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L'Ambiente in Italia

Ultimo aggiornamento: 25/11/2004

Enti pubblici territoriali

Gabbiani

La ripartizione di competenze tra Stato ed Enti pubblici territoriali è stata modificata da perse disposizioni di legge e di atti aventi forza di legge (L.142/90, L.59 e 127 del 1997 -leggi Bassanini -, D.Lgs. n. 112/1998, D.Lgs. n. 267 del 2000 -Testo Unico degli Enti Locali- e L. Cost. 3/2001) tanto da ribaltare completamente l’iniziale impostazione.
Il processo di riordino e razionalizzazione del sistema dei persi livelli di governo ha infatti sposato il principio di sussidiarietà, per cui l’assunzione dei vari compiti parte dal basso, dal livello più vicino alla comunità locale (l’art.3, 5° comma, del T.U. degli Enti locali stabilisce che “I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”).
La competenza generale in materia amministrativa, infatti, spetta ai Comuni salvo che ci siano esigenze di esercizio unitario (art. 118 Cost.), mentre la competenza in materia legislativa e regolamentare spetta alle Regioni in tutti i casi in cui non sia espressamente attribuita al Parlamento (art 117 Cost.).
Questo cambiamento è evidenziato anche dall’inversione dell’ordine con cui vengono elencati gli Enti territoriali all’art. 114 Cost. (La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato).
Per gli enti territoriali il territorio costituisce un elemento costitutivo dell'ente, nonché un limite alla competenza dello stesso ed un criterio per l'inpiduazione dell'ambito di attività.

Comuni. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. E’ un ente a fini generali, in quanto portatore della generalità degli interessi della collettività che rappresenta, con riguardo alla popolazione ed al territorio comunale, in particolare ai settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico (se tutto ciò non è già attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale e statale).
Il comune è, inoltre, un ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Il comune rappresenta oggi il vero centro d'imputazione delle funzioni amministrative, della “gestione dei servizi”, sulla base del nuovo art. 118 della Costituzione, secondo il quale "Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.
Importante è il riconoscimento giurisprudenziale di una legittimazione del comune, in quanto ente pubblico esponenziale ex lege degli interessi della collettività locale, a ricorrere contro atti lesivi dei più vari interessi della popolazione comunale e, in sede di giustizia penale, alla possibilità di costituirsi parte civile per reati urbanistici.
Nell’ambito delle attività del comune si può sottolineare la predisposizione del Piano Territoriale di Coordinamento Comunale (P.T.C.) che, nell’ambito degli orientamenti dati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, esplicita la valutazione ed inpiduazione degli effetti ambientali degli interventi e delle azioni previste sul territorio, con particolare riguardo ai seguenti fattori ed alle loro interrelazioni: il suolo, l'acqua, l'aria, le condizioni microclimatiche, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici. Il P.T.C. indica, infine, le misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull'ambiente, inpiduando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare (la funzione di tutela paesistica è stata collocata nell'ambito di quella urbanistico-territoriale, rafforzando il presupposto di ricondurre ad unici atti di pianificazione territoriale i contenuti "ambientali" e quelli urbanistico-territoriali.

Province. La Provincia è un ente pubblico che, nell'ambito del suo territorio, comprende più Comuni: è un ente locale intermedio tra comune e regione.

La provincia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. E’, inoltre, un ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
L'art. 19 del T.U. degli Enti locali (D.Lgs. n.267 del 2000) indica le competenze amministrative di questo Ente, specificando la necessità di un interesse provinciale che riguardi vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale in specifici settori, di cui noi riportiamo quelli attinenti all’ambiente:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

Comunità Montane. Le Comunità montane, istituite con provvedimento regionale, sono Enti locali costituiti dall’unione di più comuni montani e parzialmente montani anche appartenenti a province perse. La finalità di queste unioni è quella di valorizzare le zone montane, attraverso specifici interventi che sopperiscano alle difficoltà economiche e di collegamento presenti in montagna ed attraverso un esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalle Regioni (L.142/90). Gli organi di questi Enti sono composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti.

Comunità isolane e d’arcipelago. Le Comunità isolane e d’arcipelago, che possono essere istituite in ciascun’isola o arcipelago d’isole (ad eccezione della Sicilia e della Sardegna), sono Enti locali costituiti dall’unione di più comuni al fine di esercitare congiuntamente determinate funzioni per sopperire alle necessità collegate alle particolarità geografiche. Vengono istituite con provvedimento regionale ed hanno degli organi rappresentativi ed esecutivi composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti.

Aree Metropolitane. Le aree metropolitane sono state introdotte con la L.142/90, che ne ha inpiduate 9 (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli) per rispondere al problema delle c.d. "conurbazioni", relativa alla struttura organizzativa e funzionale di grandi comuni in espansione. All'interno dell'Area metropolitana ci sono due livelli di governo: la città metropolitana e il comune. L'Area metropolitana ha infatti le competenze amministrative della provincia, che prende il nome di città metropolitana, nonché le funzioni comunali che rivestono un carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità e di efficienza, essere svolte in forma coordinata. Ai comuni presenti nell'Area metropolitana resteranno le proprie competenze in maniera residuale. Con l’art.114 della Legge Cost. n. 3 del 2001 le città metropolitane sono pentate enti autonomi costituzionalmente riconosciuti, che compongono la repubblica al pari di comuni, province, regioni e stato. Ai sensi dell’art. 119 Cost., inoltre, esse godono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione. L'inpiduazione delle aree metropolitane e la creazione del relativo Ente dipende attualmente dalla volontà ed iniziativa degli enti locali interessati.
Per quanto riguarda le competenze ambientali, in base all'art. 24 del D.Lgs. 267 del 2000 la regione può definire, previa intesa con gli enti locali interessati, ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione in materie a forte "contenuto ambientale" tra le quali:

  • la pianificazione territoriale;
  • la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e il rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
  • gli interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
  • la raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
  • lo smaltimento dei rifiuti.

Regioni. Le Regioni sono enti pubblici costituzionali e territoriali, con autonomia legislativa, statutaria, amministrativa, finanziaria e di indirizzo politico. Con riferimento alla competenza legislativa, la L. cost.3/2001 ha ribaltato le precedenti previsioni, secondo le quali la Regione era competente in materie specificatamente indicate. In base all'art.117 della Cost., infatti, “spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato”. Lo stesso articolo stabilisce, al primo comma, che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Si possono distinguere tre tipi di competenza legislativa: - la competenza esclusiva dello Stata, tra cui la materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”; - la competenza concorrente (nella quale lo Stato definisce i principi fondamentali a cui le regioni dovranno attenersi nel disciplinare la materia), tra cui la “tutela della salute” e la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”; - la competenza residua delle Regioni, comprendente tutte le materie non attribuite in modo specifico allo Stato.

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