Ultimo aggiornamento: 25/11/2004
Enti pubblici territoriali
La ripartizione di competenze tra Stato ed Enti pubblici
territoriali è stata modificata da perse disposizioni di
legge e di atti aventi forza di legge (L.142/90, L.59 e 127 del
1997 -leggi Bassanini -, D.Lgs. n. 112/1998, D.Lgs. n. 267 del 2000
-Testo Unico degli Enti Locali- e L. Cost. 3/2001) tanto da
ribaltare completamente l’iniziale impostazione.
Il processo di riordino e razionalizzazione del sistema dei persi
livelli di governo ha infatti sposato il principio di
sussidiarietà, per cui l’assunzione dei vari compiti
parte dal basso, dal livello più vicino alla comunità
locale (l’art.3, 5° comma, del T.U. degli Enti locali
stabilisce che “I comuni e le province sono titolari di
funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e
della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I
comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali”).
La competenza generale in materia amministrativa, infatti, spetta
ai Comuni salvo che ci siano esigenze di esercizio unitario (art.
118 Cost.), mentre la competenza in materia legislativa e
regolamentare spetta alle Regioni in tutti i casi in cui non sia
espressamente attribuita al Parlamento (art 117 Cost.).
Questo cambiamento è evidenziato anche dall’inversione
dell’ordine con cui vengono elencati gli Enti territoriali
all’art. 114 Cost. (La Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato).
Per gli enti territoriali il territorio costituisce un elemento
costitutivo dell'ente, nonché un limite alla competenza
dello stesso ed un criterio per l'inpiduazione dell'ambito di
attività.
Comuni.
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
E’ un ente a fini generali, in quanto portatore della
generalità degli interessi della collettività che
rappresenta, con riguardo alla popolazione ed al territorio
comunale, in particolare ai settori dei servizi alla persona e alla
comunità, dell’assetto e utilizzazione del territorio,
dello sviluppo economico (se tutto ciò non è
già attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale e
statale).
Il comune è, inoltre, un ente dotato di autonomia
statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa,
nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei
propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica.
Il comune rappresenta oggi il vero centro d'imputazione delle
funzioni amministrative, della “gestione dei servizi”,
sulla base del nuovo art. 118 della Costituzione, secondo il quale
"Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che,
per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province,
città metropolitane, regioni e stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza”.
Importante è il riconoscimento giurisprudenziale di una
legittimazione del comune, in quanto ente pubblico esponenziale
ex lege degli interessi della collettività locale, a
ricorrere contro atti lesivi dei più vari interessi della
popolazione comunale e, in sede di giustizia penale, alla
possibilità di costituirsi parte civile per reati
urbanistici.
Nell’ambito delle attività del comune si può
sottolineare la predisposizione del Piano Territoriale di
Coordinamento Comunale (P.T.C.) che, nell’ambito degli
orientamenti dati dal Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, esplicita la valutazione ed inpiduazione degli effetti
ambientali degli interventi e delle azioni previste sul territorio,
con particolare riguardo ai seguenti fattori ed alle loro
interrelazioni: il suolo, l'acqua, l'aria, le condizioni
microclimatiche, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli
insediamenti, i fattori socio-economici. Il P.T.C. indica, infine,
le misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti
negativi sull'ambiente, inpiduando la disponibilità delle
risorse economiche da impiegare (la funzione di tutela paesistica
è stata collocata nell'ambito di quella
urbanistico-territoriale, rafforzando il presupposto di ricondurre
ad unici atti di pianificazione territoriale i contenuti
"ambientali" e quelli urbanistico-territoriali.
Province. La Provincia è un
ente pubblico che, nell'ambito del suo territorio, comprende
più Comuni: è un ente locale intermedio tra comune e
regione.
La provincia rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. E’,
inoltre, un ente dotato di autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva
e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.
L'art. 19 del T.U. degli Enti locali (D.Lgs. n.267 del 2000) indica
le competenze amministrative di questo Ente, specificando la
necessità di un interesse provinciale che riguardi vaste
zone intercomunali o l'intero territorio provinciale in specifici
settori, di cui noi riportiamo quelli attinenti
all’ambiente:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed
energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve
naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi
delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti
dalla legislazione statale e regionale.
Comunità Montane. Le Comunità
montane, istituite con provvedimento regionale, sono Enti locali
costituiti dall’unione di più comuni montani e
parzialmente montani anche appartenenti a province perse. La
finalità di queste unioni è quella di valorizzare le
zone montane, attraverso specifici interventi che sopperiscano alle
difficoltà economiche e di collegamento presenti in montagna
ed attraverso un esercizio associato di funzioni proprie dei comuni
o a questi delegate dalle Regioni (L.142/90). Gli organi di questi
Enti sono composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni
partecipanti.
Comunità isolane e d’arcipelago.
Le Comunità isolane e d’arcipelago, che possono essere
istituite in ciascun’isola o arcipelago d’isole (ad
eccezione della Sicilia e della Sardegna), sono Enti locali
costituiti dall’unione di più comuni al fine di
esercitare congiuntamente determinate funzioni per sopperire alle
necessità collegate alle particolarità geografiche.
Vengono istituite con provvedimento regionale ed hanno degli organi
rappresentativi ed esecutivi composti da sindaci, assessori o
consiglieri dei comuni partecipanti.
Aree Metropolitane. Le aree metropolitane sono state
introdotte con la L.142/90, che ne ha inpiduate 9 (Roma, Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli) per
rispondere al problema delle c.d. "conurbazioni", relativa alla
struttura organizzativa e funzionale di grandi comuni in
espansione. All'interno dell'Area metropolitana ci sono due livelli
di governo: la città metropolitana e il comune. L'Area
metropolitana ha infatti le competenze amministrative della
provincia, che prende il nome di città metropolitana,
nonché le funzioni comunali che rivestono un carattere
sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità e di
efficienza, essere svolte in forma coordinata. Ai comuni presenti
nell'Area metropolitana resteranno le proprie competenze in maniera
residuale. Con l’art.114 della Legge Cost. n. 3 del 2001 le
città metropolitane sono pentate enti autonomi
costituzionalmente riconosciuti, che compongono la repubblica al
pari di comuni, province, regioni e stato. Ai sensi dell’art.
119 Cost., inoltre, esse godono di autonomia finanziaria di entrata
e di spesa, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione. L'inpiduazione delle aree
metropolitane e la creazione del relativo Ente dipende attualmente
dalla volontà ed iniziativa degli enti locali
interessati.
Per quanto riguarda le competenze ambientali, in base all'art. 24
del D.Lgs. 267 del 2000 la regione può definire, previa
intesa con gli enti locali interessati, ambiti sovracomunali per
l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso
forme associative e di cooperazione in materie a forte "contenuto
ambientale" tra le quali:
- la pianificazione territoriale;
- la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e il rilevamento
dell'inquinamento atmosferico;
- gli interventi di difesa del suolo e di tutela
idrogeologica;
- la raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- lo smaltimento dei rifiuti.
Regioni. Le Regioni sono enti
pubblici costituzionali e territoriali, con autonomia
legislativa, statutaria, amministrativa, finanziaria e di
indirizzo politico. Con riferimento alla competenza legislativa,
la L. cost.3/2001 ha ribaltato le precedenti previsioni, secondo
le quali la Regione era competente in materie specificatamente
indicate. In base all'art.117 della Cost., infatti,
“spetta alle regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello stato”. Lo stesso articolo stabilisce,
al primo comma, che “la potestà legislativa
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali”. Si possono distinguere tre tipi di
competenza legislativa: - la competenza esclusiva dello Stata,
tra cui la materia della “tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema”; - la competenza concorrente (nella
quale lo Stato definisce i principi fondamentali a cui le
regioni dovranno attenersi nel disciplinare la materia), tra cui
la “tutela della salute” e la “valorizzazione
dei beni culturali e ambientali”; - la competenza residua
delle Regioni, comprendente tutte le materie non attribuite in
modo specifico allo Stato.