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Organizzazioni Ambientali

Ultimo aggiornamento: 08/01/2004

Riconoscimento ex art.13 L.349/86 di associazioni ambientaliste

Il riconoscimento, effettuato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ex Art.13 L.349/86, comporta la possibilità di:

  • "denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza" e di "intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi", come stabilito dall'art.18, IV° e V° comma, della L.349/86;
  • poter partecipare, tramite propri rappresentanti, all'attività di alcuni organismi istituzionali ai sensi della L.157/92, come ad es. agli ambiti territoriali di caccia (ATC), ai comprensori alpini (CA) ed agli Enti Parco; vengono inoltre consultate, con parere non vincolante e in modo non esclusivo rispetto alle associazioni non riconosciute, dai Comuni prima della votazione degli ex Piani Regolatori, del Piano Urbano per il Traffico ed a livello regionale per i Piani Territoriali della Costa;
  • essere scelte tra quelle associazioni riconosciute che faranno parte, triennalmente, del "Consiglio Nazionale per l'Ambiente", all'interno del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.