Ultimo aggiornamento: 08/11/2004
Campo di applicazione
Verificate se la vostra
attività rientra nel campo di applicazione
dell’IPPC
Il Decreto
Legislativo 4 agosto 1999, n.372 disciplina il
rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale per gli impianti industriali esistenti che
siano compresi nelle categorie di attività di cui
all'Allegato I al suddetto decreto, di cui riportiamo il
contenuto qui di seguito.
Categorie di attività previste nell'allegato I al
D.Lgs.372/99.
1. Attivita' energetiche.
1.1. Impianti di combustione con una potenza termica di combustione
di oltre 50 MW(1).
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazionc e liquefazione del carbone.
(1) I requisiti di cui alla direttiva n. 88/609/CEE per gli
impianti esistenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre
2003.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali
metallici compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita'
superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 tonnellate
di acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50
kilojoule per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore
a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo
all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di
recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di
fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il
cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le
vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume
superiore a 30 m(elevato a)3 .
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1.
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al
giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al
giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla
fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli
destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita' di
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,
piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di
oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita' di forno
superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a
300 kg/m(elevato a)3.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si intende
per produzione la produzione su scala industriale mediante
trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di
cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici
organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,
alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine,
epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti
nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a
base di cellulosa);
i) gomme sintetiche(1);
j) sostanze coloranti e pigmenti(1);
k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici
inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi
di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico,
acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi
solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio,
idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di
potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali
carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base
di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o
composti).
4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi.
4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico
per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
(1) Rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee 30 maggio 2002 n. L 140
5. Gestione dei rifiuti.
Salvi l'art. 11
della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n.
91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti
pericolosi (1).
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti
pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della
direttiva n. 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B
(operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE
e nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975,
concernente l'eliminazione degli oli usati (2), con capacita' di
oltre 10 tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti
nella direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989,
concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato
dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (3), e nella
direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989,
concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato
dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (4), con una
capacita' superiore a 3 tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti non
pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n.
75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita' superiore a 50
tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con
una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione
delle discariche per i rifiuti inerti.
(1) Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20.
Direttiva modificata dalla direttiva n. 94/31/CE (Gazzetta
Ufficiale n. L 168 del 2 luglio 1994, pag. 28).
(2) Gazzetta Ufficiale n. L 194 del 25 luglio 1975, pag. 23.
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva n. 91/692/CEE
(Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 48).
(3) Gazzetta Ufficiale n. L 163 del 14 giugno 1989, pag. 32.
(4) Gazzetta Ufficiale n. L 203 del 15 luglio 1989, pag. 50.
materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti
finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base
trimestrale).
6. Altre attivita'.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie
fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20
tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio,
imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili
la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al
giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di
trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto
finito.
6.4. a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di
oltre 50 tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di
prodotti alimentari a partire da:
materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di
produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di
latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su
base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di
residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con
piu' di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti
scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti
o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per
apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare,
incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di
consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate
all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o
grafite per uso elettrico mediante combustione o
grafitizzazione.
All'inizio dell'allegato al decreto viene inoltre specificato
che "1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la
ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e
processi non rientrano nel presente decreto. 2. I valori limite
riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacita' di
produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere
varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso impianto
o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali
attivita'."
Nel caso di dubbi sull'applicazione delle categorie e delle
soglie sopra riportate, è possibile consultare
anche la circolare 13 luglio
2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
dal titolo “Circolare interpretativa in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare
riferimento all'allegato I”.