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Documenti14 febbraio 2008 Posizione del Comitato sull’entità registrabile nel caso delle PA Il Regolamento EMAS prevede che una organizzazione che chiede
la registrazione abbia una propria struttura funzionale e
amministrativa (art. 2 lett. s) dotata di competenze adeguate per
attuare politiche veramente efficaci per l’ambiente.
L’importanza di tale requisito appare ancora più
evidente nel caso della Pubblica Amministrazione, responsabile
della gestione del territorio e della qualità della vita dei
cittadini e da questi percepita come una istituzione unitaria.
D’altra parte tali attività di pianificazione e
gestione così come le modalità di interfaccia con gli
altri soggetti presenti sul territorio con specifici compiti e
responsabilità (p.e. i Soggetti Gestori del Servizio idrico
individuati dalle AATO, si veda la Posizione del Comitato in
merito) non possono che essere trasversali e coinvolgere, in
definitiva, l’intera struttura della PA (emblematico p.e. il
caso di un comune a vocazione turistica).
Per questo motivo il Comitato ritiene che la parcellizzazione
delle suddette organizzazioni non sia accettabile ai fini della
registrazione.
Tuttavia, nel caso di PA complesse in termini di estensione
territoriale, numero di abitanti e competenze, è possibile
procedere, così come previsto dal p.to 8 Allegato I alla
Decisione 681/01, ad una registrazione progressiva di tutta
l’organizzazione, partendo da una entità
“minima” che abbia la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica, poteri autonomi di spesa e di organizzazione
delle risorse umane e la cui direzione è rappresentata da un
soggetto o organismo interno con autorità sulla gestione
delle risorse dell’intera organizzazione (p.e. per un comune
o provincia il Sindaco/Presidente, Giunta o Consiglio).
La direzione deve comunque sottoscrivere un impegno a
pervenire, sulla base di un progetto presentato al Comitato, alla
registrazione dell’intera organizzazione, pena la revoca
della registrazione stessa.
Per PA complesse si intendono le Regioni, le Province, le
città metropolitane e i grandi comuni (in attesa di avere
maggiori informazioni con la revisione del Reg. un comune è
considerato grande quando supera i 40.000 abitanti, limite adottato
in Italia anche per la certificazione ISO).
Per queste categorie di Amministrazioni Pubbliche la domanda
di prima registrazione potrà essere accolta a condizione che
l’entità in questione, oltre ai requisiti di cui
sopra
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