Ultimo aggiornamento: 20/11/2007
Accesso alle informazioni da parte del pubblico
La
Direttiva IPPC (Direttiva 96/61/CE) ed il Decreto
Legislativo 372/99 stabiliscono che il pubblico debba
avere accesso a:
- domande di autorizzazione integrata ambientale (è
possibile prendere visione delle domande presso un apposito ufficio
individuato dall’autorità competente; per informazioni
sull’autorità competente consultare la
pagina “Informazioni alle industrie”);
- autorizzazioni medesime (è possibile visionare le
autorizzazioni presso un apposito ufficio individuato
dall’autorità competente);
- relazioni sui controlli e le ispezioni negli impianti (le
relazioni possono essere consultate presso un apposito ufficio
individuato dall’autorità competente);
- inventari integrati delle emissioni (in Italia denominato
INES).
In aggiunta a quanto sopra elencato ci sono i documenti
comunitari denominati BRef disponibili pubblicamente sul
sito di Siviglia.
La partecipazione attiva del pubblico è fondamentale per il
completamento del processo di riforma delle autorizzazioni che
l'IPPC ha avviato.
La Direttiva
2003/35/CE ha emendato la Direttiva IPPC rafforzando
ulteriormente i diritti del pubblico nel contesto dei processi
autorizzativi.
Inoltre la Commissione ha reso pubblica una
comunicazione al Consiglio ed al Parlamento Europeo sui
progressi nell'attuazione della Direttiva IPPC.