Iter di accreditamento
Ultimo aggiornamento: 11/01/2008
Il Verificatore Ambientale (VA) è chiamato a valutare
l'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) nel conseguire
gli obiettivi fissati, accertando e garantendo che i dati riportati
nella dichiarazione ambientale siano attendibili ed esaurienti
rispetto a tutti i problemi ambientali rilevanti
dell'organizzazione.
Per poter operare, il VA deve essere accreditato, cioè
devono essergli riconosciute formalmente la competenza,
l'indipendenza e la capacità, requisiti richiesti dal
Regolamento CE n. 761/01 nell'Allegato V.
L'accreditamento è concesso con riferimento alla codifica
NACE
(classificazione statistica delle attività economiche nella
Comunità europea), quindi può essere limitato a
specifici settori di attività e/o alla dimensione e
complessità dell'organizzazione da verificare.
Possono richiedere l'accreditamento sia le organizzazioni, sia i
singoli professsionisti che potranno operare in modo autonomo.
L'accreditamento consente ai VA di svolgere la loro attività
in tutti gli stati membri della UE e dell'EEA (European Economic
Area).
La
"Procedura per l'Accreditamento, la Sorveglianza ed il Controllo
dei Verificatori Ambientali" (pdf, 342 Kb), attualmente
nella sua revisione 9 del novembre 2007, fissa i requisiti e
le modalità per l'accreditamento sia delle organizzazioni
sia dei singoli professionisti.
Il processo di accreditamento consiste nella verifica dei requisiti
e dei criteri definiti dall'Organismo di Accreditamento (per
l'Italia il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - Sezione EMAS
Italia) e prevede diverse fasi, ognuna delle quali deve concludersi
con un esito positivo prima di procedere a quella successiva.
L'istruttoria tecnica per l'accreditamento e/o per l'estensione
della sua portata (in relazione ai codici NACE) è condotta
dall'APAT che svolge altresì una sorveglianza periodica
sulle attività dei verificatori accreditati in Italia e su
quelli che si notificano da altro Stato membro dell'UE.
|