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Modulistica e Software

Obblighi di informazione ai sensi della Legge 4 agosto 1984 n. 464

Con la Legge del 4 agosto 1984 n. 464, viene fatto obbligo di comunicare (Art. 1) al Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del Suolo (ISPRA) le informazioni relative a studi o indagini nel sottosuolo nazionale, per scopi di ricerca idrica o per opere di ingegneria civile. Tali informazioni riguardano in particolare le indagini a mezzo di perforazioni e rilievi geofisici spinti a profondità maggiori di 30 metri dal piano campagna e, nel caso delle gallerie, maggiori di 200 metri di lunghezza.

Ai sensi della suddetta Legge (Art. 2) il Servizio Geologico ha la facoltà di “richiedere la documentazione" e di "eseguire gli opportuni sopralluoghi per avere diretta cognizione dei fenomeni naturali osservabili nel corso dell’esecuzione degli studi e delle indagini”, anche per questo motivo si devono preventivamente comunicare le indagini o gli studi da eseguire (indicando la loro localizzazione su carta) e successivamente (entro 30 giorni dalla fine indagine) la conclusione delle indagini stesse riportando altresì i “risultati geologici e geofisici acquisiti”.

La mancata trasmissione della documentazione di cui all'Art. 1 e di quanto richiesto all'Art. 2 è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28 (Art. 3). I responsabili, in solido, circa gli adempimenti tecnici ed amministrativi, sono l'Esecutore dei lavori con il Titolare dell'indagine.

La legge è stata istituita principalmente al fine di raccogliere e conservare elementi di conoscenza sulla struttura geologica, idrogeologica e geofisica del sottosuolo nazionale. Si ricorda a questo proposito che, tra i principali compiti istituzionali del Servizio Geologico d’Italia, vi è la produzione della cartografia geologica ufficiale d’Italia.
L’Ente svolge l’attività di archiviazione informatica di dati relativi alle denunce pervenute a partire dall’epoca dell’entrata in vigore della norma. Il criterio di ordinamento ed archiviazione dei dati adottato, riflette la necessità di interpretare al meglio lo spirito della Legge, rendendo il patrimonio di informazioni tecniche cumulato negli anni fruibile per la realizzazione di GIS ed elaborazioni da parte dei tecnici del Servizio Geologico d’Italia.

Modalità di comunicazione

La trasmissione della documentazione deve avvenire mediante una comunicazione preventiva di inizio indagine e successivamente una comunicazione definitiva di fine indagine (o sospensione).
Con la comunicazione di inizio indagine, trasmessa prima dell'inizio dei lavori (o comunque prima del superamento delle dimensioni indicate all'Art. 1), gli interessati sono tutelati rispetto ad eventuali controlli o accertamenti di osservanza effettuabili nel corso dei lavori da parte degli organi di vigilanza o dalle Amministrazioni locali.

Per quanto riguarda l’invio delle comunicazioni relative a indagini eseguite a mezzo di perforazioni:

  • pozzi per acqua adibiti a qualunque uso (compreso domestico e termale);
  • pozzi geotermici;
  • pozzi drenanti;
  • piezometri;
  • sondaggi meccanici;
  • sonde geotermiche verticali (SGV);
  • palificazioni;
  • ecc.

il mittente è tenuto a comunicare le informazioni mediante la compilazione dei “Moduli legge 464-84” (scaricabili nella pagina  “Istruzioni per l’invio”).

Per quanto riguarda l’invio delle comunicazioni relative a:

  • scavi;
  • rilievi geofisici (prospezioni sismiche, geoelettriche, magnetometriche, gravimetriche, ecc.);
  • scavi in galleria con sviluppo orizzontale maggiore a 200 metri di lunghezza

è sufficiente comunicare preventivamente l’inizio delle indagini (con allegato uno stralcio cartografico base I.G.M. in scala 1:25.000 con indicazione dell’area di intervento) e successivamente "una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti".