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Organizzazioni Ambientali
Ultimo aggiornamento: 08/01/2004
Riconoscimento ex art.13 L.349/86 di associazioni
ambientaliste
Il riconoscimento, effettuato dal Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio ex Art.13 L.349/86, comporta la
possibilità di:
- "denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a
conoscenza" e di "intervenire nei giudizi per danno ambientale e
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l'annullamento di atti illegittimi", come stabilito dall'art.18,
IV° e V° comma, della L.349/86;
- poter partecipare, tramite propri rappresentanti,
all'attività di alcuni organismi istituzionali ai sensi
della L.157/92, come ad es. agli ambiti territoriali di caccia
(ATC), ai comprensori alpini (CA) ed agli Enti Parco; vengono
inoltre consultate, con parere non vincolante e in modo non
esclusivo rispetto alle associazioni non riconosciute, dai Comuni
prima della votazione degli ex Piani Regolatori, del Piano Urbano
per il Traffico ed a livello regionale per i Piani Territoriali
della Costa;
- essere scelte tra quelle associazioni riconosciute che
faranno parte, triennalmente, del "Consiglio Nazionale per
l'Ambiente", all'interno del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio.
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