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Emas In EuropaUltimo aggiornamento: 03/03/2011 Il Regolamento EMAS prevede la costituzione di 3 organismi sovranazionali il cui compito è di vigilare sulla corretta attuazione dello schema da parte degli Stati membri e di assicurare l'armonizzazione dei processi di accreditamento e di registrazione nei paesi dell'Unione:
Alle riunioni partecipa, per l'Italia, il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia che si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA.
Forum degli Organismi di Accreditamento e di Abilitazione EMAS (FALB)Il "Forum degli Organismi di Accreditamento e di Abilitazione" (FALB) è istituito ai sensi dell'articolo 30 - commi 1 ed 2 del Regolamento CE 1221/09. Si riunisce di norma due volte l'anno presso la sede di uno degli organismi di accreditamento o di abilitazione dell'UE, oppure di un membro della "European Cooperation for Accreditation" (EA). I membri di questo Forum sono i rappresentanti degli organismi di accreditamento o abilitazione e delle strutture ad essi collegate secondo gli schemi nazionali adottati. Compito del Forum è quello di garantire l’uniformità delle procedure in materia di accreditamento o abilitazione dei Verificatori e di sorveglianza del loro operato. A tal fine, oltre alle riunioni periodiche, viene organizzata anche un'attività di controllo incrociato (peer review) sull'efficacia dei sistemi di accreditamento/abilitazione nazionali. Si tratta, a tutti gli effetti, di attività di audit, alla quale tutti gli organismi, con frequenza almeno quadriennale, sono chiamati a partecipare, e i cui risultati devono essere riportati alla Commissione e resi pubblici. Le riunioni del FALB si svolgono in genere contemporaneamente con quelle della European Accreditation (EA). Nelle sessioni congiunte (EA-FALB) vengono discusse tematiche comuni sull'accreditamento nell'ambito delle norme ISO e dell'EMAS.
Comitato "Articolo 49"Il Regolamento EMAS affida alla Commissione una serie di compiti tra i quali la verifica per una corretta attuazione del Regolamento negli Stati Membri della UE. La Commissione si avvale di un apposito Comitato, definito nell'articolo 49 del Regolamento stesso ed istituito presso la DG Ambiente, che è composto dalla rappresentanza politica di ogni singolo Stato Membro e dai soggetti interessati (associazioni di categoria, ONG, sindacati, esperti di settore, pubblica amministrazione, ecc.). Il "Comitato ex art. 49" si riunisce con una frequenza semestrale e discute sulle tematiche di comune interesse e sulle relative proposte ed istanze da inoltrare alla Commissione. |
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