Obblighi di informazione ai sensi della Legge 4 agosto 1984 n.
464
Con la Legge del 4 agosto 1984
n. 464, viene fatto obbligo di comunicare (Art. 1) al Servizio
Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del Suolo
(ISPRA) le informazioni relative a studi o indagini nel
sottosuolo nazionale, per scopi di ricerca idrica o per opere di
ingegneria civile. Tali informazioni riguardano in particolare le
indagini a mezzo di perforazioni e rilievi geofisici spinti a
profondità maggiori di 30 metri dal piano campagna e,
nel caso delle gallerie, maggiori di 200 metri di lunghezza.
Ai sensi della suddetta Legge (Art. 2) il Servizio
Geologico ha la facoltà di “richiedere la
documentazione" e di "eseguire gli opportuni sopralluoghi
per avere diretta cognizione dei fenomeni naturali osservabili nel
corso dell’esecuzione degli studi e delle
indagini”, anche per questo motivo si devono
preventivamente comunicare le indagini o gli studi da eseguire
(indicando la loro localizzazione su carta) e successivamente
(entro 30 giorni dalla fine indagine) la conclusione delle indagini
stesse riportando altresì i “risultati geologici e
geofisici acquisiti”.
La mancata trasmissione della documentazione di cui all'Art. 1 e
di quanto richiesto all'Art. 2 è sanzionabile con ammenda da
€ 258,23 a € 2.582,28 (Art. 3). I responsabili, in
solido, circa gli adempimenti tecnici ed amministrativi, sono
l'Esecutore dei lavori con il Titolare dell'indagine.
La legge è stata istituita principalmente al fine di
raccogliere e conservare elementi di conoscenza sulla struttura
geologica, idrogeologica e geofisica del sottosuolo nazionale. Si
ricorda a questo proposito che, tra i principali compiti
istituzionali del Servizio Geologico d’Italia, vi è la
produzione della cartografia geologica ufficiale
d’Italia.
L’Ente svolge l’attività di archiviazione
informatica di dati relativi alle denunce pervenute a partire
dall’epoca dell’entrata in vigore della norma. Il
criterio di ordinamento ed archiviazione dei dati adottato,
riflette la necessità di interpretare al meglio lo spirito
della Legge, rendendo il patrimonio di informazioni tecniche
cumulato negli anni fruibile per la realizzazione di GIS ed
elaborazioni da parte dei tecnici del Servizio Geologico
d’Italia.
Modalità di comunicazione
La trasmissione della documentazione deve avvenire mediante una
comunicazione preventiva di inizio indagine e successivamente una
comunicazione definitiva di fine indagine (o sospensione).
Con la comunicazione di inizio indagine, trasmessa prima
dell'inizio dei lavori (o comunque prima del superamento delle
dimensioni indicate all'Art. 1), gli interessati sono tutelati
rispetto ad eventuali controlli o accertamenti di osservanza
effettuabili nel corso dei lavori da parte degli organi di
vigilanza o dalle Amministrazioni locali.
Per quanto riguarda l’invio delle comunicazioni relative a
indagini eseguite a mezzo di perforazioni:
- pozzi per acqua adibiti a qualunque uso (compreso domestico e
termale);
- pozzi geotermici;
- pozzi drenanti;
- piezometri;
- sondaggi meccanici;
- sonde geotermiche verticali (SGV);
- palificazioni;
- ecc.
il mittente è tenuto a comunicare le informazioni
mediante la compilazione dei “Moduli legge 464-84”
(scaricabili nella pagina
“Istruzioni per l’invio”).
Per quanto riguarda l’invio delle comunicazioni relative
a:
- scavi;
- rilievi geofisici (prospezioni sismiche, geoelettriche,
magnetometriche, gravimetriche, ecc.);
- scavi in galleria con sviluppo orizzontale maggiore a 200 metri
di lunghezza
è sufficiente comunicare preventivamente l’inizio
delle indagini (con allegato uno stralcio cartografico base I.G.M.
in scala 1:25.000 con indicazione dell’area di intervento) e
successivamente "una dettagliata relazione, corredata dalla
relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici
acquisiti".