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Prov. Aut. di BolzanoUltimo aggiornamento: 14/07/2009 Leggi RegionaliSemplificazioni normativeL.P. n. 4 del 26/5/2006 – B.U. R.
n. 24 del 13/6/2006 Art. 24 Collaudo ed autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. [...]5. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle attività. L'autorizzazione per impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS o della norma ISO 14001 ha una validità di 8 anni. ******************** L.P. n. 4 del 10/6/2008 – B.U. R.
n. 26 del 24/6/2008 Art. 16 Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”. [...]7. L’articolo 24 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituito: “Art. 24 Collaudo ed autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti. [...]3. L’autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni, e comunque in caso di modifica sostanziale delle attività. L’autorizzazione per impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS o della norma ISO 14001 ha una validità di 8 anni. [...]******************** Agevolazioni fiscali-finanziarieDelibera regionale n. 4052/2005: concernente le agevolazioni per esercizi ricettivi e pubblici, in particolare si parla di “Interventi a favore degli investimenti ecologico ambientali” (Allegato E, Capitolo III), per l’introduzione, la revisione e la registrazione EMAS. ******************** D. P. P. n. 35 del 11/6/2007 –
B.U. R. n. 30 del 24/7/2007 Art. 3 Ammontare della garanzia finanziaria [...]5. Le garanzie finanziare sono in ogni caso ridotte del 50 per cento per impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS n. 761/2001 e del 40 per cento nel caso di impianti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001. |
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