Benvenuto in Certificazioni Ambientali

Menù di utilità

Documenti

14 febbraio 2008

Posizione del Comitato sull’entità registrabile nel caso delle PA

Il Regolamento EMAS prevede che una organizzazione che chiede la registrazione abbia una propria struttura funzionale e amministrativa (art. 2 lett. s) dotata di competenze adeguate per attuare politiche veramente efficaci per l’ambiente. L’importanza di tale requisito appare ancora più evidente nel caso della Pubblica Amministrazione, responsabile della gestione del territorio e della qualità della vita dei cittadini e da questi percepita come una istituzione unitaria. D’altra parte tali attività di pianificazione e gestione così come le modalità di interfaccia con gli altri soggetti presenti sul territorio con specifici compiti e responsabilità (p.e. i Soggetti Gestori del Servizio idrico individuati dalle AATO, si veda la Posizione del Comitato in merito) non possono che essere trasversali e coinvolgere, in definitiva, l’intera struttura della PA (emblematico p.e. il caso di un comune a vocazione turistica). 
 
Per questo motivo il Comitato ritiene che la parcellizzazione delle suddette organizzazioni non sia accettabile ai fini della registrazione.
 
Tuttavia, nel caso di PA complesse in termini di estensione territoriale, numero di abitanti e competenze, è possibile procedere, così come previsto dal p.to 8 Allegato I alla Decisione 681/01, ad una registrazione progressiva di tutta l’organizzazione, partendo da una entità “minima” che abbia la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, poteri autonomi di spesa e di organizzazione delle risorse umane e la cui direzione è rappresentata da un soggetto o organismo interno con autorità sulla gestione delle risorse dell’intera organizzazione (p.e. per un comune o provincia il Sindaco/Presidente, Giunta o Consiglio).
 
La direzione deve comunque sottoscrivere un impegno a pervenire, sulla base di un progetto presentato al Comitato, alla registrazione dell’intera organizzazione, pena la revoca della registrazione stessa.
 
Per PA complesse si intendono le Regioni, le Province, le città metropolitane e i grandi comuni (in attesa di avere maggiori informazioni con la revisione del Reg. un comune è considerato grande quando supera i 40.000 abitanti, limite adottato in Italia anche per la certificazione ISO).
 
Per queste categorie di Amministrazioni Pubbliche la domanda di prima registrazione potrà essere accolta a condizione che l’entità in questione, oltre ai requisiti di cui sopra
 
  • abbia la responsabilità gestionale di aspetti significativi dal punto di vista ambientale e/o delle criticità del territorio,
  • abbia una direzione, rappresentata da un dirigente/responsabile, che risponde direttamente ai vertici dell’intera struttura, ovvero che si configuri dal punto di vista funzionale come una struttura di tipo assessorato.