro un termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
."

In data 1° ottobre 2003 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 228 il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 maggio 2003 "Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 372/1999, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".
Seguono il testo del decreto e la guida (in italiano) per la compilazione del formulario.